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23.3069 · Mozione · 2023-03-08

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre le dovute modifiche legislative per attuare in Svizzera gli obiettivi essenziali della legge europea sui mercati digitali (Digital Markets Act), in particolare negli ambiti in cui la normativa europea non si applica automaticamente. Nel farlo dovrà renderle il più possibile compatibili con il diritto europeo.

Begründung

La legge dell'Unione europea sui mercati digitali (Digital Markets Act) integra il diritto antitrust europeo, argina il potere delle imprese digitali predominanti (i cosiddetti gatekeeper) nell'interesse di una concorrenza leale e crea condizioni quadro uniformi in tutto il mercato comunitario.

A questi gatekeeper vengono imposte particolari regole di condotta: divieti di auto-favoritismo, norme sull'uso e sull'interoperabilità dei dati, divieti di discriminazione, obblighi di garantire condizioni eque, etc. Le violazioni possono essere punite con sanzioni, tra cui multe fino al 20 per cento del loro fatturato annuo globale.

Per garantire che anche la popolazione e l'economia svizzera possano beneficiare delle importanti finalità di questa legge, il Consiglio federale è incaricato di proporre le dovute modifiche legislative, provvedendo a renderle il più possibile compatibili con il diritto europeo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con il regolamento sui mercati digitali (DMA) l'UE intende migliorare l'apertura e la contendibilità dei mercati digitali attraverso una regolamentazione molto ampia e dettagliata delle più grandi piattaforme online internazionali.

Gli obiettivi principali del DMA sono sostanzialmente attuati in Svizzera con la legislazione vigente. L'efficacia della concorrenza è garantita anche sui mercati digitali, soprattutto grazie all'attuale legislazione in materia di cartelli. Come dimostra la prassi delle autorità della concorrenza e dei tribunali, le disposizioni di legge consentono un'applicazione specifica per ogni piattaforma. In singoli casi possono anche essere ordinate misure cautelari, ad esempio se sussiste il pericolo di un isolamento irreversibile del mercato.

Recentemente, inoltre, gli strumenti di cui dispongono le autorità in materia di concorrenza per contrastare le pratiche illecite di cui all'articolo 7 della legge sui cartelli (LCart; RS 251) sono stati notevolmente ampliati con l'introduzione del concetto di "posizione dominante relativa". In futuro, questo strumento sarà probabilmente applicato anche alle fattispecie digitali. Inoltre, sono da poco entrate in vigore anche delle norme specifiche ex ante per i gruppi digitali, come il divieto delle clausole di parità nei contratti tra fornitori di alloggi e piattaforme di prenotazione online conformemente all'articolo 8a della legge sulla concorrenza sleale (LCSl; RS 241) nonché il divieto del geoblocking privato ai sensi dell'articolo 3a LCSl.

Il Consiglio federale non vede l'impellente necessità di recepire determinati elementi del DMA nel diritto svizzero. Da un lato, perché le grandi piattaforme online applicheranno probabilmente le nuove regole dell'UE anche in Svizzera dato che associano spesso il nostro Paese allo stesso mercato degli Stati membri dell'UE. D'altro, perché anche al di fuori delle procedure d'inchiesta la COMCO si adopera regolarmente per garantire che certi cambiamenti comportamentali adottati dalle imprese a seguito di una procedura antitrust nell'UE siano applicati anche in Svizzera. Del resto, il recente passato ha dimostrato che nei casi digitali di particolare rilievo per il Paese la COMCO interviene direttamente con i procedimenti previsti dal diritto dei cartelli per tutelare la concorrenza efficace.

Il DMA sarà applicabile nell'UE a partire da maggio 2023, ma le aziende dovranno attuarlo interamente a partire da marzo 2024. Il Consiglio federale seguirà da vicino i relativi sviluppi nell'UE e, dopo la piena entrata in vigore del DMA, valuterà l'opportunità di un intervento. Se la prima Camera dovesse accogliere la mozione, il Consiglio federale chiederà alla seconda di modificare la mozione in un mandato di verifica: in questo modo l'Esecutivo sarebbe incaricato di esaminare quali modifiche legislative siano necessarie per attuare in Svizzera i principali obiettivi del DMA europeo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.