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22.4380 · Interpellanza · 2022-12-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nel 2019 il Consiglio federale ha deliberato lo svolgimento di progetti pilota sul mobility pricing, coinvolgendo a tal fine Cantoni e città ed elaborando una base normativa, posta in consultazione ormai quasi due anni fa. A fine novembre 2022 si è deciso di condurre studi di fattibilità su cinque progetti pilota, allo scopo di analizzare in maniera approfondita anche vantaggi e svantaggi della tariffazione oppure aspetti quali ripercussioni, costi e ricavi o efficacia degli interventi.

Ringraziamo l'Esecutivo per le risposte alle seguenti domande.

1. Perché con i suddetti studi si introduce un'ulteriore serie di approfondimenti, finora non previsti?

2. Gli effetti del mobility pricing sono stati esaminati e dimostrati già una volta in uno studio teorico condotto sull'esempio di Zugo. Perché effettuare adesso ulteriori analisi di realizzabilità?

3. Negli studi di fattibilità verrà calcolato anche l'impatto della tariffazione. A cosa servono quindi i progetti pilota?

4. Qual è il calendario previsto per l'avvio delle sperimentazioni?

5. Quali sono le prossime fasi in vista della decisione di attuare il mobility pricing su tutto il territorio nazionale?

6. Come sono coordinate le tempistiche per la tariffazione della mobilità con il progetto di una tassa sul chilometraggio sostitutiva dell'imposta sugli oli minerali?

7. Qualora il mobility pricing non dovesse essere introdotto a lungo termine, quali altre misure considera il Consiglio federale per raggiungere gli obiettivi climatici nel campo della mobilità?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Gli studi di fattibilità mostrano se e a quali condizioni si possono condurre sperimentazioni in una determinata regione e in un contesto reale. Il disegno di legge relativo a progetti pilota di mobility pricing prevede pertanto che le domande al riguardo possano essere presentate solo in seguito a un tale studio.

2. Le idee di progetto presentate da Cantoni e città differiscono da quella esaminata nello studio di impatto condotto sull'esempio della regione di Zugo, nel quale sono stati analizzati tramite un modello di traffico soltanto gli effetti e non i diversi aspetti relativi alla fattibilità (ad es. attuazione organizzativa, tempistiche, basi giuridiche cantonali ecc.). I risultati non possono quindi essere usati a dimostrazione dell'attuabilità di altri progetti.

3. La stima teorica dell'impatto è associata a numerose incertezze. Gli effetti concreti, tra cui rientra anche la questione dell'accettazione da parte di utenti stradali e ambienti politici, possono in fondo essere verificati in modo attendibile esclusivamente attraverso un progetto pilota, perché solo così i soggetti coinvolti possono sperimentare in prima persona il mobility pricing in situazioni reali.

4. Nell'ambito degli studi di fattibilità, gli enti interessati alle sperimentazioni dovranno redigere un cronoprogramma che ne preveda anche la possibile data di avvio. La realizzazione di progetti pilota presuppone inoltre una base legale a livello federale, in merito alla quale il Consiglio federale deciderà al termine delle valutazioni.

5. Al momento il Consiglio federale non ritiene prioritaria la tariffazione della mobilità a livello nazionale. Il progetto relativo alla temporanea legge federale concernente progetti pilota di mobility pricing è inteso a creare una base giuridica che consenta a Cantoni e città di svolgere sperimentazioni di questo tipo entro determinati limiti territoriali e temporali. Solo una volta conclusi e analizzati eventuali progetti pilota si potrà decidere come procedere a livello federale.

6. Il 29 giugno 2022 il Consiglio federale ha deliberato di non sostituire l'imposta sugli oli minerali con una tassa basata sul chilometraggio. I veicoli a benzina e diesel continueranno a contribuire al finanziamento delle infrastrutture di trasporto e al bilancio federale generale come sempre fatto finora. Per i veicoli elettrici, invece, sarà introdotta una tassa chilometrica, la cosiddetta "tassa sostitutiva", che in termini di contenuto e tempistiche non è correlata alla tariffazione della mobilità.

7. Il mobility pricing non è inteso come uno strumento per raggiungere gli obiettivi climatici, bensì per ridistribuire in modo più uniforme il traffico sulle infrastrutture di trasporto attraverso incentivi tariffari. Per contrastare i cambiamenti climatici il Parlamento ha approvato il controprogetto all'Iniziativa per i ghiacciai e il 16 settembre 2022 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione della legge sul CO2 per il periodo dal 2025 al 2030. Questa legge prevede anche misure nel settore della mobilità, come l'inasprimento dei limiti di emissione di CO2 per i veicoli nuovi, la promozione di infrastrutture di ricarica per i mezzi elettrici o l'obbligo per gli importatori di carburante di compensare il 5-10% delle emissioni dovute ai trasporti con combustibili rinnovabili.

Risposta del Consiglio federale.