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23.3401 · Interpellanza · 2023-03-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alla domanda seguente:

In caso di conflitto genitoriale nel quadro di una separazione o di un divorzio, la trasmissione di informazioni importanti dal genitore che detiene l'autorità parentale a quello che non la detiene non è più garantita e quest'ultimo non è dunque più in grado di ricevere riguardo al figlio le informazioni (scolastiche e mediche) a cui ha diritto. Talvolta ignora persino quali professionisti si occupano di suo figlio. Ciò contribuisce ad alimentare il conflitto già esistente.

Non occorrerebbe integrare l'articolo 275a capoverso 2 CC prevedendo un obbligo, per i professionisti, di trasmettere a entrambi i genitori ogni informazione importante concernente lo stato o lo sviluppo del figlio?

Begründung

L'articolo 275a capoverso 1 CC prevede che "i genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio". Spetta dunque in linea di massima al genitore che detiene l'autorità parentale informare il genitore che non la detiene. In caso di conflitto tra i genitori, tuttavia, questa trasmissione di informazioni non è più garantita. Per permettere a ogni genitore di ottenere le informazioni utili, l'articolo 275a capoverso 2 CC prevede che i genitori possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui.

Tuttavia, spesso il genitore che non detiene l'autorità parentale non conosce l'identità delle persone che potrebbero fornirgli informazioni sul figlio e nemmeno sa se sia necessario ottenerne. Per rimediare a tali casi e garantire a ogni genitore il diritto di ricevere le informazioni importanti concernenti il figlio da persone o enti interessati, sarebbe opportuno prevedere, a complemento di questa disposizione, la trasmissione d'ufficio a ciascun genitore delle informazioni utili in possesso degli operatori.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il Consiglio federale, l'integrazione dell'articolo 275a del Codice civile (CC; RS 210) proposta nell'interpellanza non sarebbe nell'interesse del figlio.

Questa disposizione riguarda unicamente i casi in cui l'autorità parentale è stata attribuita soltanto a un genitore in quanto "necessario per tutelare il bene del figlio" Tuttavia l'autorità parentale congiunta è la norma (cfr. art. 298 cpv. 1 e 298b cpv. 2 CC). Quindi, obbligare i professionisti che intrattengono un contatto regolare con il minore, in particolare gli insegnanti e i medici, a trasmettere d'ufficio le informazioni concernenti il figlio al genitore che non detiene l'autorità parentale rischierebbe di nuocere al bene del minore.

Quando l'autorità parentale è esercitata in maniera congiunta, il diritto di ogni genitore di ricevere le informazioni sul figlio rientra nelle sue prerogative, poiché partecipa alle decisioni prese concernenti il figlio (art. 301 CC), per cui non è necessario fare riferimento all'articolo 275a CC. In linea generale, il genitore che riceve l'informazione la trasmette all'altro. Come indicato nell'interpellanza, in presenza di un conflitto tra i genitori può tuttavia succedere che le informazioni non circolino. Il Consiglio federale non ritiene tuttavia appropriato rimediare a questo problema obbligando per legge tutti i professionisti che interagiscono con il figlio a informare sistematicamente entrambi i genitori. Infatti, nelle situazioni conflittuali non è raro che le informazioni ricevute siano utilizzate non tanto per occuparsi meglio del figlio, bensì per criticare la capacità educativa dell'ex partner.

Il Consiglio federale ritiene che, per il bene del figlio, occorra soprattutto disinnescare il conflitto tra i genitori e aiutarli a ristabilire la comunicazione. È questo l'obiettivo dei lavori in corso in adempimento del postulato 19.3503 Müller-Altermatt "Maggiori tutele nelle contese in merito ai figli. Misure per il bene di figli, madri e padri".

Risposta del Consiglio federale.