24.412 · Iniziativa parlamentare · 2024-03-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Pianificato nel Consiglio nazionale
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
L'articolo 74 della legge sull'asilo deve essere modificato come segue:
Art. 74 LAsi
1 Le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite.
2 Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora. Il permesso di dimora viene accordato già dopo tre anni alle persone bisognose di protezione che esercitano un'attività lucrativa.
3 Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio.
Begründung
L'economia svizzera risente della mancanza di manodopera qualificata. Benché le aziende abbiano già assorbito il potenziale di manodopera indigena, è necessario ricorrere ai lavoratori stranieri per coprire il fabbisogno di forza lavoro.
Il Consiglio federale vuole portare al 40 per cento la quota di persone con statuto S che esercitano un'attività lucrativa. Al momento lavora soltanto il 20 per cento della forza lavoro potenziale. A titolo di paragone: nei Paesi Bassi la quota è del 60 per cento.
La fine della guerra in Ucraina non si intravvede. Nonostante lo statuto S sia orientato al rimpatrio è importante promuovere l'integrazione dei profughi nella società e nel mercato del lavoro, offrendo loro prospettive e sgravando le casse dello Stato. L'incertezza sulla durata dello statuto S rende difficile, sia per il datore di lavoro sia per i diretti interessati, decidere di iniziare un rapporto lavorativo. L'inserimento sul lavoro di persone con statuto S richiede una prospettiva a lungo termine, fondata sulla certezza del diritto.
Per questo motivo le persone che stanno già esercitando un'attività lucrativa devono ricevere un permesso di dimora dopo tre anni. In tal modo l'obiettivo di un tasso di occupazione del 40 per cento può essere raggiunto più rapidamente.
Riducendo da cinque a tre anni il periodo per l'ottenimento di un permesso di dimora per le persone con statuto S che esercitano un'attività lucrativa, la Svizzera crea le condizioni per l'integrazione nel mondo del lavoro.
È importante che i bambini e i giovani ucraini siano meglio integrati nelle strutture formative. I giovani con statuto S che concludono un apprendistato e iniziano poi a lavorare devono anch'essi ottenere un permesso di dimora già dopo tre anni.