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Fine della clausola dei tre anni per i medici diplomati all'estero. Prevenire i problemi d'equivalenza tra diplomi per il benessere dei pazienti

23.3609 · Interpellanza · 2023-06-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Durante la sessione primaverile del 2023, le Camere federali hanno deciso di abrogare la cosiddetta clausola dei tre anni che impone ai medici con diploma estero di esercitare in ospedali riconosciuti dall’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM) prima di poter aprire uno studio privato. Questa decisione ha l’obiettivo di colmare le penurie incombenti, in particolare nel settore delle cure mediche di base. La misura, tuttavia, rischia di aggravare una forma di dipendenza dall’estero, oltre che di scontrarsi con un secondo limite in relazione all’equivalenza tra formazioni svizzere ed estere. I titolari di un diploma in medicina generale (e non in medicina interna generale) provenienti da alcuni Paesi (p. es. la Francia) si vedranno così attribuire il titolo di medico generico, che non permetterà loro di fornire le stesse prestazioni che fornivano nel Paese di provenienza.

Invito quindi il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

- A causa dell’incompatibilità tra le formazioni, l’abrogazione della cosiddetta clausola dei tre anni potrebbe consentire di colmare soltanto in parte la penuria di medici di base. È in grado di valutare questo rischio?

- È consapevole che un aumento del numero di medici generici può sfociare in un sistema di medicina generale a due velocità per i pazienti?

- Prevede di rivedere il diritto a fatturare le prestazioni per i medici generici che dispongono di una formazione estera completa e riconosciuta in medicina generale? Che margine di manovra reale hanno i Cantoni in questo ambito nel quadro dell’applicazione dell’articolo 55a LAMal?

- Per garantire la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti, non sarebbe possibile esigere solamente che i medici generici svolgano l’esame della FMH in medicina interna generale quando si stabiliscono in Svizzera?

- Infine, per ridurre il ricorso a medici diplomati all’estero e attenuare così la situazione di dipendenza che ne consegue, come intende incentivare o regolamentare il perfezionamento professionale in Svizzera per migliorare il rapporto tra medici di base e medici di altre specialità?

Begründung

Nel 2021, 1335 medici generici che esercitavano nel settore ambulatoriale in Svizzera non potevano né prescrivere sedute di psicoterapia né effettuare un esame di base completo. Il divieto li escludeva inoltre dalla fornitura di altre otto prestazioni.

Stellungnahme des Bundesrates

1.–3. L’eccezione all’obbligo di cui all’articolo 37 capoverso 1bis della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10; esenzione dall’obbligo di aver lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento per i medici ambulatoriali in caso di comprovata insufficienza dell'offerta sanitaria), entrata in vigore il 18 marzo 2023, ha lo scopo di fornire ai Cantoni uno strumento per poter rispondere in modo specifico alle diverse situazioni regionali. In questo senso, i medici generici ne traggono sicuramente beneficio. Tuttavia, l’eccezione vale anche per i medici specialisti in medicina interna generale, in pediatria e in psichiatria e psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza. L’eccezione all’obbligo, per contro, non intende risolvere le sfide generali nel settore dell’assistenza medica di base. Come già illustrato nella risposta del Consiglio federale all’interpellanza von Falkenstein 22.4187 "Misure per promuovere la medicina di famiglia", secondo uno studio condotto dall’Osservatorio svizzero della salute (Obsan) su incarico del comitato "Coordinamento del perfezionamento in medicina" (cfr. risposta alla domanda 5), il fabbisogno nazionale di prestazioni mediche di base potrà essere coperto fino al 2030, ma solo a condizione che l’immigrazione di specialisti in medicina interna generale formati e specializzati all’estero si mantenga elevata.

I medici possono esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se autorizzati dal Cantone sul cui territorio è esercitata l’attività (art. 36 LAMal). Se le autorità cantonali competenti in materia di autorizzazione ritengono che le condizioni richieste siano soddisfatte, una fornitura di prestazioni di alto livello qualitativo è garantita, indipendentemente dal titolo di perfezionamento scelto. Lo stesso vale in caso di comprovata insufficienza dell’offerta sanitaria. Qualora venga rilevata una situazione di questo tipo, spetta ai Cantoni adottare le misure necessarie e adeguarle agli eventuali numeri massimi conformemente all’articolo 55a LAMal. I requisiti necessari a garantire la qualità delle prestazioni devono essere soddisfatti in tutti i casi (anche dai medici generici) (art. 36a e 58 segg. LAMal).

Le tariffe e i prezzi sono stabiliti per convenzione tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni (convenzione tariffale) (art. 43 cpv. 4 LAMal). Per le prestazioni mediche ambulatoriali vale la tariffa per singola prestazione TARMED. Già in occasione dell’introduzione di TARMED il 1° gennaio 2004, i partner tariffali hanno deciso che il medico generico, in ragione del suo valore intrinseco, non può fornire tutte le prestazioni che gli specialisti in medicina interna generale sono autorizzati a fornire. Data l’autonomia tariffale, spetta ai partner tariffali adeguare questi disciplinamenti e garantire un aggiornamento regolare delle tariffe. Inoltre, il Consiglio federale attende da tempo una revisione totale della tariffa medica ambulatoriale da parte dei partner tariffali.

4. Secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11) la Commissione delle professioni mediche riconosce titoli di perfezionamento esteri che, sulla base di un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati, sono considerati equivalenti. Il riconoscimento automatico di un titolo di perfezionamento dell’UE/AELS in Svizzera presuppone che il titolo figuri sotto la stessa voce, sia per la Svizzera nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE o nella Convenzione con l’AELS sia per lo Stato interessato nell’allegato alla direttiva UE 2005/36, cui fanno riferimento gli accordi. L’Istituto svizzero per la formazione medica è responsabile del regolamento per il perfezionamento professionale (RPP), compresi il conseguimento di titoli federali di perfezionamento, l’ammissione all’esame di specialista o la validità dei periodi di perfezionamento svolti all’estero.

5. Una volta concluso l’esame federale, i titolari di un diploma in medicina umana possono scegliere il perfezionamento che preferiscono. Né la Confederazione né i Cantoni hanno alcuna competenza di intervenire al fine di orientare la scelta. Alla luce di questo, il comitato "Coordinamento del perfezionamento in medicina" ha elaborato, nel 2022 e nel 2023, raccomandazioni per aumentare l’attrattiva dei cicli di perfezionamento nei campi di specializzazione interessati (o minacciati) da una penuria di personale qualificato (cfr. www.obsan.admin.ch > Obsan Bericht 04/2022 o 05/2023 – disponibili in francese e tedesco). Tra le altre cose, il comitato raccomanda di mettere a disposizione modelli di lavoro al passo coi tempi, di rafforzare la qualità dei cicli di perfezionamento e anche di dare maggiore importanza ai campi di specializzazione negli studi di medicina umana. L’attuazione di queste misure è di competenza degli enti di formazione.

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