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Quali prodotti fitosanitari omologati nei Paesi limitrofi, nonché nei Paesi Bassi e in Belgio, contengono PFAS?

24.4074 · Interpellanza · 2024-09-26

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Secondo Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), 37 su 306 molecole presenti nei principi attivi omologati nell’UE e contenuti nei pesticidi sintetici fanno parte della famiglia dei PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche non esistenti in natura), per un totale superiore al 10 per cento. Alla domanda 24.7730 il Consiglio federale risponde che in Svizzera attualmente sono omologati 108 prodotti fitosanitari e 121 prodotti d’importazione parallela contenenti principi attivi appartenenti ai PFAS.

Dalla risposta del Consiglio federale alla domanda 24.7664 sappiamo inoltre che i dieci prodotti contenenti PFAS, attualmente omologati per uso privato, perderanno l’omologazione quest’anno perché non soddisfano i criteri necessari di cui all’allegato 12 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF). Ciò significa che sono tossici per le api, pericolosi per l’ambiente acquatico e/o particolarmente tossici per l’essere umano.

Alla luce di queste considerazioni, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  1. È corretto che i PFAS contenuti nei pesticidi rientrano nello stesso gruppo di sostanze rilevate nei terreni di varie zone del Cantone di San Gallo in concentrazioni così elevate da dover vietare la vendita della carne e del latte degli animali che vi pascolano? Se non è così, di che tipo di PFAS si tratta? E se invece si tratta dello stesso gruppo di sostanze, i biocidi e i prodotti fitosanitari vengono considerati come una possibile fonte attraverso la quale i PFAS arrivano nel suolo e nelle derrate alimentari?

  2. Quali metodi possono essere utilizzati per rimuovere i PFAS dai terreni delle zone interessate del Cantone di San Gallo? Quanto costa questa operazione e chi si assume i costi?

  3. Quando potrà essere revocato il divieto di vendita dei prodotti per gli agricoltori interessati e chi finanzierà le perdite di guadagno subite a causa del divieto?

  4. Si deve probabilmente presumere che i terreni agricoli, che rappresentano la base della produzione agricola e quindi del nostro sostentamento, siano contaminati da PFAS non soltanto nel Cantone di San Gallo? Che cosa fa nel concreto la Confederazione per riuscire a scoprirlo? Il Consiglio federale ritiene che la crescente contaminazione dei terreni agricoli e dell’acqua potabile con principi attivi chimici possa mettere in pericolo la sicurezza dell’approvvigionamento?

  5. Ora che sappiamo che i PFAS sono altamente problematici e si accumulano nel terreno, la domanda da porsi è la seguente: se i prodotti fitosanitari che li contengono continueranno ad essere utilizzati, chi si assumerà i costi delle conseguenze di queste pratiche?

  6. Dopo il divieto verranno ancora omologati per uso privato pesticidi con principi attivi o coformulanti contenenti PFAS?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nei campioni di carne e di latte analizzati a San Gallo è stato rilevato soprattutto acido perfluoroottanoico (PFOS), un composto appartenente alle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), in alcuni casi in quantità superiore ai tenori massimi in vigore. Il PFOS non viene utilizzato né nei prodotti fitosanitari né nei biocidi. 2./5. Le superfici contaminate con PFAS possono essere risanate soltanto rimuovendo tutto il terreno e sostituendolo con terreno non contaminato. Nel diritto ambientale vige di norma il principio della causalità (art. 2 legge sulla protezione dell’ambiente; RS 814.01). Attualmente non sono chiare le fonti e le circostanze che portano o hanno portato alla contaminazione con PFAS dei terreni in diverse aree della regione di San Gallo, pertanto il Consiglio federale non può esprimersi al momento su eventuali responsabilità e risarcimenti. 3. Le derrate alimentari provenienti dalle aziende interessate potranno essere reimmesse sul mercato quando sarà garantito che non vengano superati i tenori massimi specificati nella legislazione sulle derrate alimentari. Le autorità del Cantone di San Gallo stanno chiarendo con le aziende quali provvedimenti specifici sono necessari (ad es. il passaggio ad alimenti per animali o ad acqua potabile privi di PFAS). In base all’ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (RS 914.11), in via transitoria fino a che i prodotti potranno essere reimmessi sul mercato, i Cantoni possono accordare mutui esenti da interessi prelevati dal Fondo di rotazione per ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore o per facilitare la cessazione della gestione dell’azienda. Tuttavia, nella politica agricola non è previsto uno strumento che permetta di compensare direttamente le perdite di raccolto. 4. Nell’ambito dell’adempimento della mozione Maret Marianne 22.3929 «Definire nelle ordinanze dei valori specifici per i PFAS» è stata condotta un’indagine sulle campagne cantonali di misurazione dei PFAS. L’Ufficio federale dell’ambiente ha inoltre commissionato uno studio in cui sono stati analizzati in particolare campioni di terreno provenienti dall’Archivio dell’Osservatorio nazionale dei suoli (NABO) per la ricerca di PFAS (Thalmann et al.: Per- und polyfluorierte Substanzen in Schweizer Böden. In: altlasten spektrum (31), 2022, 176-179). Nei prossimi anni, le analisi dei PFAS saranno incluse nel regolare programma NABO. Inoltre, la Confederazione e i Cantoni hanno avviato una campagna coordinata per analizzare la contaminazione da PFAS di derrate alimentari di origine animale e vegetale. Nell’ambito dell’adempimento della suddetta mozione saranno stabiliti valori limite specifici al di sopra dei quali è, ad esempio, necessario adottare provvedimenti in caso di contaminazione dei terreni. Fintanto che questi valori non saranno stabiliti, non sarà possibile valutare se e come influiscano sulla sicurezza dell’approvvigionamento. 6. Attualmente sono autorizzati per l’uso non professionale dieci prodotti fitosanitari con tre principi attivi considerati PFAS. Ancora quest’anno sarà tuttavia revocata l’autorizzazione per questo tipo di uso perché non soddisfano i nuovi criteri più severi introdotti in conformità all’allegato 12 numero 1 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS 916.161).

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