Ricongiungimenti familiari in Svizzera con cittadini di paesi extra UE/AELS. Stop al privilegio dei cittadini UE rispetto a quelli svizzeri
23.3658 · Mozione · 2023-06-13
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di attivarsi affinché anche ai cittadini UE residenti in Svizzera, nel caso di ricongiungimenti familiari con persone di Stati terzi, si applichino i requisiti previsti per i cittadini svizzeri nella LStrI, e non altri criteri più largheggianti.
Begründung
Al ricongiungimento familiare di un cittadino svizzero o di una cittadina svizzera con uno straniero/a (caso tipico: il coniuge) proveniente da uno Stato terzo, si applica la Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LstrI). Quest'ultima implica che il permesso B del familiare vada rinnovato ogni anno.
Il trattamento riservato al cittadino UE che risiede in Svizzera è invece più vantaggioso. Nel suo caso, il permesso B per il familiare straniero proveniente da uno Stato terzo ha la durata di 5 anni. Il familiare di un cittadino UE proveniente da uno Stato terzo viene di fatto trattato come se fosse lui stesso cittadino UE.
Ciò accade perché i familiari, anche provenienti da uno Stato terzo, di cittadini UE/AELS sottostanno all'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), che non prevede il rinnovo annuale del titolo di soggiorno, ma gli conferisce una durata di 5 anni.
L'ALC genera dunque, in Svizzera, un privilegio dei cittadini UE rispetto a quelli elvetici. Ciò non è accettabile. Il CF deve pertanto attivarsi affinché anche ai cittadini UE residenti in Svizzera, in materia di ricongiungimenti familiari con persone di Stati terzi, vengano applicati i criteri che valgono per i cittadini elvetici, e non altri più largheggianti.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che, in materia di ricongiungimento familiare, i familiari di cittadini UE residenti in Svizzera ai quali è applicabile l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) beneficiano in linea di massima di condizioni più favorevoli rispetto ai familiari stranieri di cittadini svizzeri sottoposti alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).
Reciprocamente, i cittadini svizzeri e i loro familiari che si insediano sul territorio di uno Stato UE beneficiano delle stesse condizioni applicabili ai cittadini europei e ai loro familiari che vivono nel nostro Paese.
Inasprire il diritto nazionale sul soggiorno in Svizzera dei familiari di cittadini europei non sarebbe compatibile con l’ALC.