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Maggiore attenzione alla tutela dei civili nell'esportazione di materiale di difesa per i conflitti armati

22.4193 · Mozione · 2022-09-30

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure atte a garantire che, nell'esportazione di materiale di difesa per i conflitti armati, la tutela della popolazione civile abbia un peso maggiore rispetto alla violazione del principio della parità di trattamento delle parti belligeranti garantito dal diritto della neutralità.

Begründung

Con la firma della Convenzione dell'Aia, la Svizzera si è impegnata a trattare in modo paritario le parti belligeranti in un conflitto armato tra Stati per quanto riguarda l'esportazione di strumenti che influiscono sulla capacità di combattere delle parti (il cosiddetto "principio della parità di trattamento"). Oltre ai beni militari, viene esportato anche materiale di difesa come elmetti o giubbotti antiproiettile.

Alla luce di ciò, il Consiglio federale e la SECO interpretano il diritto della neutralità in un'ottica particolarmente rigida, secondo cui tale diritto non riguarderebbe solo il materiale di difesa per l'esercito, ma si estenderebbe anche al materiale messo a disposizione da una delle parti belligeranti per proteggere la propria popolazione civile.

Il motivo è che non si può escludere che il materiale di difesa destinato alla popolazione civile finisca indirettamente in mano alle forze armate e tale eventualità potrebbe influenzare la capacità di combattimento di una delle parti in conflitto.

La guerra di aggressione russa in Ucraina mostra però chiaramente le difficoltà legate a questa interpretazione: mentre in un conflitto a danno di un Paese sovrano la popolazione civile è particolarmente a rischio, il Consiglio federale e la SECO invocano un'interpretazione restrittiva del diritto della neutralità che rende impossibile per la Svizzera sostenere e proteggere i civili colpiti.

Nel considerare una possibile violazione del principio della parità di trattamento, da un lato, e la tutela della popolazione civile, dall'altro, il Consiglio federale dà maggior peso alla prima benché ciò non sia compatibile con la nostra tradizione umanitaria.

Questa presa di posizione è scandalosa in quanto l'esportazione di materiale di difesa consente di proteggere direttamente i civili che ne hanno bisogno, mentre la violazione del principio della parità di trattamento, per quanto non impossibile, al momento risulta alquanto improbabile. In virtù della tradizione umanitaria del nostro Paese, chiediamo quindi al Consiglio federale di adottare misure atte a garantire che in un conflitto armato la tutela della popolazione civile abbia sempre un peso maggiore rispetto all'eventuale violazione del principio della parità di trattamento delle parti belligeranti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con la revisione totale dell'"Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina" (RS 946.231.176.72) del 4 marzo 2022, il Consiglio federale ha deciso di riprendere sostanzialmente le sanzioni emanate dall'UE. L'adozione dei provvedimenti è avvenuta nel rispetto della neutralità e tenendo conto delle attività umanitarie.

L'adozione di sanzioni nei confronti della Russia ha un impatto anche sulle esportazioni di beni in Ucraina. Nel conflitto armato internazionale tra Russia e Ucraina si applica per la Svizzera il diritto della neutralità, secondo cui il nostro Paese è tenuto a osservare il principio della parità di trattamento nell'esportazione e nel transito di materiale bellico (art. 7 in combinato disposto con l'art. 9 della Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente i diritti e i doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra; RS 0.515.21). Se limita l'esportazione o il transito del materiale bellico per una delle parti in conflitto, deve applicare tale restrizione anche all'altra o alle altre parti. Secondo la prassi svizzera l'obbligo riguarda i beni e i servizi che servono direttamente alla capacità di combattimento delle parti in modo rilevante secondo un punto di vista militare. Si potrebbe applicare il principio della parità di trattamento anche per altri beni militari in virtù di considerazioni di politica di neutralità. Per quanto riguarda i beni a duplice impiego, non si fa differenza tra scopi militari e utilizzatori finali militari. Il Consiglio federale è intenzionato a fare in modo che le sanzioni emanate non ostacolino le attività umanitarie, pertanto ha previsto apposite deroghe nei casi in cui le sanzioni possano compromettere tali attività.

In conformità con il principio della parità di trattamento nel caso di materiale bellico e in continuità con la prassi in materia di autorizzazioni in vigore dal 2014 (cfr. interpellanza 15.4134 Keller-Sutter "Controlli alle esportazioni di beni a duplice impiego. Prassi in materia di autorizzazioni"), la Svizzera vieta l'esportazione di beni militari speciali di cui all'Allegato 3 dell'Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI; RS 946.202.1) nonché di relativi servizi di ogni sorta sia verso la Russia sia verso l'Ucraina. Nel caso dei beni militari speciali prevale il loro carattere militare. Di conseguenza, tali beni sono fondamentalmente da intendersi come materiale bellico. Dallo scoppio della guerra la Svizzera ha ricevuto richieste per la fornitura di equipaggiamento di difesa all'esercito ucraino. I giubbotti antiproiettile e gli elmetti prodotti secondo le specifiche militari sono considerati beni militari speciali ai sensi della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego. Sono quindi elencati come beni militari nell'ambito del regime internazionale di controllo all'esportazioni previsto dall'Intesa di Wassenaar e sono subordinati a misure internazionali di controllo delle esportazioni. Le richieste di fornitura di elmetti e di giubbotti antiproiettile per l'esercito ucraino sono state di conseguenza respinte. Sono invece soggette ad autorizzazione le esportazioni in Ucraina (o per un uso in quel Paese) di giubbotti antiproiettile con specifiche sui prodotti che soddisfano le specifiche dei beni a duplice impiego di cui all'Allegato 2 OBDI. Le autorizzazioni andrebbero comunque respinte se i beni sono destinati totalmente o parzialmente a fini militari o a utilizzatori finali militari; a oggi, tuttavia, non è stata presentata alcuna richiesta al riguardo. Invece, non costituiscono alcun problema sotto il profilo della neutralità gli aiuti umanitari alla popolazione ucraina (tra cui prodotti della Farmacia dell'esercito, medicinali e tende per famiglie, materassi, sacchi a pelo e coperte di lana).

Tali beni hanno quindi potuto essere consegnati senza restrizioni. Il Consiglio federale intende continuare a seguire questa prassi anche in futuro.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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