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Legge sugli istituti finanziari. La Finma e la competitività della piazza finanziaria svizzera

22.4200 · Interpellanza · 2022-09-30

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

In applicazione della legge sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1), dal 1° gennaio 2020 i gestori patrimoniali indipendenti e i trustee sottostanno all'obbligo di autorizzazione per esercitare la loro attività. Ai sensi dell'articolo 74 LIsFi, essi devono adempiere le condizioni di autorizzazione entro tre anni, in particolare affiliandosi a un organismo di vigilanza e presentando alla FINMA una richiesta di autorizzazione entro il 31 dicembre 2022. Alcuni aspetti concreti di tale richiesta suscitano alcuni interrogativi in merito ai criteri giuridici su cui essa si fonda.

Begründung

Nel quadro della procedura presso la FINMA, numerosi gestori patrimoniali devono soddisfare requisiti eccessivi non previsti dalla summenzionata legge né dalla relativa ordinanza (OIsFi; RS 954.11) e tanto meno da commenti o direttive della FINMA. Si fa spesso riferimento a una guida pratica della FINMA non pubblicata e a proposito della quale nel suo rapporto (pag. 37) del 2014 in adempimento dei postulati 12.4095, 12.4121, 12.4122 e 13.3282 il Consiglio federale ricordava che "le guide pratiche non costituiscono norme giuridiche vincolanti, non hanno carattere normativo e non determinano una prassi da parte della FINMA".

A titolo d'esempio, nell'ambito delle attività transfrontaliere si chiede ai gestori patrimoniali di elencare i Paesi di attività, mentre l'articolo 12 OIsFi prevede esplicitamente di menzionare solo l'"estensione geografica". Inoltre, la classificazione dell'attività di una società come "rischiosa" è soggetta a un'interpretazione molto ampia da parte della FINMA: tuta l'attività viene considerata rischiosa anche quando la società gestisce un solo conto presso una banca svizzera all'estero e ciò comporta importanti conseguenze di tipo organizzativo e finanziario.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Su quali basi legali si fonda la FINMA per esigere requisiti che vanno oltre il quadro legale stabilito dal legislatore?

2. A quali criteri e basi legali fa riferimento la guida pratica della FINMA in materia di autorizzazione per i gestori patrimoniali?

3. Il Consiglio federale continua a ritenere che le guide pratiche della FINMA non costituiscano norme giuridiche vincolanti, non abbiano carattere normativo e non determinino una prassi da parte della FINMA?

4. Il Consiglio federale ritiene che l'applicazione della LIsFi da parte della FINMA nel caso dei gestori patrimoniali sia conforme alla legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), la quale prevede esplicitamente che la FINMA consideri "le ripercussioni che la regolazione ha sulla concorrenza, sulla capacità di innovazione e sulla concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria svizzera" (art. 7 cpv. 2 lett. b) e provveda "a un processo trasparente di regolazione e a un'adeguata partecipazione degli interessati" (art. 7 cpv. 4)?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domande 1-3: in base alla LIsFi, i gestori patrimoniali e i trustee necessitano di un'autorizzazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Le condizioni di autorizzazione sono definite principalmente nella LIsFi e nella relativa ordinanza d'esecuzione del Consiglio federale (OIsFi) e comprendono requisiti finanziari, organizzativi e in materia di personale. In particolare, i gestori patrimoniali e i trustee devono fornire la prova che la loro sede è in Svizzera, che la loro organizzazione è adeguata e che dispongono di sufficienti garanzie finanziarie. Per la procedura di autorizzazione essi possono utilizzare il relativo modulo sulla piattaforma di rilevamento e di richieste (EHP) della FINMA. Sul sito Internet della FINMA è inoltre disponibile un modello di richiesta aperto da utilizzare come guida. I campi del modulo relativi ai Paesi di domicilio della clientela corrispondono all'indicazione del campo di attività dal punto di vista della sua estensione geografica di cui all'articolo 12 OIsFi, pertanto la richiesta di tale informazione non va oltre il quadro giuridico d'applicazione. Il modulo di richiesta sulla piattaforma EHP e il modello sul sito Internet non sono da intendere come "guide pratiche", né contengono norme giuridiche vincolanti. Del resto, come stabilito nel rapporto del Consiglio federale del 18 dicembre 2014 citato nella motivazione dell'interpellanza, le guide pratiche non costituiscono norme giuridiche vincolanti, non hanno carattere normativo e non determinano una prassi da parte della FINMA.

Ad domanda 4: nell'esecuzione della LIsFi nel quadro di una procedura di autorizzazione, la FINMA applica la legge a un caso specifico e non si tratta di una regolazione (per i cosiddetti "principi di regolazione" v. art. 7 LFINMA). Se, sulla base dei dati forniti nel modulo di richiesta, la FINMA ritiene che i modelli o le attività aziendali presentino dei rischi e per questo motivo esige adeguamenti a livello organizzativo o finanziario, un gestore patrimoniale può impugnare la disposizione o la decisione se reputa tali adeguamenti antigiuridici o eccessivi.

Risposta del Consiglio federale.