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La tassa sanitaria introdotta dall'Italia viola il nuovo accordo sulla fiscalità dei frontalieri?

24.4389 · Interpellanza · 2024-12-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al CF:

  1. Non ritiene che il contributo di compartecipazione alla spesa sanitaria previsto dalla Legge italiana di bilancio 2024 sia in realtà un’imposta, anche se non viene designata come tale?

  2. In caso affermativo, l’introduzione di una nuova imposta da parte dell’Italia a carico dei vecchi frontalieri non rappresenta una violazione dell’art. 9 del nuovo Accordo sulla fiscalità dei frontalieri?

  3. In caso affermativo, non ritiene di dover intervenire preso le autorità italiane per esigere il rispetto della legalità?

  4. La richiesta italiana di ricevere dalla Svizzera la lista dei vecchi frontalieri e dei relativi dati personali poggia su una valida base legale?

  5. Il CF intende dare seguito a tale richiesta?

Begründung

La legge italiana di bilancio 2024 introduce un contributo di compartecipazione alla spesa sanitaria (tassa sanitaria) per i frontalieri con permesso di lavoro antecedente al 17 luglio 2023. Dal 2025, questa tassa sarà progressiva e prelevata su tutti i “vecchi” frontalieri, indipendentemente se abbiano ricevuto o meno servizi sanitari su suolo italiano, senza quindi un legame diretto tra pagamento e prestazione ricevuta. Le regioni italiane definiranno le norme di attuazione.

Tuttavia, l'art. 9 del nuovo Accordo sulla fiscalità dei frontalieri in vigore dal 2024 stabilisce che i “vecchi” frontalieri restano imponibili soltanto in Svizzera, escludendo qualsiasi imposizione italiana. Ora, le imposte si differenziano dalle tasse proprio perché vengono riscosse senza nessuna controprestazione diretta dell’ente pubblico (non causalità). La tassa sanitaria, non essendo causale, è assimilabile a un’imposta, risultando quindi in contrasto con l’art. 9 dell’accordo.

L’applicazione di tale onere potrebbe danneggiare le aziende svizzere di confine, già in difficoltà nel reperire manodopera qualificata, i cui collaboratori verranno imposti, forse irregolarmente, nel modo sopradescritto, perturbando quindi la normale attività economica. È quindi essenziale che eventuali violazioni siano tempestivamente segnalate e corrette, senza attendere ulteriori dettagli da parte delle regioni italiane. Infine, la richiesta italiana dei dati personali dei “vecchi” frontalieri per l’applicazione della tassa richiede una base legale valida, attualmente assente, evidenziando ulteriormente le lacune e l’incompatibilità di questa tassa con l’accordo bilaterale.

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1–3: anche se la quota di compartecipazione al servizio sanitario nazionale italiano (la cosiddetta tassa sanitaria) è stata introdotta in Italia con la legge di bilancio 2024, pubblicata nel mese di dicembre del 2023, a tutt’oggi mancano ancora numerosi dettagli in merito alla sua applicazione. Di conseguenza, attualmente non è possibile effettuare un’analisi esaustiva per determinare se si tratta di un’imposta o di una tassa causale. La Convenzione del 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, in particolare l’articolo 2, e l’Accordo del 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri si applicano esclusivamente alle imposte sul reddito e sul patrimonio. Se la cosiddetta tassa sanitaria dovesse essere impostata come una tassa causale, non rappresenterebbe una violazione dell’Accordo del 2020 sui frontalieri. La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) continuerà a seguire attivamente gli sviluppi in questo ambito e interverrà nel caso in cui l’impostazione concreta della misura lo dovesse richiedere. Ad 4–5: l’introduzione della cosiddetta tassa sanitaria per i frontalieri è una misura prevista dal diritto interno italiano. Attualmente in Svizzera non esiste una base legale che permetterebbe uno scambio transfrontaliero di dati legati a tale tassa sanitaria. Nemmeno l’Accordo del 23 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri contiene disposizioni concernenti lo scambio di informazioni sui frontalieri soggetti alla cosiddetta tassa sanitaria. Se l’Italia dovesse avanzare una simile richiesta di scambio di dati, il Consiglio federale analizzerebbe attentamente la situazione tutelando gli interessi della Svizzera, in particolare dei Cantoni di confine interessati. Uno scambio di dati richiederebbe in ogni caso una base legale da presentare al Parlamento.

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