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24.4608 · Interpellanza · 2024-12-20

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Gli «stalkerware» sono programmi software e applicazioni che permettono a un utente di monitorare a distanza le attività del dispositivo di un altro utente senza il suo consenso al fine di facilitare la sorveglianza, le molestie, l’abuso, la persecuzione e/o la violenza da parte di un partner intimo.

Esistono centinaia di programmi di questo tipo, che possono essere trovati facilmente avviando una semplice ricerca Internet o in un negozio di applicazioni on line. Sono inoltre pubblicizzati in maniera mirata sul motore di ricerca Google.

L’installazione è molto semplice. Basta che l’autore abbia accesso al telefono della vittima e conosca la sua password per sbloccare il dispositivo, il che è assai frequente tra partner. La vittima ignora così di essere sorvegliata.

L’utente può in tal modo leggere gli SMS, registrare le chiamate, localizzare il telefono portatile, attivare il microfono e la videocamera a distanza, accedere alle foto e ai contatti della vittima.

Queste applicazioni non hanno dunque altra utilità o scopo se non commettere uno o più reati. Tali metodi sono infatti costitutivi di vari reati, tra cui l’abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179septies CP) e la futura norma penale contro le molestie.

Confrontate a queste pratiche, le nostre autorità di perseguimento penale spesso faticano a identificare le persone che hanno installato tali dispositivi, sovente a causa della mancata cooperazione sia di chi immette questi software sul mercato sia delle piattaforme o dei negozi di applicazioni che li distribuiscono.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Il progetto di regolamentazione delle piattaforme permetterà di obbligarle ad adottare misure efficaci per ridurre il rischio di violenze sessiste, analogamente al Digital Services Act?

2. Se no, quali misure il Consiglio federale intende adottare per obbligare le piattaforme e i negozi di applicazione che diffondono e promuovono queste applicazioni a collaborare con le autorità di perseguimento penale?

3. Le piattaforme possono essere ritenute responsabili di mettere a disposizione del grande pubblico strumenti destinati unicamente alla commissione di reati in Svizzera?

4. Se no, che cosa intende fare il Consiglio federale perché ciò avvenga?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (UFCOM) sta elaborando un avamprogetto per disciplinare le piattaforme di comunicazione (p. es. TikTok, Facebook, X) e i motori di ricerca molto grandi (LPCom). Il progetto concretizza l’orientamento deciso dal Consiglio federale il 5 aprile 2023 e pertanto non prevede attualmente alcun obbligo di ridurre i rischi analogo a quello previsto dal regolamento UE sui servizi digitali (Digital Services Act, DSA). Inoltre in linea di massima non include i negozi di applicazioni.

2. L’avamprogetto menzionato non comprende le questioni procedurali. Le piattaforme e i negozi di applicazioni a cui è applicabile il diritto svizzero sottostanno tuttavia già a determinati obblighi di collaborazione, come ad esempio l’obbligo di consegna secondo l’articolo 265 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) o l’obbligo di fornire informazioni conformemente agli articoli 21 e seguenti della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1). Anche i fornitori di servizi di telecomunicazione (art. 2 lett. b LSCPT) e i fornitori di servizi di comunicazione derivati (art. 2 lett. c LSCPT), ad esempio le piattaforme di vendita online, sottostanno all’obbligo di fornire informazioni (art. 21 e 22 LSCPT). Diversi strumenti internazionali e di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale sono applicabili ai negozi di applicazioni che hanno sede all’estero e quindi non sottostanno alla LSCPT. Al momento il Consiglio federale non intende legiferare ulteriormente nel settore degli stalkerware.

3. La responsabilità penale delle piattaforme e dei negozi di applicazioni per queste fattispecie risulta dall’articolo 143bis capoverso 2 del Codice penale (CP; RS 311.0). Secondo questo articolo, un gestore è punibile se mette in circolazione o rende accessibili programmi, sapendo o dovendo presumere che sono utilizzati allo scopo di commettere un reato secondo l’articolo 143bis capoverso 1 CP (accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati). Entra in linea di conto anche l’articolo 179sexies CP, secondo cui è punito chiunque importa, immagazzina, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni o immagini oppure fa propaganda a loro favore. Anche altri reati o questioni di complicità potrebbero essere pertinenti a seconda della fattispecie. Sono applicabili i criteri di collegamento di cui agli articoli 3 e seguenti CP. L’applicazione di queste disposizioni si rivela tuttavia spesso difficile se i fornitori hanno sede in un Paese che non prevede disposizioni analoghe.
Il Consiglio federale è consapevole di queste sfide. Segue con attenzione diversi pertinenti sviluppi internazionali, che mirano da un lato ad armonizzare le norme giuridiche in diversi Stati e, dall’altro, a migliorare la cooperazione internazionale in materia. Occorre menzionare la Convenzione sulla cibercriminalità del Consiglio d’Europa (RS 0.311.43), ratificata anche dalla Svizzera. Inoltre, anche la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul; RS 0.311.35) si applica, per gli Stati parte, tra cui la Svizzera, ai reati rientranti nel suo campo d’applicazione e commessi con mezzi elettronici.

4. Il Consiglio federale è disposto a esaminare se il problema posto da questi software e applicazioni, compreso il ruolo dei negozi di applicazioni e le questioni di violenza domestica, nel quadro dell’attuazione del postulato Bendahan 21.4660 «Regolamentazione per i prodotti che ledono gravemente la protezione della sfera privata».

Stalkerware. Quali strumenti per limitare lo spionaggio della sfera privata (1/2)? | Lexipedia | Lexipedia