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Permettere agli animali da reddito adottati da santuari, rifugi o privati di beneficiare dello statuto di "animale da compagnia" una volta usciti dalla catena agroalimentare

24.4465 · Mozione · 2024-12-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’ordinanza sulla protezione degli animali e/o di adottare misure che permettano agli animali da reddito adottati da privati o da rifugi/santuari di beneficiare dello statuto di animale da compagnia, come è già il caso per i cavalli. Il Consiglio federale presterà particolare attenzione affinché questo statuto venga concesso soltanto agli animali che escono definitivamente dalla catena di produzione, al fine di non compromettere il rispetto delle norme vigenti che disciplinano il consumo di prodotti di origine animale.

Begründung

Attualmente molti santuari e privati adottano animali da reddito (bovini, ovini, caprini, pollame ecc.) per scopi non alimentari. Questi animali, usciti dalla catena agroalimentare, non vengono più utilizzati per la produzione di latte o di carne e sono quindi considerati dai loro proprietari come animali da compagnia. Questa situazione, benché riguardi soltanto un numero limitato di animali e di strutture, crea un vuoto giuridico che non consente di fornire le cure adeguate agli animali in questione. La modifica dell’ordinanza consentirà altresì di ridurre la regolamentazione e la burocrazia per questi animali, che non dovranno più sottostare agli impegnativi controlli previsti dalla catena di produzione alimentare. Sul sito Internet della Confederazione (--> USAV) si legge che: «Ai sensi dell’ordinanza sulla protezione degli animali gli equidi tenuti per il tempo libero sono considerati alla stregua degli animali da compagnia (...). Quelli registrati [nella banca dati] come animali da compagnia possono (…) essere curati, se necessario, con una varietà di medicamenti più ampia e non deve essere tenuto un giornale dei trattamenti». Attualmente, dal punto di vista giuridico, questi animali sono ancora considerati animali da reddito, il che comporta numerosi problemi, in particolare: i controlli veterinari in questi luoghi vengono effettuati secondo criteri concepiti per l’allevamento produttivo, che non sono adatti al di fuori di questo contesto;i veterinari non possono prescrivere alcuni trattamenti efficaci, in quanto questi renderebbero la carne o il latte inadatti al consumo umano, nonostante questi animali non vengano utilizzati per alcun tipo di produzione;secondo la normativa, i marchi auricolari devono essere mantenuti per garantire la tracciabilità della carne, benché questi animali non siano destinati alla macellazione;i veterinari non hanno una formazione specifica per queste specie al di fuori del contesto produttivo. Per risolvere queste difficoltà, la mozione propone di concedere a questi animali lo statuto di animali da compagnia, se richiesto dai loro proprietari, secondo modalità che richiamano quelle già in vigore per i cavalli. Tali modalità possono includere: l’esclusione irreversibile di questi animali dalla catena alimentare per evitare rischi sanitari dovuti alla somministrazione di trattamenti non autorizzati per gli animali da reddito, come avviene già per i cavalli;l’autorizzazione a prescrivere medicamenti o trattamenti senza i vincoli dettati dalle norme vigenti per il consumo umano dell’animale;la sostituzione dei marchi auricolari con chip elettronici;l’introduzione di criteri per controlli veterinari adeguati e pertinenti a queste strutture;la promozione dell’inserimento nei cicli di studio di veterinaria di moduli di formazione sulla salute e il benessere di questi animali, esclusi dalla catena di produzione.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il nocciolo del problema affrontato nella mozione non è tanto lo statuto degli animali (che siano da reddito, domestici oppure da compagnia), quanto il fatto che gli animali dovrebbero essere tenuti da persone in grado di garantirne il benessere. Tutti gli animali devono godere della medesima protezione e di un trattamento adeguato. In definitiva, è la specie a determinare i criteri di protezione e detenzione, non lo statuto. Le definizioni «animale da reddito» e «animale da compagnia» sono disciplinate nell’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet; RS 812.212.27). Per animali da reddito si intendono animali di specie che possono essere utilizzate per produrre derrate alimentari secondo la legislazione sulle derrate alimentari oppure per la produzione di alimenti per animali secondo la legislazione sulle epizoozie, come pure le api. Per animali da compagnia si intendono animali di specie non ammesse per la produzione di derrate alimentari o di alimenti per animali, nonché animali che figurano nell’elenco esaustivo delle specie di cui all’OMVet, sempre che non servano alla produzione di derrate alimentari o di alimenti per animali e siano tenuti o destinati a essere tenuti nell’ambiente domestico nell’interesse dell’animale o per compagnia. Il trasferimento di un animale da reddito da un’azienda agricola a una detenzione privata non modifica gli obblighi di registrazione e di controllo del traffico di animali, che servono non soltanto ai fini della sicurezza alimentare, ma anche della lotta alle epizoozie. Secondo gli articoli 7 e 18a dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), tutte le aziende detentrici di animali ad unghia fessa, equidi, pollame da cortile o api devono essere registrate, indipendentemente dal loro statuto di animali da reddito o da compagnia. Lo stesso vale ai sensi degli articoli 14 e 15e OFE per quanto riguarda le disposizioni sul controllo del traffico di animali, poiché anche gli animali non più utilizzati per la produzione di derrate alimentari possono contrarre epizoozie e contribuire alla loro diffusione. È quindi importante che in caso di epizoozia gli animali possano essere rapidamente identificati e localizzati, e ciò non solo in un’azienda agricola, ma anche in un santuario. Anche nelle detenzioni di animali gestite come santuari per animali possono verificarsi violazioni della legislazione sulla protezione degli animali. Questi rischi relativi alla salute e alla protezione degli animali giustificano i controlli ufficiali anche in queste strutture. La prescrizione di farmaci veterinari al bestiame è soggetta ad alcune restrizioni per motivi di sicurezza alimentare. Alcuni principi attivi autorizzati per gli animali domestici non possono essere somministrati al bestiame. Tuttavia, l’assistenza veterinaria è garantita anche per gli animali da reddito e questo indipendentemente dal fatto che vivano in un’azienda o in un cosiddetto santuario per animali, dove rimangono fino alla fine della loro vita naturale senza essere destinati alla produzione di carne né all’ottenimento di prodotti (latte o uova). Come scrive l’autrice della mozione, la situazione in oggetto riguarda solo un piccolo numero di aziende e di animali. L’introduzione del nuovo sistema proposto nella mozione comporterebbe un grande dispendio. Tra l’altro, richiederebbe l’adattamento dei sistemi d’informazione come la banca dati sul traffico di animali a un gran numero di specie animali e l’allestimento di un sistema parallelo per i controlli aziendali, un dispendio che il Consiglio federale considera sproporzionato dal punto di vista sia amministrativo che finanziario.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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