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22.4497 · Postulato · 2022-12-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di mostrare come adeguare le basi giuridiche affinché le associazioni come la FIFA siano tassate alla stregua di altre imprese a scopo di lucro di dimensioni analoghe, poiché non soddisfano i requisiti previsti per un'"associazione di utilità pubblica".

Begründung

Poiché in Svizzera la legislazione sulle associazioni è molto liberale, diverse grandi federazioni sportive internazionali con sede in Svizzera (COI, Uefa, FIFA) sono sottoposte alle stesse regole giuridiche delle piccole associazioni che si basano principalmente sul volontariato. Il risultato è, ad esempio, che la FIFA - una multinazionale da tre miliardi di franchi - in Svizzera sottostà alle stesse condizioni fiscali di un'associazione di allevatori di conigli. È un fatto inaccettabile. Le basi giuridiche devono essere adeguate in modo che la FIFA e le organizzazioni equivalenti vengano tassate come altre società delle loro dimensioni. Non dovrebbero più poter sfruttare il loro stato di "associazione di utilità pubblica" come scappatoia fiscale. La FIFA è un'"associazione di utilità pubblica" solo sulla carta, in realtà opera piuttosto come un'impresa a scopo di lucro. Genera un bilancio miliardario tramite licenze e accordi pubblicitari e ha filiali in tutto il mondo.

Tra il 2015 e il 2018, l'ultimo quadriennio del ciclo dei mondiali di calcio, la FIFA ha pagato circa 36 milioni di dollari statunitensi in tasse e imposte, di cui 29 milioni sono divenuti esigibili nel 2018 in occasione dei mondiali svolti in Russia. Con un utile annuo di 1814 milioni, l'aliquota d'imposizione per il 2018 è solo dell'1,6 per cento.

Nel periodo 2015-2018 la FIFA ha realizzato un reddito pari a 6421 milioni di dollari statunitensi, di cui il 75 per cento deriva dalla commercializzazione dei diritti di diffusione e di marketing. Solo il 31 per cento dei proventi è stato investito in progetti di sviluppo (e nella formazione) che, secondo gli statuti, dovrebbero costituire lo scopo principale della FIFA quale ente di pubblica utilità. Il 48 per cento è stato destinato a concorsi ed eventi, la maggior parte dei quali per lo svolgimento dei mondiali del 2018. Ciò va classificato quale progetto economico e come tale è contrario alla legislazione sulle associazioni.

Sono interessanti anche le spese elevate per l'amministrazione: il 15 per cento dei proventi confluisce infatti nell'amministrazione, in stipendi e bonus degli impiegati della FIFA.

Oltre a quelle riguardanti l'impostazione economica della FIFA, innumerevoli critiche espresse riguardano conteggi delle spese dubbi, accuse di corruzione e persino violazione dei diritti umani. È ora di agire e di chiarire lo statuto giuridico delle grandi federazioni che realizzano un volume d'affari considerevole e perseguono per lo più un fine economico.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Tradizionalmente la forma giuridica dell'associazione è adatta a scopi ideali. Vi rientrano fini politici, religiosi, scientifici, artistici, benefici o ricreativi, od altro fine non economico, che un'associazione può perseguire (art. 60 cpv. 1 CC). Per quanto concerne gli scopi economici, di solito viene scelta una forma di società definita nel Codice delle obbligazioni (ad es. una società anonima o una cooperativa).

Tuttavia, al fine di finanziare i propri fini ideali le associazioni possono anche esercitare un'attività gestita secondo criteri commerciali (art. 61 cpv. 2 n. 1 CC). È il caso ad esempio delle ONG che ottengono proventi da licenze per l'utilizzo del loro logo su prodotti e servizi oppure delle federazioni sportive che finanziano l'organizzazione di eventi tramite la vendita dei diritti di trasmissione. In linea di principio, le associazioni sono assoggettate all'imposta. Tuttavia, possono esserne totalmente esentate in considerazione della loro attività di pubblica utilità.

Anche nel caso delle associazioni che non sono esentate dalle imposte per la loro attività di pubblica utilità, lo scopo ideale rappresenta fondamentalmente l'elemento principale. Se questo viene meno, secondo la legge la costituzione quale associazione non è possibile. In ragione del loro orientamento sostanzialmente ideale, a livello federale le associazioni sono assoggettate solamente a un'imposta pari al 4,25 per cento dell'utile netto, che corrisponde alla metà dell'aliquota applicata alle società anonime e alle cooperative (art. 71 LIFD). Le tariffe d'imposta cantonali per le associazioni sono definite in modo autonomo dai singoli Cantoni.

Anche la FIFA non è esente dall'imposta federale diretta in quanto non si appella all'esercizio di un'attività di pubblica utilità. Analogamente a tutte le altre associazioni, fondazioni e persone giuridiche che non sono organizzate come società di capitali o cooperative e non sono esenti dall'imposta, la FIFA è assoggettata all'aliquota dimezzata pari al 4,25 per cento (art. 68 in combinato disposto con art. 71 LIFD). Per la determinazione dell'aliquota la legge effettua infatti una distinzione in base alla forma giuridica e non in base alle dimensioni dell'associazione o all'ammontare dell'utile. Poiché l'utile conseguito funge da base di calcolo, ciò comporta automaticamente un onere fiscale maggiore se l'utile è più elevato.

Se il postulato mira effettivamente a una determinazione diversa dell'aliquota fiscale sulla base delle dimensioni di un'associazione, sarebbe necessario poter distinguere tra associazioni grandi e piccole. In teoria, ciò potrebbe avvenire sulla base di un valore soglia relativo alla cifra d'affari o all'utile.

Va tuttavia osservato che l'importo della cifra d'affari o dei proventi non fornisce alcuna indicazione in merito al modo in cui l'utile viene utilizzato. Trattamenti fiscali diversi violerebbero inoltre il criterio della parità di trattamento di cui all'articolo 8 Cost. e il principio dell'imposizione secondo la capacità economica di cui all'articolo 127 capoverso 2 Cost. Una deroga ai suddetti principi è ammissibile solamente nel caso in cui si intendono raggiungere altri obiettivi previsti nella Costituzione. Il Consiglio federale non vede alcun motivo per cui le associazioni con una cifra d'affari cospicua o un profitto elevato debbano essere tassate maggiormente rispetto ad associazioni con una cifra d'affari ridotta o un profitto basso. Pertanto, l'Esecutivo propone di respingere il postulato.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.