23.4147 · Interpellanza · 2023-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 12 settembre 2023 la NZZ ha pubblicato un articolo in cui scrive che nei due anni dalla presa di potere dei talebani, l’Afghanistan è diventato tanto sicuro come non lo era più stato da vari decenni. Questa affermazione porta a chiedersi a quali condizioni l’Afghanistan può essere di nuovo considerato un Paese sicuro, in particolare nel contesto del diritto d’asilo. Alcuni Stati quali la Turchia o gli Emirati Arabi Uniti sembrano reputare l’Afghanistan un Paese sicuro. Concretamente, negli ultimi mesi la situazione non è mutata all’interno dell’Afghanistan. Il regime ha proclamato un’amnistia generale che include i soldati, i poliziotti e i collaboratori del vecchio regime nonché ex membri delle forze armate occidentali. Oggi non vi sono né una persecuzione sistematica degli oppositori né pene collettive o di massa.
Il Consiglio federale è pertanto pregato di rispondere alle domande seguenti:
Numerosi indizi indicano che soprattutto i giovani uomini potrebbero ritornare senza problemi in patria (si veda il citato articolo della NZZ). Il Consiglio federale è anch’esso dell’opinione che il ritorno in patria non sarebbe problematico soprattutto per gli uomini?
Il Consiglio federale dispone di indizi concreti secondo cui l’amnistia decretata dal regime non sia attuata seriamente? Quali sono i criteri in base ai quali valuta concretamente il rischio individuale che impedisce di eseguire l’allontanamento di un richiedente l’asilo proveniente dall’Afghanistan?
Su quali criteri obiettivi si fonda per concludere che, in linea di massima, gli uomini afghani devono essere ammessi provvisoriamente e le donne afghane ottenere l’asilo?
In che misura la Svizzera dispone ancora di contatti e partner in loco in grado di riportare gli sviluppi reali della situazione? La SEM valuta concretamente la situazione attuale? In caso affermativo, in che modo? In caso negativo, perché no?
Come procede la SEM per accertare se un richiedente l’asilo di sesso maschile proveniente dall’Afghanistan adempie effettivamente i motivi d’asilo sanciti nella legge sull’asilo? Qual è la procedura per le richiedenti l’asilo?
Qual è stata l’evoluzione delle domande di visto umanitario dall’Afghanistan negli ultimi cinque anni (numero complessivo e domande accolte)?
È vero che gli osservatori dei diritti umani dell’ONU hanno lanciato un appello per accordare lo statuto di rifugiato a tutte le donne e ragazze afghane, e che la SEM ha seguito questa raccomandazione?
È vero che l’ONU vorrebbe che la Svizzera attui il patto globale ONU sulla migrazione e quindi in tal modo accetti di fatto una libera circolazione delle persone a livello mondiale?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dopo un’analisi completa delle circostanze in Afghanistan (v. risposta alla domanda 4), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è giunta alla conclusione che dalla presa di potere da parte dei talebani la situazione in loco si è deteriorata in molti ambiti e che al momento l’esecuzione dell’allontanamento continua di norma a non essere ragionevolmente esigibile. 2. Secondo informazioni regolarmente aggiornate della SEM, in linea di massima i talebani hanno mantenuto la loro promessa orale di amnistia. Tuttavia, molti atti di vendetta (omicidi, perquisizioni domiciliari, arresti, tortura e maltrattamenti) sono stati commessi subito dopo la presa di potere. Fino ad oggi sono occasionalmente condotte azioni punitive nei confronti di ex membri del governo e delle forze di sicurezza nonché di loro familiari, giornalisti o attivisti per i diritti umani. La SEM esamina l’ammissibilità, esigibilità e possibilità di eseguire l’allontanamento soltanto se respinge o non entra nel merito di una domanda d’asilo. Dato che a suo avviso al momento l’esecuzione dell’allontanamento verso l’Afghanistan non è in genere esigibile a causa della situazione in loco, di norma le circostanze personali di un richiedente non sono rilevanti. Lo sono invece per l’asilo, che è sempre oggetto di un esame individuale. 3. Le numerose restrizioni e norme comportamentali imposte dai talebani hanno gravi ripercussioni sui diritti umani fondamentali delle donne e delle ragazze afghane. In queste condizioni, le richiedenti l’asilo afghane possono essere considerate vittime sia di una legislazione discriminatoria (appartenenza a un determinato gruppo sociale) sia di una persecuzione religiosa, il che non esclude altri motivi di persecuzione rilevanti sotto il profilo del diritto in materia d’asilo; pertanto va riconosciuta loro la qualità di rifugiato. La SEM esamina singolarmente le domande d’asilo dei richiedenti afghani, a prescindere dal loro sesso. 4. La SEM segue con attenzione la situazione in Afghanistan e aggiorna costantemente i suoi pertinenti rapporti, tenendo conto dei rapporti stilati dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA), dalle autorità partner europee e dalle organizzazioni dell’ONU nonché della letteratura specialistica. Intrattiene contatti regolari con le competenti autorità partner svizzere (DFAE, DDPS) nonché stretti scambi con la Direzione dello sviluppo e della cooperazione, che attua programmi in loco insieme a partner di lunga data. Tiene inoltre conto della prassi del Tribunale amministrativo federale. 5. Come per tutti gli altri richiedenti l’asilo, la SEM rileva le generalità e svolge un’audizione sui motivi d’asilo per determinare i fatti rilevanti per la decisione. In seguito, valuta in ogni singolo caso se le allegazioni sono verosimili e rilevanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato, conformemente agli articoli 3 e 7 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31). 6. Il numero di visti umanitari ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204) rilasciati e rifiutati a cittadini afghani nel corso degli ultimi cinque anni è evoluto come segue: nel 2019, 75 domande presentate, 66 respinte e 9 visti umanitari concessi. Nel 2020, 41 domande presentate, 36 respinte e 5 visti umanitari rilasciati. Nel 2021, 500 domande presentate, 463 respinte e 37 visti umanitari rilasciati. Nel 2022, 1766 domande presentate, 1668 respinte e 98 visti umanitari rilasciati. Infine, dal 1° gennaio al 30 settembre 2023, sono state presentate 511 domande, 480 respinte e 31 visti umanitari rilasciati. 7. La prassi della SEM si fonda sulla propria valutazione della situazione e tiene sempre conto di diverse fonti (v. risposta 4). 8. Il Patto globale ONU sulla migrazione non prevede l’accoglienza generalizzata di gruppi di persone o una libera circolazione mondiale delle persone. Come già osservato dal Consiglio federale nel suo parere del 21 novembre 2018 relativo alla mozione 18.3838 Aeschi «La Svizzera non deve firmare il Patto ONU per la migrazione» e nel messaggio del 3 febbraio 2021 concernente il Patto globale ONU sulla migrazione (FF 2021 359), non costituisce un trattato internazionale e quindi non è giuridicamente vincolante. Ribadisce esplicitamente «il diritto sovrano degli Stati di determinare la propria politica migratoria nazionale» e deve essere attuato nel rispetto della politica e delle priorità nazionali. Mira anzitutto a rendere più sicura e ordinata la migrazione riducendo quella irregolare.