22.4131 · Interpellanza · 2022-09-29
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
L'annuncio dei premi dell'assicurazione malattie da parte del Consiglio federale è un rituale atteso ogni anno con apprensione.
Alle considerazioni e reazioni di incomprensione e malcontento si aggiunge ora un sentimento di disillusione riguardo alla capacità del sistema sanitario svizzero di controllare e contenere l'aumento dei premi, che rispecchia l'aumento dei costi sanitari. Nel contesto attuale, caratterizzato da molte incertezze, la combinazione dell'inflazione con l'aumento medio dei premi del 6,6 per cento rispetto al 2022 può precipitare nella precarietà un buon numero di persone e di famiglie in difficoltà.
Inoltre, la situazione non sembra essersi calmata: è probabile che i costi della sanità continuino a crescere, soprattutto a causa dell'evoluzione demografica, dell'aumento del volume di prestazioni e dei progressi medico-tecnici.
Vengono presentate molte possibilità di risparmio che falliscono regolarmente al momento di elaborarle e concretizzarle. Malgrado i disaccordi sulle misure da adottare, nessuno contesta per contro che sia inaccettabile il fatto che il 20-30 per cento delle persone, a seconda del Cantone, abbia bisogno di aiuti finanziari per pagare i premi della propria cassa malati.
Il 18 giugno 2021 le Camere federali hanno adottato una modifica della LAMal. Il capitolo 4a riguarda i progetti pilota per il contenimento dell'aumento dei costi. Grazie alle sue dimensioni critiche, il Cantone del Giura può promuovere un approccio innovativo e pionieristico in diversi settori. Senza la necessità di effettuare dei campionamenti, i progetti possono essere organizzati e testati a livello cantonale con la possibilità di bilanci che tengano conto della diversità dell'insieme di una popolazione.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1. Quando è prevista l'entrata in vigore dell'articolo 59b? Conformemente all'intenzione espressa nella legge di sviluppare progetti pilota per contenere l'aumento dei costi, il DFI è già stato consultato da Cantoni in merito a possibili progetti pilota?
2. Nel Cantone del Giura, un centro sanitario (Maison de santé communautaire) organizzato con un'équipe interprofessionale offre alla popolazione migrante consulenze infermieristiche e di salute mentale con un approccio partecipativo. Diverse attività di prevenzione, di screening e di valutazione della salute sono organizzate da un'équipe di professionisti che informano le persone nella rete sociosanitaria e associativa giurassiana. Sulla scia dell'articolo 59b, non si potrebbe prevedere un progetto pilota per tutto il Cantone, rivolto ad altri gruppi target, con l'obiettivo di sviluppare l'interprofessionalità e affidare a un'équipe di professionisti della salute (infermieri, psicologi, farmacisti ecc.) una missione di orientamento e primo soccorso che potrebbe essere presa in carico dalla LAMal?
3. Non si potrebbe pensare a un progetto pilota volto a promuovere la stesura di direttive anticipate? Il personale delle istituzioni che prestano cure domiciliari, per esempio, potrebbe così disporre del tempo necessario per condurre colloqui professionali, improntati all'empatia e all'etica, per sostenere le persone nel prendere con serenità decisioni delicate sulle misure mediche. Il fatto di rispettare la volontà dei pazienti e di sgravare i familiari permetterebbe sicuramente di conferire una certa "sobrietà" al consumo di prestazioni mediche.
Questi due esempi di progetti pilota potrebbero rispondere ai requisiti posti dall'articolo 59b LAMal adottato dalle Camere federali nel giugno del 2021. In particolare, utilizzerebbero la CIP per favorire un approccio integrativo delle cure ambulatoriali e per permettere ai professionisti della salute di disporre di una documentazione su cui basare le cure successive.
4. Le condizioni legate all'attuazione dell'articolo 59b consentiranno l'"ammissibilità" di progetti pilota traccianti le grandi linee del futuro progetto al fine di ottenere un accordo di principio che permetterebbe poi di elaborare un progetto sulla base di argomenti fondati?
Stellungnahme des Bundesrates
1. e 4. Il primo pacchetto di misure di contenimento dei costi, di cui fa parte l'articolo sui progetti pilota (art. 59b della legge federale sull'assicurazione malattie [LAMal; RS 832.10]), è stato adottato dal Parlamento il 18 giugno 2021 (FF 2021 1496). L'articolo 59b LAMal deve ancora essere concretizzato dalle disposizioni di esecuzione dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), la procedura di consultazione relativa alla cui modifica si è conclusa (www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022). L'insieme del quadro giuridico entrerà in vigore non prima del 1° gennaio 2023.
Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha già risposto alle richieste inerenti ai progetti pilota, di cui alcune provenivano dai Cantoni, e precisato che sarà possibile esaminare la possibilità di realizzare un progetto pilota all'interno del presente quadro giuridico soltanto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni. Il diritto di esecuzione stabilisce in particolare il contenuto minimo della domanda concernente il progetto pilota, determina ciò che deve essere disciplinato nell'ordinanza del DFI per ogni progetto e disciplina l'attuazione e i criteri di valutazione per integrare nella legge misure sperimentate nel quadro del progetto pilota. La domanda dovrà tra l'altro descrivere in modo dettagliato il progetto e le misure previste, gli effetti auspicati e le conseguenze per gli attori dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e gli assicurati. Per poter essere autorizzati, i progetti pilota devono quindi soddisfare i requisiti legali. Perciò non possono essere autorizzati sulla base di una bozza o di un accordo di massima, che in seguito dovrebbe essere definito con precisione.
2. L'attuale quadro giuridico della LAMal offre già ai Cantoni la possibilità di adottare misure volte in particolare a contenere l'aumento dei costi. Tenendo conto delle disposizioni della LAMal vigenti e del fatto che nell'ambito delle loro competenze sono responsabili di garantire cure mediche di base alla loro popolazione (art. 117a cpv. 1 Cost.), i Cantoni sono in linea di massima liberi di proporre e finanziare offerte specifiche. Inoltre, nel quadro del secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi (oggetto 22.062, attualmente trattato alle Camere), si valuta se i farmacisti e i fornitori di altre prestazioni debbano essere autorizzati a fornire prestazioni di prevenzione nell'ambito dei programmi preventivi.
È importante garantire che i progetti pilota rispettino il quadro dell'articolo 59b LAMal e non possano prevedere né l'assunzione dei costi di prestazioni da parte dell'AOMS né l'ammissione di nuove categorie di fornitori di prestazioni. Pertanto nell'ambito delle cure un progetto pilota basato su un modello di assistenza volto a promuovere cure coordinate e integrate (art. 59b cpv. 2 lett. e LAMal) sarebbe praticabile se mira a contenere i costi, sviluppare la qualità o promuovere la digitalizzazione (ai sensi dell'art. 59b cpv. 1 LAMal).
3. Le direttive del paziente che consentono di stabilire in anticipo i provvedimenti medici a cui si è favorevoli e quelli che si rifiutano in caso di perdita improvvisa della capacità di discernimento possono già essere incluse nella cartella informatizzata del paziente, ai sensi della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (RS 816.1), che disciplina le condizioni organizzative e tecniche che la cartella informatizzata del paziente deve soddisfare.
Risposta del Consiglio federale.