Lexipedia

Sovraesposizione dei minori online (sharenting e commercializzazione di immagini). Garantire il rispetto del diritto all'immagine e del diritto del lavoro

23.3693 · Mozione · 2023-06-14

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rafforzare la protezione dei minori dai rischi di sfruttamento in Internet su due fronti. In primo luogo, va contrastata la commercializzazione della loro immagine (bambini o genitori influencer) modificando l’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), sul modello della legislazione francese. In secondo luogo, va rafforzata la politica sul diritto all’immagine in un’ottica interdipartimentale, basandosi sulle raccomandazioni del Comitato ONU per i diritti del fanciullo.

Begründung

Lo sharenting e il marketing tramite influencer che coinvolgono minori (pubblicazione di post sponsorizzati, pubblicità occulta) comportano rischi per la salute e la sicurezza dei bambini. I rischi di abuso, sia in termini di tutela della personalità che di sfruttamento, sono molto reali: alcuni bambini vengono ripresi continuamente dai genitori per aumentare il numero di follower e incrementare così i profitti generati dai futuri post. Di fronte alla rapidissima espansione di queste nuove pratiche, commerciali o meno, il Comitato ONU per i diritti del fanciullo raccomanda agli Stati di garantire che le loro politiche e strategie nazionali pongano al centro delle loro preoccupazioni le questioni relative ai diritti del fanciullo nell’ambiente digitale, affinché lo spazio tecnologico integri i bambini nelle considerazioni politiche; il fatto che i bambini siano spesso troppo piccoli per accedere alla tecnologia non significa che l’utilizzo di dispositivi e piattaforme moderne da parte degli adulti non possa danneggiarli. Tuttavia, la Strategia Svizzera digitale non tratta questi problemi e la nuova legge federale sulla protezione dei dati non contiene disposizioni specifiche sulla tutela della personalità dei minori. Secondo la legge francese, per poter diffondere l’immagine di un minore di età inferiore ai 16 anni su una piattaforma per la condivisione di video è necessario che i rappresentanti legali presentino una dichiarazione in tal senso all’autorità competente. In Svizzera, una tale disposizione richiede la modifica dell’OLL 5, che dovrebbe integrare tali pratiche commerciali nell’articolo 7 relativo alle attività culturali, artistiche, sportive e pubblicitarie, affinché anch’esse siano soggette a una dichiarazione obbligatoria alle autorità cantonali competenti. Il Consiglio federale ritiene che la possibilità di richiedere l’intervento dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti nel caso in cui i genitori superino i limiti del loro diritto di rappresentanza legale sia sufficiente a tutelare i minori e che il sito Internet giovaniemedia.ch soddisfi il bisogno di prevenzione e sensibilizzazione a fronte del rischio di sovraesposizione dei bambini online e/o di sfruttamento a fini commerciali della loro immagine (22.4192). Poiché queste misure appaiono insufficienti, si incarica il Consiglio federale di modificare l’OLL 5 e includere questi elementi chiave nella Strategia Svizzera digitale.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sul lavoro (LL; RS 822.11) e la relativa ordinanza 5 (ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5; RS 822.115) contengono disposizioni specifiche che mirano a tutelare la salute dei giovani lavoratori. Queste disposizioni si applicano soltanto nel quadro di un rapporto di lavoro ai sensi della LL, circostanza per lo più non riscontrabile nel rapporto genitore-figlio per le attività menzionate. Nel caso del marketing tramite influencer, in cui i genitori coinvolgono i figli in contenuti online sponsorizzati, i minori esposti non possono essere considerati "lavoratori" ai sensi dell’articolo 1 LL. Infatti, non soddisfano le condizioni richieste, in particolare quelle di essere impiegati da un’azienda soggetta alla LL e di avere un rapporto di subordinazione con il datore di lavoro o l’azienda. Secondo il commento all’articolo 1 LL, una persona va considerata lavoratore quando nell’esercizio di un’attività lavorativa deve inserirsi in un’organizzazione di lavoro estranea e quando la prestazione del lavoro avviene in un rapporto di subordinazione personale rispetto al datore di lavoro del quale deve seguire le istruzioni (www.seco.admin.ch > Lavoro > Condizioni di lavoro > Legge sul lavoro e ordinanze > Indicazioni concernenti la legge sul lavoro e le sue ordinanze > Indicazioni relative alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2 > LL Articolo 1: Campo di applicazione aziendale e personale). Di conseguenza, l’OLL 5 non si applica in questi casi.

In quanto rappresentanti legali dei figli (art. 304 CC), i genitori possono in linea di massima decidere in merito all’utilizzo dei dati che riguardano questi ultimi, compresa la loro immagine, a condizione che questo serva al bene del figlio. Dal momento in cui il figlio minore diventa capace di discernimento, tuttavia, è necessario il suo consenso per l’impiego della sua immagine, in quanto si tratta di un aspetto della sua personalità (art. 19c CC). Se i genitori superano i limiti del loro diritto di rappresentanza legale o del loro dovere di educazione, è possibile chiedere l’intervento dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti. Come già indicato nella risposta all’interpellanza Pointet 22.4192 "Tutelare i diritti della personalità dei figli e sensibilizzare i genitori", il Consiglio federale ritiene che il quadro normativo esistente sia sufficiente.

Per quanto riguarda la diffusione di messaggi ai genitori per sensibilizzarli e informarli sul diritto all’immagine dei figli, la piattaforma Giovani e media è il mezzo più appropriato. Negli anni 2020 e 2021, il tema centrale di Giovani e media è stato la protezione dei dati e della sfera privata di bambini e giovani in Internet. Nell’ambito di questi lavori, la piattaforma ha trattato il fenomeno dello "sharenting" ed elaborato raccomandazioni per i genitori sulla tutela dei diritti della personalità dei figli. Queste informazioni sono sempre disponibili sul sito Internet e sulle reti sociali.

Quanto alla Strategia Svizzera digitale, non è lo strumento adeguato per rafforzare il diritto all’immagine dei minori nel caso del marketing tramite influencer online. Questa strategia si concentra infatti più su temi generali che su casi concreti.

Il Consiglio federale propone dunque di respingere la mozione. Nel caso in cui la mozione dovesse essere accolta dalla Camera prioritaria, il Consiglio federale si riserva il diritto di proporre alla seconda Camera di trasformarla in un mandato di esame al fine di valutare se e dove disposizioni specifiche sulla commercializzazione di immagini di minori da parte dei genitori potrebbero inserirsi nel quadro normativo svizzero.

Sovraesposizione dei minori online (sharenting e commercializzazione di immagini). Garantire il rispetto del diritto all'immagine e del diritto del lavoro | Lexipedia | Lexipedia