24.4184 · Interpellanza · 2024-09-27
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
La malattia della lingua blu è ricomparsa quest’anno nel nostro Paese. Questa epizoozia, che colpisce principalmente bovini e ovini, non è pericolosa per l’essere umano, ma può avere importanti conseguenze sanitarie e finanziarie per i detentori di bestiame. Molti casi sono stati diagnosticati in pianura e sugli alpeggi e la situazione si sta complicando per numerose aziende agricole. La rapida diffusione della malattia fa temere il peggio per gli anni a venire e richiede un intervento immediato. Attualmente in Svizzera non è disponibile alcun vaccino.- In Svizzera sarà disponibile in tempi rapidi un vaccino contro la malattia della lingua blu? È in corso l’omologazione di un vaccino? - In futuro la vaccinazione sarà obbligatoria?- Quali misure sono state adottate per sostenere le aziende sotto sequestro a causa di questa epizoozia? È previsto un sostegno finanziario o logistico per gli agricoltori colpiti?- È stata eseguita una valutazione delle perdite economiche subite dalle aziende agricole colpite?- Qual è la durata media della quarantena imposta alle aziende colpite da questa epizoozia e quali sono i criteri per la sua sospensione?- Come gestiscono le autorità la logistica delle aziende sotto sequestro, in particolare gli spostamenti degli animali?
Stellungnahme des Bundesrates
1. / 2. Attualmente, nel nostro Paese non è omologato nessun vaccino contro la febbre catarrale ovina (malattia della lingua blu) e nessun fabbricante di vaccini ha presentato una domanda di omologazione. In Svizzera non può essere rilasciata un’autorizzazione d’impiego temporanea per un vaccino non ancora omologato, come avviene nell’UE (art. 110 par. 2 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali veterinari [UE 2019/6]). Data l’urgenza della situazione e visto l’elevato numero di aziende detentrici di animali colpite, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, d’intesa con Swissmedic, ha tuttavia emanato una decisione di portata generale. Questa soluzione transitoria consente di mettere a disposizione dei detentori di animali interessati un vaccino. Alla luce della situazione attuale, si può presumere che si tratterà di una vaccinazione su base volontaria. Inoltre, è necessario creare al più presto una base nella legge sugli agenti terapeutici (RS 916.40) e/o nella legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) che, in caso di epizoozia, consenta anche in Svizzera l’impiego temporaneo di determinati vaccini. 3.-6. In caso di febbre catarrale ovina, gli articoli 69 e 239d dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) prevedono un divieto del traffico di animali. I provvedimenti di sequestro possono essere revocati se il sangue di tutti gli animali dell’effettivo è stato analizzato due volte a intervalli di almeno 60 giorni e non è stata rilevata alcuna nuova infezione. In casi giustificati, il veterinario cantonale può concedere agevolazioni, ordinando simultaneamente i necessari provvedimenti di sicurezza (art. 66 cpv. 3 OFE). Queste deroghe e agevolazioni vengono attualmente concesse ogni volta che è possibile. Ad esempio, con il permesso del veterinario cantonale, gli animali che non presentano sintomi di infezione da virus della febbre catarrale ovina possono essere trasferiti in un’altra azienda detentrice di animali: questo può essere necessario se, ad esempio, una determinata azienda non dispone dello spazio necessario a causa del rientro degli animali dall’estivazione. Non è disponibile una valutazione delle perdite economiche delle aziende agricole in relazione alla febbre catarrale ovina. Il Cantone versa alle aziende un’indennità quando vi sono animali che soccombono o che devono essere abbattuti a causa della febbre catarrale ovina (art. 32 cpv. 1 lett. a LFE). Tuttavia, le perdite di animali di cui all’articolo 32 capoverso 1 lettere b–d LFE non sono indennizzate in caso di febbre catarrale ovina (art. 239h cpv. 1 OFE).