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23.3591 · Mozione · 2023-05-30

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure appropriate e, se necessario, di sottoporre proposte di risoluzione al Parlamento al fine di raggiungere il seguente obiettivo: gli obblighi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale della neutralità vanno adeguati (p. es. tramite notifica, modifica di accordi, rinegoziazione o denuncia) affinché, in caso di violazioni del divieto dell’uso della forza sancito dal diritto internazionale, la Svizzera possa intervenire a favore della vittima senza limitazioni imposte dal diritto della neutralità. Ciò deve valere anche qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) sia impossibilitato ad agire a causa di un (potenziale) veto ma l’Assemblea generale dell’ONU ritenga, con una maggioranza qualificata, che vi sia stata una violazione del divieto dell’uso della forza sancito dal diritto internazionale.

Begründung

Gli obblighi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale della neutralità sono in parte obsoleti e non sono più in linea con gli interessi del nostro Paese. Le Convenzioni dell’Aia del 1907, a cui si fa spesso riferimento nelle discussioni sul diritto della neutralità, sono per esempio radicate nel XIX secolo in termini concettuali e contenutistici. Non offrono pertanto alcuna prospettiva per il XXI secolo. Soprattutto per quanto riguarda il divieto generale di ricorrere alla forza ai sensi dello Statuto dell’ONU, è necessario fornire una risposta chiara in materia di diritto della neutralità, la quale tenga conto degli obiettivi e dei valori della politica estera e di sicurezza della Svizzera e, al contempo, sia compresa e rispettata all’estero.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il diritto della neutralità è sancito dalla V e dalla XIII Convenzione dell’Aia del 1907 (RS 0.515.21 e 0.515.22). In qualità di parte contraente e di Stato permanentemente neutrale, la Svizzera è tenuta a rispettare le relative disposizioni in caso di conflitto internazionale. Tali disposizioni riguardano l’ambito strettamente militare. L’Ucraina ha ratificato le Convenzioni nel 2015 e, ad oggi, è l’ultimo Paese ad averlo fatto.

È vero che il diritto della neutralità e il divieto di ricorrere alla forza ai sensi dello Statuto dell’ONU non sono pienamente conciliabili. Conformemente al diritto internazionale pubblico attualmente in vigore, tali contrapposizioni possono essere risolte solo sulla base di misure vincolanti del Consiglio di sicurezza dell’ONU. In questi casi il diritto della neutralità non si applica.

Senza il dovuto coordinamento internazionale, una limitazione da parte della Svizzera degli obblighi derivanti dal diritto della neutralità in caso di violazioni del divieto di ricorrere alla forza sarebbe interpretata come un abbandono della neutralità permanente. Lo stesso vale per la denuncia delle Convenzioni dell’Aia. L’applicabilità del diritto della neutralità dovrebbe pertanto essere limitata in modo coordinato a livello internazionale, tanto più che anche gli Stati non neutrali del Consiglio di sicurezza dell’ONU dispongono, se quest’ultimo è impossibilitato ad agire, di un margine di manovra ristretto.

Nell’attuale contesto geopolitico, diversi Paesi guardano con scetticismo al principio di neutralità. Per la Svizzera non sarebbe dunque sensato lanciare una rinegoziazione per l’adeguamento del diritto della neutralità. Ha però la possibilità di sfruttare i margini di manovra politici nel rispetto di tale diritto.