23.3867 · Interpellanza · 2023-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
A novembre la CDOS (Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali) ha annunciato che le persone con statuto di protezione S (provenienti dall'Ucraina) avrebbero dovuto adempiere le medesime condizioni di quelle previste per tutte le altre persone in procedura ordinaria. Queste nuove regole sono state introdotte il 1° gennaio 2023. Come novità, il patrimonio delle persone con statuto S è quindi ora computato per il calcolo dell'aiuto sociale nel settore dell'asilo. La CDOS ha constatato che questa disparità di trattamento aveva suscitato aspre critiche. Ha formulato diverse raccomandazioni. Ad esempio, le automobili devono essere alienate dopo 12 mesi se il ricavato supera i costi per la regolare importazione con sdoganamento. In alternativa, i servizi sociali possono esigere che i possessori dell'automobile depositino la targa.
Attualmente, sulle strade svizzere circolano tuttora moltissimi veicoli di lusso quali Porsche, Mercedes, Tesla e altri con targhe ucraine.
Dato che la Confederazione impiega ingenti importi di denaro per le persone con statuto S, occorre garantire che le nuove norme siano rispettate rigorosamente.
In questo contesto si pongono pertanto alcune domande:
1. A quante persone con statuto S l'automobile è attualmente computata per il calcolo dell'aiuto sociale?
2. La Confederazione controlla che questa disparità di trattamento rispetto agli altri beneficiari dell'aiuto sociale venga corretta?
3. In caso negativo, perché no?
4. In Svizzera le targhe devono essere cambiate entro 14 giorni in caso di trasloco in un altro Cantone. Perché questa regola non si applica agli Ucraini?
5. A quante persone con statuto S il restante patrimonio è computato nel calcolo dell'aiuto sociale?
6. Nel caso di quante persone con statuto S sono state constatate infrazioni a queste prescrizioni?
7. Quante persone con statuto S sono state sanzionate per infrazioni a queste prescrizioni?
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente all'articolo 115 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), in Svizzera l'aiuto sociale è in linea di massima di competenza dei Cantoni. Nell'ambito dell'aiuto sociale nel settore dell'asilo e dei rifugiati, la Confederazione intrattiene con i Cantoni un rapporto fondato soltanto sul diritto in materia di sussidi. Essa rimborsa loro i costi per l'aiuto sociale sotto forma di somme forfettarie, fissate sulla base delle spese prevedibili per soluzioni finanziariamente vantaggiose.
Secondo il diritto in materia di aiuto sociale, il rapporto esiste soltanto tra la persona dipendente dall'aiuto sociale e i Cantoni. Questi ultimi hanno dunque la competenza per calcolare e versare l'aiuto sociale nel singolo caso. Le risorse personali, tra cui rientrano i valori patrimoniali quali le automobili, sono prese in considerazione nel quadro del principio di sussidiarietà. Come indicato dall'autore dell'interpellanza, la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), d'intesa con la Conferenza delle direttrici e dei direttori delle opere sociali (CDOS), ha emanato pertinenti raccomandazioni. La presa in considerazione e la liquidazione dei valori patrimoniali nonché l'applicazione delle raccomandazioni sono rette dal diritto cantonale. Va tuttavia fatto notare che non tutte le persone con statuto S in possesso di un'automobile beneficiano dell'aiuto sociale.
2 e 3. In virtù della competenza conferita ai Cantoni dall’articolo 115 Cost., la Confederazione non è abilitata a impartire istruzioni né a esercitare una qualsivoglia sorveglianza nei loro confronti per quanto concerne l’organizzazione dell’aiuto sociale. Il controllo materiale delle decisioni cantonali compete esclusivamente ai tribunali.
1 e 5-7. Vista la competenza cantonale, la Confederazione non rileva i dati chiesti dall'autore dell'interpellanza. Occorrerebbe rivolgersi ai Cantoni.
4. L'obbligo di cambiare targa dopo 14 giorni in caso di trasloco in un altro Cantone vale soltanto per i veicoli già immatricolati in Svizzera. Un veicolo immatricolato all’estero deve essere munito di targhe svizzere 12 mesi dopo il trasferimento in Svizzera (art. 115 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione; RS 741.51). Deve essere sdoganato prima dell'immatricolazione.
L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ha rilasciato alle persone in cerca di protezione provenienti dall'Ucraina un'autorizzazione doganale che consente loro di utilizzare per due anni sul territorio doganale svizzero il loro veicolo immatricolato all'estero senza doverlo prima sdoganare. Anche l'Ufficio federale delle strade ha aumentato a due anni il termine di immatricolazione per i veicoli di queste persone, in modo da armonizzare i due termini. Per le persone in cerca di protezione entrate in Svizzera ad esempio nella primavera 2022 questi termini scadono quindi soltanto nella primavera 2024. A partire da allora i veicoli immatricolati in Ucraina dovranno essere sdoganati e immatricolati nel nostro Paese.