Tutti dovrebbero contribuire a finanziare la protezione del bestiame. Basta scaricare ai Cantoni i costi per la protezione dei e dai lupi e altri grandi predatori!
24.4469 · Mozione · 2024-12-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 10f capoverso 1 dell'ordinanza sulla caccia (OCP) come segue:
- la Confederazione, ovvero l'UFAM, partecipa all'80 per cento dei costi delle misure di cui all'articolo 10f capoverso 1 lettera d, garantendo che sotto tale lettera non rientrino solo la tenuta e l'impiego di cani da protezione del bestiame, bensì anche il loro allevamento e addestramento.
- la Confederazione, ovvero l'UFAM, partecipa al massimo nella misura dell'80 per cento ai costi delle misure di cui all'articolo 10f capoverso 1 lettere a–c.
Begründung
Secondo il diritto vigente, in particolare secondo l'articolo 10ter OCP (stato 1° dicembre 2023), per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l’UFAM partecipa nella misura dell’80 per cento ai costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti: allevamento, addestramento, tenuta e impiego di cani da protezione del bestiame; elettrificazione di recinzioni di pascoli per la protezione dai grandi predatori; recinzioni elettriche per la protezione degli alveari dagli orsi; altre misure adottate dai Cantoni d’intesa con l’UFAM. L’UFAM può partecipare al massimo nella misura dell’80 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni: la pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini come base per la protezione del bestiame; la pianificazione per separare gli itinerari per mountain-bike e i sentieri escursionistici dalla zona d’impiego dei cani da protezione del bestiame nonché l’attuazione di queste misure; la pianificazione della prevenzione di conflitti con gli orsi.
Secondo la nuova OCP, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2025, la partecipazione della Confederazione a tali misure sarà ridotta al massimo al 50 per cento. Tale riduzione non era stata annunciata in fase di consultazione.
Una coesistenza sostenibile con il lupo presuppone un'integrazione della gestione dello stesso e della protezione del bestiame, e dipende anche dall'ampia accettazione delle varie misure. Ciò necessita di un finanziamento conforme al principio di causalità.
Riducendo il finanziamento della Confederazione e trasferendo la responsabilità ai Cantoni, tale coesistenza e tale accettazione non solo vengono messe alla prova, ma anche fortemente in dubbio e persino a rischio.
La Confederazione è responsabile della protezione dei grandi predatori e, pertanto, di finanziare la maggior parte degli effetti che conseguono da tale protezione e delle misure che si rendono necessarie a tal fine. Inoltre, dal momento che la Confederazione stabilisce i requisiti per le misure di protezione dai grandi predatori, determinanti in particolar modo per il riconoscimento dei danni (predazioni), deve sostenerne in misura significativa anche i costi.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Nell’ambito delle misure di sgravio, il Consiglio federale ha deciso di limitare gli aiuti finanziari al 50 per cento. La relativa consultazione concernente la legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027 durerà fino al 5 maggio 2025 (www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso > Procedura di consultazione 2024/96), mentre la deliberazione parlamentare si svolgerà nel 2026. Tale limitazione si applica anche agli aiuti finanziari per la protezione del bestiame. L’adozione della mozione anticiperebbe le discussioni sulle misure di sgravio. Secondo la revisione della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0), la Confederazione si limita a stabilire i principi e l’esigibilità in materia di protezione del bestiame. Ne consegue, tra l’altro, la libera scelta della razza per i cani da protezione del bestiame auspicata dai Cantoni. Un sostegno finanziario all’allevamento e all’addestramento non è più possibile, poiché non può essere vincolato a criteri oggettivi. Infine, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) si fa carico e finanzia integralmente lo svolgimento dell’esame dei cani da protezione del bestiame prima del loro impiego, fornendo così un importante contributo all’addestramento e all’idoneità all’impiego dei cani.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.