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23.3005 · Mozione · 2023-01-24

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare come segue l'articolo 18 della legge federale sul materiale bellico e di sottoporre al Parlamento un relativo messaggio:

Art. 18 Dichiarazioni di non riesportazione; deroghe

1 ...

2 ...

3 (nuovo) Su richiesta di un Governo estero, il Consiglio federale può annullare la dichiarazione di non riesportazione se la riesportazione richiesta si riferisce a una situazione che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha dichiarato, in una risoluzione, come contraria al divieto dell'uso della forza previsto dal diritto internazionale e se non vi si oppongono interessi preponderanti in materia di politica estera della Svizzera.

4 (nuovo) Nel caso in cui il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non giunga a una decisione a seguito di un veto, prima di applicare l'articolo 18 capoverso 3 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite deve aver constatato con una maggioranza di due terzi una violazione del divieto dell'uso della forza previsto dal diritto internazionale di cui all'articolo 2 capoverso 4 dello Statuto delle Nazioni Unite.

Una minoranza della Commissione (Addor, Andrey, de Quattro, Fivaz, Guggisberg, Heimgartner, Hurter Thomas, Schlatter, Tuena, Walliser, Zuberbühler) propone di respingere la mozione.

Begründung

L'esperienza della guerra di aggressione contro l'Ucraina dimostra che la dichiarazione di non riesportazione secondo l'articolo 18 della legge federale sul materiale bellico (LMB) richiede una precisazione. In particolare andrebbe creata una disposizione derogatoria per il caso in cui sia constatata una violazione del divieto dell'uso della forza di cui all'articolo 2 capoverso 4 dello Statuto delle Nazioni Unite. Nella LMB occorre aggiungere la possibilità di annullare la dichiarazione di non riesportazione per la situazione in cui dei Governi intendano fornire prestazioni d'appoggio a uno Stato che ha subito un attacco alla sua integrità territoriale.

La Svizzera riconosce e deve poter fare affidamento sul fatto che tutti gli Stati, secondo l'articolo 2 capoverso 4 dello Statuto delle Nazioni Unite, rispettino l'integrità territoriale e il relativo divieto dell'uso della forza. L'attuale attacco all'integrità territoriale dell'Ucraina con l'uso della forza militare è incompatibile con lo Statuto delle Nazioni Unite. Il Consiglio di Sicurezza ha il compito di constatare tali violazioni del diritto internazionale. Le misure emanate dal Consiglio di Sicurezza sono vincolanti anche per la Svizzera. Questa aggiunta deve essere integrata nell'articolo 18 nell'ottica di un'eccezione basata sul diritto internazionale per l'annullamento della dichiarazione di non riesportazione in singoli casi. Tuttavia, nel caso concreto dell'aggressione subita dall'Ucraina, a causa del veto posto dalla Russia il Consiglio di Sicurezza non può constatare alcuna violazione del divieto dell'uso della forza. È quindi opportuno aggiungere nella legge federale sul materiale bellico anche una norma riferita alla situazione in cui il Consiglio di sicurezza non sia in grado di prendere una decisione a seguito di un veto.

Qualora il Consiglio federale respinga una modifica della LMB per altri motivi, sarebbe ipotizzabile presentare all'Assemblea federale un'analoga ordinanza parlamentare per chiarire la situazione nel caso dell'autodifesa dell'Ucraina.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Finora, il Consiglio federale ha risposto alle richieste di riesportazione di materiale bellico proveniente dalla Svizzera verso l'Ucraina formulate da alcuni Stati europei basandosi sul diritto della neutralità secondo la 5a Convenzione dell'Aia del 1907 (RS 0.515.21) e sull'articolo 22a capoverso 2 lettera a della legge sul materiale bellico (LMB; RS 514.51).

Il diritto della neutralità non disciplina in maniera esplicita la questione della riesportazione. Prevede unicamente che il materiale bellico non può essere fornito a Stati terzi con l'intenzione di trasferirlo a una determinata parte in conflitto. Se, in virtù di una dichiarazione di non riesportazione, uno Stato è tenuto a chiedere alla Svizzera l'autorizzazione a riesportare materiale bellico proveniente dal nostro Paese, si applica il principio della parità di trattamento derivante dal diritto della neutralità e, in definitiva, è la Svizzera a decidere se il materiale viene fornito a una parte in conflitto. In questo caso c'è un legame tra riesportazione e neutralità. Se il Consiglio federale autorizzasse la riesportazione di materiale bellico verso l'Ucraina, dovrebbe approvare anche le richieste di riesportazione di materiale bellico verso la Russia.

I Paesi che acquistano materiale bellico proveniente dalla Svizzera devono presentare una dichiarazione di non riesportazione con la quale si impegnano a non fornirlo a terzi senza previa autorizzazione scritta della Svizzera. Lo scopo è impedire che del materiale bellico proveniente dalla Svizzera possa finire in un Paese verso il quale l'esportazione non potrebbe essere autorizzata secondo la legislazione sul materiale bellico. Di conseguenza, la dichiarazione di non riesportazione ha lo stesso obiettivo dell'articolo 22a capoverso 2 lettera a LMB con il quale il legislatore vuole evitare che del materiale bellico proveniente dalla Svizzera venga esportato o compaia in zone di conflitto. Per questo motivo il Consiglio federale ha esaminato le domande di autorizzazione di riesportazione sulla base degli stessi criteri applicati a un'esportazione di materiale bellico dalla Svizzera. Poiché l'esportazione di materiale bellico dalla Svizzera verso l'Ucraina non potrebbe essere autorizzata in virtù dell'articolo 22a capoverso 2 lettera a LMB, il Consiglio federale ha risposto negativamente alle domande di autorizzare la riesportazione di materiale bellico verso l'Ucraina.

Le aggiunte all'articolo 18 LMB proposte dalla mozione sarebbero pertanto inefficaci:

1. Il capoverso 3 istituirebbe una deroga che esiste già oggi in forma analoga. Se il Consiglio di sicurezza, basandosi sul capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, ordina o autorizza misure militari, tali misure sono vincolanti ai sensi del diritto internazionale e il diritto della neutralità non si applica. Se vi fosse una simile risoluzione, il Consiglio federale potrebbe autorizzare già oggi la riesportazione di materiale bellico a singole parti in conflitto, conformemente all'articolo 22a capoverso 4 LMB. Per quanto riguarda il conflitto in Ucraina non è stata adottata una risoluzione del genere.

2. Nel caso del capoverso 4 si pone il problema che le decisioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite non sono vincolanti ai sensi del diritto internazionale, e questo indipendentemente dal quorum con il quale sono state approvate. Queste decisioni non modificano in alcun modo l'applicazione del diritto della neutralità. Se la Svizzera decidesse unilateralmente di applicare il criterio contenuto nel capoverso 4 violerebbe il principio della parità di trattamento e quindi i suoi obblighi in base al diritto della neutralità.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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