Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi (iniziativa sull'internamento). Attuare l'articolo 123a della Costituzione federale
24.451 · Iniziativa parlamentare · 2024-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
L’articolo 64 capoverso 1bis lettera c del Codice penale (CP) deve essere modificato come segue:
l’autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché per quanto è dato prevedere il trattamento non ha prospettive di successo. Il Consiglio federale stabilisce l’orizzonte temporale della previsione tenendo conto delle possibilità scientifiche.
Begründung
Pur essendo stata accettata in votazione popolare l’8 febbraio 2004 dal 56,2 per cento dei votanti e da 24 Cantoni, di fatto l’iniziativa sull’internamento, che chiedeva l’internamento a vita dei «criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi», non è stata attuata. La volontà popolare è dunque stata calpestata, e ciò è del tutto inammissibile tanto dal punto di vista della democrazia quanto da quello della sicurezza.
Il principale problema risiede nel fatto che nella prassi le prognosi psichiatriche riguardanti la refrattarietà alla terapia abbracciano generalmente un lasso di tempo non superiore ai 20 anni. Di solito non si azzardano prognosi a più lungo termine perché in teoria v’è la possibilità, ancorché questa sia obiettivamente prossima allo zero, che dopo 20 anni una persona risulti idonea a una terapia.
Nel frattempo il Tribunale federale ha posto l’asticella talmente in alto che è diventato praticamente impossibile pronunciare l’internamento a vita. Non basta dichiarare qualcuno refrattario alla terapia per 20 anni. L’idoneità a una terapia dell’autore di un reato deve poter essere esclusa al 100 per cento; solo così può essere ordinato l’internamento a vita. Nessuno psichiatra è tuttavia in grado di formulare prognosi valide per l’intera vita di un criminale.
La condizione della refrattarietà alla terapia vita natural durante non figura né nella legge né nel testo dell’iniziativa. Mentre il testo costituzionale parla di criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi «refrattari alla terapia» (art. 123a Cost.), la sua concretizzazione a livello legislativo contiene anche l’avverbio «durevolmente» (art. 64 cpv. 1bis lett. c CP). La prognosi legale può tuttavia pronunciarsi sulla «refrattarietà durevole a una terapia» soltanto nei limiti di quanto è possibile prevedere. La modifica proposta risolve questo problema e consente all’atto pratico di pronunciare l’internamento a vita, come auspicato dal Popolo.