Proteggere e sostenere in maniera mirata le persone a rischio che si rifugiano in Svizzera per sfuggire al regime iraniano dei mullah
23.4109 · Interpellanza · 2023-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
A un anno dalla morte della curda Mahsa Amini la situazione dei diritti umani in Iran resta molto problematica, e rischia addirittura di peggiorare.
Secondo quanto riportato dai giornali, in Svizzera vivono circa 250 cittadini iraniani la cui domanda d’asilo è stata respinta e che quindi dovrebbero lasciare il nostro Paese. Circa 900, invece, sono sottoposti a una procedura d’asilo.
Il Consiglio federale è disposto ad accordare l’ammissione provvisoria ai cittadini iraniani in Svizzera fintanto che in Iran le violazioni dei diritti umani da parte del regime dei mullah restano all’ordine del giorno?
È intenzionato a trovare soluzioni politiche per persone particolarmente vulnerabili (donne, famiglie, membri di gruppi perseguitati ecc.) che consentono un ulteriore soggiorno (con lavoro e formazione) in Svizzera?
È possibile, ad esempio nell’ambito dei programmi di reinsediamento dell’ONU, garantire sicurezza e protezione in Svizzera a persone vulnerabili in fuga dall’Iran?
A quanto ammonta la quota di protezione degli Iraniani che ottengono asilo o un’ammissione provvisoria in Svizzera?
Sono attualmente effettuati rimpatri verso l’Iran?
Per i richiedenti l’asilo respinti che alloggiano presso privati, nel quadro dell’obbligo di collaborare è possibile trovare soluzioni diverse dal presentarsi all’ambasciata iraniana?
Begründung
Alcuni Cantoni esigono che le persone respinte provenienti dall’Iran che vivono del soccorso d’emergenza si procurino documenti validi all’ambasciata iraniana in caso di soggiorno presso privati. Gli interessati temono l’espulsione immediata. Le autorità bernesi rinviano all’obbligo di collaborare sancito dalla legge e argomentano come segue: se le autorità federali ritengono esigibile la partenza in un Paese, lo stesso deve valere anche per l’ottenimento di documenti di viaggio presso la rappresentanza diplomatica.
Come riportato di recente in un articolo della NZZ am Sonntag (12 agosto 2023), una famiglia con una decisione d’asilo negativa ha dovuto lasciare l’alloggio nel villaggio di Seedorf (Canton Berna) ed è stata collocata in un centro di espulsione, nonostante i figli frequentassero il nido e l’asilo. A quanto pare il Canton Berna ha respinto la domanda del Comune di alloggiare privatamente la famiglia: soltanto i privati possono accogliere in casa richiedenti l’asilo respinti, non i Comuni.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo l’articolo 83 capoverso 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo. Questa disposizione si applica in primo luogo ai cosiddetti «rifugiati della violenza», ossia agli stranieri che non adempiono le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato perché non sono perseguitati personalmente, ma fuggono da situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3).La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) segue attentamente l’evolversi della situazione in Iran. Nonostante le tensioni che si registrano da alcuni mesi e tenuto conto dell’attuale situazione in Medio Oriente, non si può giungere alla conclusione che questo Paese si trovi in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che indurrebbe a considerare tutti i cittadini iraniani esposti a un pericolo concreto imponendo di accordare loro un’ammissione provvisoria. 2. La situazione delle persone vulnerabili cui non è stata riconosciuta la qualità di rifugiato al termine della procedura d’asilo è esaminata in maniera accurata nell’ottica dell’esecuzione dell’allontanamento. Nel quadro di questo esame la SEM stabilisce se sia necessario accordare un’ammissione provvisoria poiché l’esecuzione dell’allontanamento non è lecita (contraria alle disposizioni di diritto internazionale pubblico), ragionevolmente esigibile (p. es. a causa della loro situazione personale o del loro stato di salute) o possibile. In assenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, le persone la cui domanda d’asilo è stata definitivamente respinta sono tenute a lasciare la Svizzera. L’articolo 14 capoverso 2 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) dispone che con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli alle condizioni seguenti: l’interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d’asilo, il suo luogo di soggiorno era sempre noto alle autorità, si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell’interessato e non sussistono motivi di revoca ai sensi della LStrI. Inoltre, la persona deve dimostrare la sua identità presentando un documento di legittimazione valido rilasciato dal suo Paese d’origine (art. 13 cpv. 1 LStrI e art. 31 cpv. 2 dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa [OASA; RS 142.201]). Queste condizioni sono esaminate caso per caso.3. Dal 1° aprile 2023, il programma di reinsediamento in corso (2022-2023) è sospeso a causa dell’attuale pressione sul sistema svizzero d’asilo. Il programma per il periodo successivo (2024-2025), adottato dal Consiglio federale a giugno 2023, prevede di accogliere un contingente di fino a 1600 rifugiati. È incentrato sulle persone provenienti dai focolai di crisi nel Vicino Oriente e su quelle che hanno imboccato le rotte migratorie lungo il Mediterraneo centrale. Il programma sarà tuttavia attivato soltanto se la situazione migliorerà sensibilmente in materia di alloggio e assistenza delle persone del settore dell’asilo e consentirà di accogliere rifugiati da reinsediare. La SEM determinerà allora i Paesi di primo asilo interessati dal programma. 4. Negli ultimi dieci anni il tasso di protezione (quota delle decisioni positive d’asilo e delle ammissioni provvisorie sul numero totale di decisioni senza radiazione) per i cittadini iraniani è fluttuato tra il 25 e il 51 per cento. È ammontato al 48 per cento nel 2022 e al 37 per cento nel 2023 (stato: 30 settembre 2023).5. L’Iran rilascia documenti di viaggio sostitutivi soltanto per le persone che vogliono tornare in patria. Una partenza non volontaria può essere organizzata soltanto se la persona dispone di un passaporto. Dal 2019 sono state rimpatriate in Iran cinque persone.6. Dopo la scadenza del termine previsto per la permanenza di una persona in un centro federale d’asilo (ossia al massimo 140 giorni), l’alloggio dei richiedenti l’asilo respinti rientra nella competenza delle autorità cantonali incaricate dell’esecuzione dell’allontanamento. In caso di decisione esecutiva d’allontanamento, gli interessati sono legalmente obbligati a collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi (art. 8 cpv. 4 LAsi), il che può includere il contatto con le autorità del Paese d’origine.