Diritto di prelazione per i Comuni e i Cantoni anche sui beni immobili delle aziende federali
23.3336 · Mozione · 2023-03-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un atto legislativo che conceda un diritto di prelazione anche per fondi e immobili delle aziende federali.
Begründung
L'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 dicembre 2008 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC) garantisce ai Cantoni e ai Comuni un diritto di prelazione per gli immobili della Confederazione. Il senso e lo scopo di questa disposizione è instaurare una cooperazione trasversale fra gli enti pubblici nell'ambito dell'utilizzazione del suolo, in considerazione della sua scarsità; questo ambito è fondamentale per l'adempimento dei compiti pubblici.
I Cantoni e soprattutto i Comuni delle aree urbane e turistiche più popolate hanno sempre più problemi a reperire immobili e nuovi terreni per le varie infrastrutture, come ospedali, scuole, impianti di approvvigionamento e smaltimento industriale, edifici per scopi culturali ecc. Inoltre, quasi tutti i Cantoni - come anche la Confederazione - hanno l'obbligo costituzionale di promuovere l'edilizia di utilità pubblica.
Le aziende appartenenti alla Confederazione FFS e La Posta sono tra i maggiori proprietari di immobili e terreni in Svizzera. Non si capisce perché il diritto di prelazione sia concesso per gli immobili di proprietà della Confederazione (armasuisse, PFZ, Direzione delle dogane ecc.), ma non per gli immobili delle aziende federali come FFS e La Posta. L'obiettivo del diritto di prelazione corrisponde quindi alla buona collaborazione federale tra tutti i livelli statali. Le aziende di proprietà della Confederazione non subiscono alcuno svantaggio perché gli immobili dovrebbero essere offerti al valore venale (e non al valore di investimento). Al contrario, ciò faciliterebbe i Comuni e i Cantoni nell'adempimento dei loro compiti fondamentali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le unità rese autonome sono enti giuridici distinti dalla Confederazione che possono avvalersi della garanzia della proprietà. Se ai Cantoni e ai Comuni venisse concesso un diritto di prelazione sugli immobili di tali unità autonome, la proprietà di queste ultime verrebbe in qualche modo gravata. Tuttavia, l'autonomia di tali unità mira proprio a garantire loro una maggiore indipendenza dalla Confederazione e un trattamento per quanto possibile paritario a quello riservato agli altri operatori presenti sul mercato.
Gli oneri gravanti sulla proprietà di tali unità autonome a seguito della concessione del diritto di prelazione andrebbero eventualmente a ripercuotersi sul prezzo degli immobili in questione (e possibilmente anche su eventuali mutui relativi agli stessi). Ciò si rivelerebbe particolarmente problematico in presenza di ulteriori azionisti minoritari oltre alla Confederazione (ad es. Swisscom, Skyguide).
Poiché i Cantoni e i Comuni hanno la possibilità di prendere parte alle procedure di vendita delle unità alle condizioni di mercato, la concessione di un diritto di prelazione non risulta necessaria.
Infine, va sottolineato che la mozione, a differenza della normativa vigente prevista dall'OILC (RS 172.010.21), propone di concedere ai Cantoni e ai Comuni i diritti di prelazione su fondi e immobili di proprietà delle unità rese autonome della Confederazione, senza tuttavia prevedere tali diritti per la Confederazione stessa. Alla Confederazione, inoltre, non viene concesso alcun diritto di questo genere da parte dei Cantoni e dei Comuni, ragion per cui l'atto legislativo richiesto non permetterebbe di adempire lo scopo esposto nel testo della mozione riguardante la collaborazione federale tra tutti i livelli statali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.