23.3563 · Mozione · 2023-05-04
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre al Parlamento una revisione legislativa per regolamentare, sul piano civile, penale e amministrativo, l'utilizzo dei deepfake nello spazio pubblico.
Begründung
L'intelligenza artificiale (IA) viene ormai utilizzata quotidianamente in numerosi ambiti della vita privata e professionale. Tuttavia, una delle applicazioni dell'IA solleva questioni specifiche in ambito pubblico: la realizzazione di deepfake, ovvero la manipolazione della voce e dell'immagine per creare contenuti falsi e modificare l'aspetto o la voce delle persone. Mentre alcuni tipi di deepfake sembrano innocui (utilizzo per scopi creativi, software privati, ecc.), altri causano gravi problemi in termini di violazione dei diritti d'immagine e della personalità, compromettendo la libertà di stampa e d'espressione. Questa applicazione dell'intelligenza artificiale si è affermata ad esempio in ambito pornografico: il programma deepnude ha destato scalpore quando è stato in grado di produrre un'immagine di nudo di oltre 100 000 donne senza il loro consenso. I deepfake sono stati utilizzati anche per organizzare truffe e frodi di vasta portata, ad esempio imitando artificialmente la voce dei superiori gerarchici per impartire agli impiegati di un'azienda false istruzioni concernenti dei trasferimenti di denaro. Recentemente, la rivista tedesca "Die Aktuelle" ha pubblicato un'intervista fittizia, realizzata con l'intelligenza artificiale, al pilota tedesco di formula 1 Michael Schumacher, vittima di un incidente.
Le attuali basi legali non sono sufficienti. È necessario regolamentare nello specifico i deepfake, il che è meno complesso da realizzare rispetto al disciplinamento completo dell'intelligenza artificiale.
Sul piano amministrativo occorrerebbe definire il concetto di deepfake e creare un quadro legale che faccia distinzione tra gli utilizzi consentiti e quelli che non lo sono. Nel rispetto della libertà d'espressione, si dovrebbero anche prevedere degli strumenti di regolamentazione, ad esempio l'obbligo di segnalare qualsiasi contenuto deepfake.
Sul piano civile, va regolamentata la questione della responsabilità civile in caso di utilizzo e diffusione illeciti di deepfake.
Sul piano penale, è indispensabile creare una o più fattispecie penali specifiche riguardanti la diffusione dei deepfake che potrebbero, ad esempio, ledere la personalità o la reputazione.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Salvo poche eccezioni (p.es. in alcuni Stati federali americani e in Cina), a livello internazionale non esistono regolamentazioni specifiche sui deepfake, nemmeno nell’Unione europea. Un riferimento esplicito ai sistemi che generano deepfake esiste solo nell’attuale progetto di ordinanza sulla definizione di prescrizioni armonizzate per l’intelligenza artificiale (IA). La Commissione europea considera questi sistemi «a basso rischio». Secondo la bozza di ordinanza i deepfake devono essere in linea di principio resi noti. Il progetto di ordinanza sulla definizione di prescrizioni armonizzate per l’intelligenza artificiale è ancora in fase di negoziazione all’interno dell’UE. Varie altre basi legali presenti nell’UE possono essere applicate ai deepfake, tuttavia non sono esplicitamente mirate ad essi. Inoltre, la Commissione europea sta cercando di aggiungere al codice di condotta volontario contro la disinformazione alcuni passaggi sui deepfakes generati dall'IA.
Attualmente in Svizzera non sembra opportuno elaborare una regolamentazione specifica per i deepfake. Tuttavia, è possibile prevedere che in futuro occorra una regolamentazione per quanto riguarda l'aspetto generale dell'IA. Attualmente in Svizzera non sembra opportuno elaborare una regolamentazione specifica per un singolo aspetto. Tuttavia, non si può escludere che in futuro occorra una regolamentazione per quanto riguarda l'aspetto generale dell'IA. Il Consiglio federale segue da vicino gli sviluppi legali in materia, in particolare nell'Unione europea.
Il 5 aprile 2023 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di preparare, entro fine marzo 2024, un avamprogetto da porre in consultazione per regolamentare le piattaforme di comunicazione. Si valuta, tra le altre cose, l’opportunità di introdurre un obbligo per queste ultime di adottare una procedura di notifica e azione («notice and action»). Agli utenti viene così data la possibilità di segnalare facilmente i contenuti potenzialmente illegali. Le piattaforme di comunicazione dovrebbero valutare le segnalazioni ricevute ed eventualmente rimuovere i contenuti. Se dovessero essere realizzati contenuti illegali tramite deepfake, si applicherebbe questa procedura di notifica.
Sul piano penale, il Consiglio federale ritiene che non vi siano lacune legislative per quanto riguarda l’utilizzo delle applicazioni per deepfake. Sostanzialmente il Codice penale svizzero è concepito per essere neutro dal punto di vista tecnologico. Esso si applica indipendentemente dalle tecnologie impiegate dall’autore. Ad esempio, se l’autore utilizza la tecnologia deepfake per commettere un delitto contro l’onore o la sfera privata, sono applicabili le corrispondenti disposizioni (art. 173 segg. CP; in particolare anche le nuove disposizioni contro l’usurpazione d’identità che entreranno in vigore il 1° settembre 2023, art. 179decies CP). Se l’autore manifesta un’intenzione più ampia attraverso l’uso di deepfake, ad esempio per ottenere un vantaggio pecuniario con l’inganno, si applicano le fattispecie penali corrispondenti nell’ambito del diritto penale patrimoniale. Il riferimento a singole tecnologie non offrirebbe un valore aggiunto, bensì metterebbe in discussione la completezza del diritto penale vigente in relazione ad altri sviluppi tecnologici.
Le stesse considerazioni valgono per il diritto civile: indipendentemente dalle tecnologie impiegate si possono applicare in particolare le disposizioni sulle lesioni alla personalità (ovvero il diritto sulla propria immagine e la propria voce, il diritto al rispetto della sfera intima e privata, il diritto all’onore) e i rispettivi mezzi di ricorso (ovvero cessazione, divieto). Ciò vale anche per la responsabilità per atti illeciti, anch’essa neutrale dal punto di vista tecnologico e applicabile in caso di violazione dei diritti tramite l’impiego di deepfake, sempreché i relativi requisiti siano adempiuti.
Infine, va ricordato il principio dell'esattezza dei dati sancito dall'articolo 6 capoverso 5 della nuova legge sulla protezione dei dati (nLPD; RS 235.1) secondo cui, chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza.