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23.3585 · Mozione · 2023-05-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico e di sottoporre al Parlamento un relativo messaggio:

Articolo 22b (nuovo) Deroga del Consiglio federale ai criteri di autorizzazione per affari con l'estero

1 Nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 22, il Consiglio federale può derogare ai criteri di autorizzazione di cui all'articolo 22a:

a. in presenza di eventi straordinari; e

b. se lo impone la salvaguardia degli interessi di politica estera o di politica di sicurezza del Paese.

2 Se la deroga è concessa mediante decisione, il Consiglio federale informa le Commissioni della politica di sicurezza dell'Assemblea federale al più tardi 24 ore dopo la propria decisione.

3 Se la deroga è concessa mediante ordinanza, il Consiglio federale limita in modo adeguato la durata di validità della stessa; la durata di validità è al massimo di quattro anni. Può prorogarla una volta. In questo caso, l'ordinanza decade, se entro sei mesi dall'entrata in vigore della proroga il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale un disegno per l'adeguamento dei criteri di autorizzazione di cui all'articolo 22a.

Una minoranza della Commissione (Jositsch, Vara, Zopfi) propone di respingere la mozione.

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

L’introduzione della facoltà di deroga secondo l’articolo 22b proposto consente al Consiglio federale una certa flessibilità per adeguare la politica in materia di esportazioni di materiale bellico ai cambiamenti del contesto della politica estera e della politica di sicurezza. In questo modo si può tenere maggiormente conto del mantenimento, entro limiti ben definiti, di una capacità industriale adeguata alla difesa nazionale. Le basi giuridiche e gli obblighi di diritto internazionale relativi all’esportazione di materiale bellico rimangono comunque applicabili.

In relazione all’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, per quanto riguarda l’esportazione di materiale bellico continuerebbero ad applicarsi in particolare gli obblighi previsti dalle Convenzioni dell’Aja.