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Abolizione dell'obbligo di pubblicare l'indirizzo di residenza per i membri del Parlamento

23.3913 · Mozione · 2023-06-16

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali in modo che i membri del Parlamento (e altre personalità pubbliche) appartenenti a un comitato d’iniziativa popolare non siano più tenuti a rendere pubblico il loro indirizzo di residenza.

Begründung

Sempre più spesso i membri del Parlamento e le personalità pubbliche subiscono minacce personali. A più riprese in alcuni forum di estrema destra sono circolati gli indirizzi privati di deputati con l’incitamento a effettuare «visite a domicilio».

La pubblicazione degli indirizzi dei membri di un comitato d’iniziativa popolare è obbligatoria. Si tratta di un obbligo obsoleto e inutile che deve essere abolito. Per identificare inequivocabilmente una persona sono sufficienti la data di nascita ed eventualmente il luogo di residenza; la via e il numero civico non sono indispensabili.

Non abolire l’obbligo di indicare l’indirizzo di residenza significa di fatto escludere i deputati e altre personalità pubbliche, che resterebbero esposti al rischio di subire minacce in casa propria, dalla partecipazione ai comitati d’iniziativa popolare. Alla luce dell’aggravarsi delle minacce personali una simile disparità di trattamento è inaccettabile.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il disciplinamento cui fa riferimento la mozione è contenuto nell’articolo 68 capoverso 1 lettera e della legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1) e nell’articolo 23 capoverso 4 dell’ordinanza sui diritti politici (RS 161.11). Ogni lista delle firme deve pertanto contenere i nomi e gli indirizzi dei promotori dell’iniziativa popolare. Al momento del lancio dell’iniziativa nomi e indirizzi sono inoltre pubblicati nel Foglio federale.

Queste norme mirano a garantire che gli aventi diritto di voto che vogliono firmare o votare un’iniziativa popolare possano identificare i membri del comitato d’iniziativa in modo inequivocabile e con uno sforzo ragionevole. L’identificazione serve alla formazione dell’opinione e della volontà in merito all’iniziativa popolare.

L’indirizzo indicato corrisponde solitamente al domicilio politico del membro del comitato d’iniziativa, ossia il luogo in cui abita ed è notificato, e quindi iscritto nel catalogo elettorale. Dato che il catalogo elettorale è pubblico (art. 4 cpv. 3 LDP), gli aventi diritto di voto possono verificare liberamente il diritto di voto dei membri del comitato d’iniziativa. Nella stragrande maggioranza dei casi in cui viene lanciata un’iniziativa popolare, i membri del comitato d’iniziativa comunicano alla Cancelleria federale i loro rispettivi indirizzi, che sono poi pubblicati sul Foglio federale e sui formulari utilizzati per la raccolta delle firme. In talune circostanze, i promotori di un’iniziativa hanno però informato la Cancelleria federale di essere stati ripetutamente oggetto di minacce o di molestie, ad esempio sotto forma di lettere d’insulti. In questi casi, la Cancelleria federale in passato ha sempre accettato, su richiesta informale, che i membri del comitato indicassero un indirizzo professionale o quello di una casella postale. Finora, in collaborazione con i membri dei comitati d’iniziativa interessati, si è sempre trovata una soluzione che permettesse di identificare in modo inequivocabile il membro di un comitato senza che fosse necessario renderne pubblico l’indirizzo di residenza. Questa prassi ha sostanzialmente dato buoni risultati.

Il Consiglio federale è tuttavia disposto a rivedere tanto la prassi quanto la legislazione. Il disciplinamento proposto dalla mozione comporterebbe tuttavia delle disparità di trattamento e problemi di delimitazione: per queste ragioni la mozione, in questa forma, viene respinta.