Lexipedia

24.3413 · Interpellanza · 2024-04-16

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Secondo la decisione del Consiglio federale, dal 1° febbraio 2024 i punti vendita devono indicare per scritto il Paese di origine dei prodotti di panetteria venduti sfusi. I consumatori sono pertanto in grado di riconoscere se il pane e i prodotti di panetteria fine venduti sfusi sono prodotti in Svizzera oppure vengono importati come impasti o prodotti di panetteria dall’estero. Il Consiglio federale ha così rafforzato la protezione dei consumatori nonché la produzione di pane svizzero e l’approvvigionamento adeguato con cereali panificabili svizzeri.Quasi contemporaneamente, un’impresa dell’industria alimentare svizzera ha presentato all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) una richiesta per ridurre l’aliquota di dazio per l’importazione di farina di frumento destinata all’alimentazione umana al livello corrispondente all’aliquota di dazio ridotta per l’importazione di frumento (grano) tenero destinato alla fabbricazione di amido. In una lettera del 18 marzo 2024, destinata alle organizzazioni e agli uffici federali interessati, l’UDSC afferma che la riduzione dell’aliquota di dazio richiesta è necessaria dal punto di vista economico, poiché solo in questo modo la richiedente può offrire i suoi prodotti a prezzi competitivi. Inoltre l’UDSC giunge alla conclusione che, dal suo punto di vista, non vi sono interessi preponderanti che si oppongono all’autorizzazione.Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:1. Considerata la notevole quantità interessata (10 000 t di farina di frumento all’anno), per quale motivo alla richiedente non è stata indicata la possibilità del regime del perfezionamento attivo, al fine di garantire la protezione dei confini per la coltivazione di cereali panificabili e farine svizzeri, voluta per motivi di politica agricola e di sicurezza dell’approvvigionamento? 2. Il Consiglio federale come valuta la probabilità che, in caso di creazione dell’agevolazione doganale richiesta, si crei un precedente per richieste analoghe concernenti altri prodotti finali con riduzione del dazio? E come valuta le relative conseguenze negative per l’intera catena di creazione del valore dei cereali panificabili in Svizzera? 3. Alla luce della recente modifica della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari volta a rafforzare la produzione di pane svizzero nonché l’approvvigionamento adeguato con cereali panificabili svizzeri, il Consiglio federale come valuta le conseguenze economiche per la coltivazione di cereali panificabili svizzeri in caso di creazione dell’agevolazione doganale richiesta e il relativo effetto pregiudiziale?

Stellungnahme des Bundesrates

L’interpellanza è legata all’aumento dello standard di resa per i chicchi di frumento destinati alla fabbricazione di amido dal 1° gennaio 2023 e alla mozione Knecht 23.3833 «Preservare la produzione di amido in Svizzera», respinta dal Consiglio nazionale. Nella sua risposta, il Consiglio federale aveva già sottolineato che per mantenere la produzione di amido in Svizzera sarebbe possibile chiedere una nuova agevolazione doganale per l’importazione di farina di frumento (grano) tenero per la fabbricazione di amido. 1. La richiedente produce, a partire da farina di frumento per l’alimentazione umana, amido, glutine e glucosio destinati all’industria alimentare in Svizzera e all’estero. Per la richiedente non sembra attualmente possibile procurarsi farina di frumento in Svizzera a prezzi concorrenziali, al fine di poter offrire l’amido prodotto a prezzi competitivi. I prodotti della richiedente beneficiano inoltre di un basso livello di protezione doganale rispetto alla farina panificabile, tanto più che per tale farina è previsto, oltre alla protezione doganale per cereali panificabili, anche un supplemento di dazio. Nell’ambito del regime del perfezionamento attivo, la farina di frumento potrebbe essere importata in esenzione da dazio e trasformata in amido, a condizione che la merce trasformata venga successivamente riesportata. Tuttavia, non è possibile evitare i tributi doganali sulle merci utilizzate per la fabbricazione di prodotti destinati al mercato nazionale. Il regime del perfezionamento attivo non risolve quindi il problema della competitività sul mercato di sbocco nazionale. In caso di agevolazione doganale, le verifiche da parte dell’autorità competente garantirebbero che le quantità tecnicamente possibili vengano utilizzate per questi scopi specifici e che la parte restante non venga utilizzata per scopi alimentari. 2. Le richieste di agevolazione doganale vengono esaminate caso per caso e autorizzate solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14 capoverso 2 della legge sulle dogane (LD; RS 631.0), ovvero necessità economica e assenza di interessi pubblici preponderanti. Per verificare le condizioni, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini sottopone la richiesta alle organizzazioni e agli uffici federali interessati per una presa di posizione. I pareri vengono integrati nella decisione relativa al rilascio dell’autorizzazione. Non vi è pertanto possibilità che si crei un precedente. 3. Il Consiglio federale non rileva alcuna contraddizione con l’obbligo di indicare il Paese di produzione, introdotto il 1° febbraio 2024 per il pane venduto o servito. Questa dichiarazione aumenta la protezione dei consumatori dall’inganno e rafforza la catena nazionale di creazione del valore della produzione di pane rispetto alle importazioni di prodotti semifabbricati e prodotti finiti (mozione Badertscher 24.3385 «Rafforzare la produzione svizzera di cereali panificabili»). L’agevolazione doganale richiesta per la farina di frumento non comporta necessariamente una grande quantità di importazioni di farina per la fabbricazione di amido. Tale agevolazione dovrebbe essere utilizzata solo se non vi sono farine provenienti dalla macinazione svizzera offerte a prezzi concorrenziali, specialmente perché i chicchi di frumento per la fabbricazione di amido possono essere importati praticamente in esenzione da dazio sulla base di un’agevolazione doganale esistente.