Garantire l'accesso alla prima consulenza in caso di molestie sessuali sul posto di lavoro
23.3067 · Mozione · 2023-03-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di emanare i provvedimenti legali necessari affinché tutti i lavoratori in Svizzera abbiano accesso a una prima consulenza confidenziale e gratuita in caso di sospetto e di molestie sessuali sul posto di lavoro. La consulenza in questione può essere fornita da personale qualificato all'interno o all'esterno dell'impresa tramite consultori riconosciuti.
Begründung
I provvedimenti per combattere le molestie sessuali sul posto di lavoro figurano attualmente in diverse leggi. Nel rapporto in adempimento del postulato Reynard 18.4048 il Consiglio federale indica che buona parte delle molestie sessuali avviene sul posto di lavoro. Un'importante misura per combattere le molestie sessuali sul posto di lavoro raccomandata dal rapporto è l'istituzione, nel contesto lavorativo, di servizi di assistenza indipendenti e di facile accesso per le vittime di molestie sessuali. Un servizio di questo tipo è stato pertanto istituito per l'Amministrazione federale. Questo accesso a possibilità di consulenza non è tuttavia disciplinato in maniera vincolante per tutti i lavoratori nel nostro Paese.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera un ampio dispositivo legislativo protegge i lavoratori dalla violenza e dalle molestie sul posto di lavoro (art. 4 e 5 della legge federale sulla parità dei sessi, RS 151.1; art. 328 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni, RS 220; art. 6 della legge sul lavoro, RS 822.11; art. 28 del Codice civile, RS 210). Nelle conclusioni tratte nel suo rapporto del 27 aprile 2022 sull'entità e l'evoluzione delle molestie sessuali in Svizzera, redatto in adempimento del postulato Reynard 18.4048, il Consiglio federale rammenta che i datori di lavoro sono già legalmente obbligati ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere la personalità e la salute dei loro collaboratori. La prevenzione delle molestie sessuali va integrata in queste misure generali a tutela della personalità e della salute dei lavoratori sul posto di lavoro. I datori di lavoro devono in particolare allestire un documento che vieti le molestie sessuali sul posto di lavoro (regolamento interno, regolamento aziendale, ecc.), organizzare apposite formazioni periodiche per i quadri e il personale come pure informare e sensibilizzare i nuovi collaboratori. Se malgrado ciò dovesse verificarsi un caso di molestie sessuali, l'impresa deve aver stabilito a chi può rivolgersi il lavoratore interessato (definizione di una persona di fiducia o di servizi di mediazione interni o esterni).
In base all'articolo 6 della legge sul lavoro e dell'articolo 2 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (RS 822.113), il Tribunale federale ha ritenuto possibile obbligare un'impresa a designare una persona di fiducia (sentenza del 09.05.2012; 2C_ 462/2011). Ha indicato che non si tratta di istituire una struttura complessa e costosa, bensì di designare una o più persone di fiducia, al di fuori della gerarchia, con cui i collaboratori possano confidarsi. È irrilevante che la persona di fiducia sia interna o esterna all'impresa. Possono essere adottate anche altre soluzioni, purché offrano lo stesso livello di protezione. L'accesso a una persona di fiducia in caso di molestie sessuali sul posto di lavoro è dunque già previsto dal diritto vigente.
Il Consiglio federale riconosce che i datori di lavoro potrebbero profondere maggiori sforzi per prevenire e combattere le molestie sessuali. Ritiene tuttavia che occorra piuttosto fare in modo che i datori di lavoro applichino le prescrizioni legali. Rammenta infine che l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo e la Segreteria di Stato dell'economia mettono a disposizione sui loro siti Internet un nutrito materiale informativo e didattico sul posto di lavoro come pure opuscoli contro le molestie sessuali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.