Colmare le lacune del diritto in materia di prodotti chimici per promuovere la sicurezza dei prodotti chimici e l'incolumità di tutti
23.3825 · Mozione · 2023-06-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare come segue l’ordinanza sui biocidi (OBioc):
Articolo 38 capoverso 1
L’etichetta non deve essere fuorviante per quanto riguarda i rischi del biocida per la salute dell’uomo o degli animali o per l’ambiente o per quanto riguarda la sua efficacia. Può riportare unicamente diciture come "biocida a basso rischio", "non tossico", "innocuo", "naturale", "rispettoso dell’ambiente", "rispettoso degli animali" o diciture analoghe a condizione che il principio attivo non sia classificato come merce pericolosa secondo il CLP/GHS (sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) e che sia presente anche in sistemi biologici naturali.
Begründung
L’utilizzo di disinfettanti è un elemento imprescindibile dell’approccio One Health per preservare l’incolumità di tutti. L’agricoltura, l’industria alimentare e il settore sanitario possono soddisfare gli elevati requisiti imposti dalle prescrizioni in materia di igiene, e garantire così la sicurezza di prodotti e pazienti, soltanto ricorrendo ai disinfettanti.
Stando alla mozione Schmid 19.3734, nella quale si dice che "un’adeguata ponderazione dei rischi risulta di difficile attuazione nel quadro dell’impiego di prodotti chimici da parte di ampie fasce di popolazione e dell’artigianato" e che "in questo ambito sarebbe quindi più adeguata la sostituzione", nel settore della disinfezione non è possibile procedere alla ponderazione dei rischi e alla sostituzione, considerato che l’articolo 38 capoverso 1 OBioc sancisce che l’etichetta "non può in nessun caso riportare diciture come 'biocida a basso rischio', 'non tossico', 'innocuo', 'naturale', 'rispettoso dell’ambiente', 'rispettoso degli animali' o diciture analoghe". L’articolo 50 capoverso 2 OBioc applica questa prescrizione anche alla pubblicità.
Se queste diciture non possono essere impiegate per informare l’utilizzatore professionale e privato in merito a prodotti sostitutivi innocui, l’etichetta (e la pubblicità) diventa fuorviante, il che è in contraddizione con il primo periodo dell’articolo 38 capoverso 1.
La legge sui prodotti chimici (LPChim) è volta a proteggere la vita e la salute umana dagli effetti nocivi di sostanze e preparati (art. 1 LPChim). L’OBioc vigente è dunque in contraddizione anche con la sovraordinata LPChim, considerato che i consumatori non hanno la possibilità di sostituire le sostanze pericolose e che per i disinfettanti la pressione alla sostituzione è ridotta o resa impossibile.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
I disinfettanti costituiscono un importante gruppo di biocidi e contribuiscono in modo significativo alla salute pubblica. Per definizione, i prodotti biocidi servono a distruggere, allontanare, rendere innocui, impedire l’azione o combattere in altro modo gli organismi nocivi. Considerate queste proprietà intrinseche, è inevitabile che i biocidi rappresentino un potenziale pericolo per l’essere umano, gli animali e l’ambiente. Pertanto il Parlamento ha deciso di assoggettarli a una procedura di omologazione. Lo scopo del disciplinamento dei biocidi è garantire un utilizzo sostenibile e generalmente ridotto al minimo di tali prodotti. In particolare, mira anche all’approvazione di principi attivi con i profili di pericolosità maggiori soltanto in casi eccezionali e alla loro sostituzione con principi attivi meno pericolosi.
Le modifiche all’etichettatura proposte comporterebbero una "banalizzazione" delle informazioni relative al potenziale pericolo inaccettabile dal punto di vista della tutela della salute e dell’ambiente. Diciture come "biocida a basso rischio", "non tossico", "innocuo", "naturale", "rispettoso dell’ambiente", "rispettoso degli animali" o diciture analoghe potrebbero provocare un utilizzo avventato ed eccessivo di tali prodotti. In questo contesto, per attuare l’iniziativa parlamentare 19.475 "Ridurre il rischio associato all’uso di pesticidi", il Parlamento ha approvato una corrispondente modifica della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (legge sui prodotti chimici, LPChim; RS 813.1), che tra l’altro dovrebbe favorire un utilizzo più consapevole dei biocidi.
I biocidi possono essere classificati come pericolosi non solo a causa delle proprietà del principio attivo, ma anche di quelle di altri ingredienti. Tuttavia il criterio proposto si basa soltanto sulla pericolosità del principio attivo. Nella pratica, ciò significherebbe che in futuro determinati prodotti classificati come nocivi per la salute o per l’ambiente potrebbero essere etichettati con indicazioni quali "non tossico" o "rispettoso dell’ambiente", poiché verrebbe considerata unicamente la pericolosità del principio attivo. Sotto il profilo della tutela della salute e dell’ambiente, ciò sarebbe problematico e incompatibile con le prescrizioni armonizzate a livello internazionale secondo il regolamento europeo (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) e il "Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals" (GHS) delle Nazioni Unite, vincolanti anche ai sensi del diritto svizzero in materia di prodotti chimici.
Il disciplinamento vigente consente già di differenziare i prodotti in base alla loro pericolosità, poiché maggiore è il potenziale pericolo, più severa è l’etichettatura (p. es. tipo di pittogramma di pericolo, indicazioni di pericolo e di sicurezza nonché grado di pericolo superiore). Queste informazioni sono visibili sull’etichetta del prodotto e consentono già oggi agli utenti professionali e privati di scegliere e acquistare prodotti meno pericolosi.
Inoltre la Svizzera e l’Unione europea hanno concluso un Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement [MRA]; RS 0.946.526.81), che al capitolo 18 dell’allegato 1 include anche i biocidi. Ciò implica che i regolamenti tecnici basati sul disciplinamento dei biocidi in Svizzera siano equivalenti a quelli dell’UE (regolamento [UE] n. 528/2012). La proposta di modifica delle prescrizioni di etichettatura in Svizzera avrebbe un impatto sulla commerciabilità dei biocidi nello Spazio economico europeo e sul reciproco riconoscimento dei prodotti omologati. In ultima analisi, ciò metterebbe in discussione l’attuale equivalenza tecnica tra le disposizioni svizzere in materia e quelle dell’UE e di conseguenza il buon funzionamento del capitolo relativo ai biocidi del MRA.