24.1056 · Interrogazione · 2024-12-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Richiamata la risposta all'interrogazione 24.1038 e chiarito che l’art. 3 LAsi verrebbe applicato solo nel caso in cui gli uomini ucraini in età di prestare il servizio militare facessero valere il rifiuto di prestare servizio o la diserzione, rimane necessario interrogarsi sulla motivazione per cui a questi stessi uomini sia stata accordata una protezione provvisoria. Secondo il Consiglio federale, tale protezione è concessa a gruppi “per la durata in cui sono esposti a un pericolo generale grave”.
Questa spiegazione potrebbe essere appropriata per donne, bambini, anziani e giovani con meno di 18 anni, che in Ucraina sono esposti ai bombardamenti e alle gravi conseguenze del conflitto. Tuttavia, gli uomini in età di servizio militare non dovrebbero rientrare in queste categorie. Essere esposti ai pericoli di una guerra è parte del loro dovere di soldati e concedere loro protezione equivale, di fatto, a un’istigazione a disertare.
Per coerenza, se la Svizzera accorda questa protezione, dovrebbe anche essere disposta a estenderla all’intero esercito ucraino e persino a quello russo, poiché i soldati di entrambe le parti si trovano in una situazione di pericolo generale grave.
Di conseguenza pongo le seguenti domande al Consiglio federale:
Non ritiene che gli uomini ucraini in età di servizio militare non dovrebbero beneficiare dello statuto di asilante, considerando che il loro ruolo di soldati implica affrontare i pericoli della guerra e che concedere loro protezione rappresenta un’istigazione a disertare?
Se l’Ucraina è uno stato democratico, come afferma il Consiglio federale in linea con la Comunità internazionale, questo giustifica che la Svizzera conceda asilo politico ai disertori? O non è piuttosto contraddittorio rispetto alla stessa natura di uno stato democratico?
Intende il Consiglio federale estendere questa prassi anche, potenzialmente, a uomini russi che dovessero postulare la medesima richiesta?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. La legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) distingue tra la procedura di riconoscimento della qualità di rifugiato (art. 2 in combinato disposto con l’art. 3 LAsi) e la procedura di concessione della protezione provvisoria (art. 4 LAsi) (cfr. anche la risposta all’interrogazione 24.1038 Marchesi). Secondo la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30; cfr. anche art. 3 LAsi), per aver diritto alla protezione della Svizzera, ottenere lo statuto di rifugiato e vedersi concedere l’asilo la persona deve essere esposta a una persecuzione individuale nel Paese d’origine. Le persone bisognose di protezione ottengono invece nel nostro Paese una protezione provvisoria accordata a gruppi per la durata in cui sono esposte a un pericolo generale grave. Per ottenere questa protezione devono rientrare nel campo d’applicazione personale di una decisione di portata generale del Consiglio federale (cfr. art. 66 LAsi) e non adempiere alcun motivo d’esclusione. Secondo la decisione di portata generale del Consiglio federale dell’11 marzo 2022, i cittadini ucraini in cerca di protezione, compresi gli uomini in età di prestare il servizio militare, ossia circa 12 000 persone, ottengono una protezione provvisoria se al momento dell’aggressione russa, il 24 febbraio 2022, erano domiciliati in Ucraina. Circa l’82 per cento delle persone con statuto di protezione S attivo sono donne, bambini e uomini non in età di prestare servizio militare. Conformemente all’articolo 3 capoverso 3 LAsi, in linea di massima il rifiuto di prestare servizio militare o la diserzione dal servizio militare obbligatorio non costituiscono motivi rilevanti per l’asilo e non comportano il riconoscimento della qualità di rifugiato. Una persecuzione rilevante sul piano del diritto d’asilo può tuttavia sussistere se la sanzione o la minaccia di sanzione per rifiuto di prestare servizio militare o diserzione è viziata da un malus politico. È il caso quando le autorità statali non vogliono sanzionare (solo) il reato commesso e la persona in cerca di protezione deve attendersi, per uno dei motivi menzionati nell’articolo 3 capoverso 1 LAsi, una pena sproporzionatamente severa o nettamente più severa di quella di cui sarebbero passibili altri renitenti alla leva o disertori. Dato che la qualità di rifugiato non è esaminata nella procedura di protezione, l’articolo 3 capoverso 3 LAsi non si applica nella fattispecie. L’affermazione secondo cui uomini ucraini in età di prestare servizio militare ottengono asilo politico in Svizzera non è dunque corretta. Ottengono lo statuto S se adempiono le condizioni della decisione di portata generale del Consiglio federale dell’11 marzo 2022. Se la protezione provvisoria è accordata, la procedura di esame di un’eventuale domanda di riconoscimento della qualità di rifugiato va sospesa. Gli interessati possono richiedere la riapertura di questa procedura al più presto cinque anni dopo la decisione di sospensione. Se in una futura procedura d’asilo uomini ucraini in età di prestare servizio militare dovessero far valere il rifiuto di prestare servizio militare o la diserzione, il singolo caso andrebbe esaminato alla luce dell’articolo 3 capoverso 3 LAsi. 3. Dato che sono trattate nella procedura d’asilo ordinaria, le domande dei cittadini russi devono essere in linea di principio esaminate in maniera individuale alla luce dell’articolo 3 capoverso 3 LAsi, se il richiedente fa valere in maniera credibile un rifiuto di prestare servizio militare o una diserzione. Tuttavia, attualmente non sono disponibili informazioni sufficienti per valutare la questione della proporzionalità di un’eventuale pena. Di conseguenza, al momento non sono rese decisioni riguardo a domande che fanno valere un rifiuto di prestare servizio militare o una diserzione credibili. Nei casi in cui tale rifiuto o diserzione non è verosimile, la domanda d’asilo è respinta. Se nel caso concreto l’esecuzione dell’allontanamento risulta inammissibile, non ragionevolmente esigibile o impossibile, la persona è ammessa provvisoriamente in Svizzera. La Segreteria di Stato della migrazione segue attentamente gli sviluppi in Ucraina e in Russia. I riscontri tratti sono integrati costantemente nella prassi in materia d’asilo e d’allontanamento applicata ai cittadini di questi due Paesi.