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24.4617 · Interpellanza · 2024-12-20

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Sempre più spesso l’eccessivo sfruttamento della nostra infrastruttura di trasporto causa disagi importanti, con il traffico congestionato per ore. A questa situazione vi contribuiscono diverse forme di utilizzo dell’infrastruttura di trasporto, tra cui il traffico legato al tempo libero, al turismo, al pendolarismo e alle attività economiche.

Inoltre, a generare traffico aggiuntivo è il fatto che, sempre più frequentemente, commesse e prestazioni di servizi non vengono assegnate a imprese regionali bensì a offerenti operanti nel settore dell’edilizia e nei relativi rami ausiliari la cui sede e i cui collaboratori sono ubicati a 50 o più chilometri di distanza. Una delle cause di questa situazione è il fatto che le procedure di aggiudicazione prestano poca o nessuna attenzione al traffico indotto.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

  1. Il Consiglio federale condivide la valutazione suesposta?

  2. È vero che la legislazione in materia di procedure di aggiudicazione mira a garantire, soprattutto al settore pubblico, acquisti vantaggiosi sotto il profilo economico?

  3. È quindi corretto che i costi dell’onere supplementare generato dal traffico aggiuntivo congestionante debbano essere inclusi in questa valutazione?

  4. Secondo il Consiglio federale, come sarebbe possibile adeguare il diritto in materia di appalti affinché, in futuro, si tenga maggiormente conto della prossimità regionale di un offerente al luogo della fornitura o della prestazione di servizi?

  5. È possibile disciplinare questo aspetto a livello di ordinanza e in quale misura una simile regolamentazione sarebbe applicabile anche a Comuni e Cantoni?

  6. L’Esecutivo è disposto ad apportare adeguamenti in tal senso?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1: il Consiglio federale non è a conoscenza della portata con cui il solo numero di aggiudicazioni pubbliche ad aziende non locali operanti nell’edilizia, nell’ingegneria e nei rami accessori dell’edilizia influisce sul volume di traffico sulle strade svizzere. Ad domande 2–6:la legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub; RS172.056.1) persegue con l’articolo 2 lettera a un impiego dei fondi pubblici economico, nonché sostenibile sotto il profilo ecologico, sociale e dell’economia pubblica. Pertanto è l’offerta più vantaggiosa, e non quella più economica, a ricevere l’aggiudicazione. Secondo l’articolo 29 capoverso 1 LAPub, il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni e, oltre al prezzo e alla qualità della prestazione, verifica criteri come l’adeguatezza, i termini, l’economicità, i costi del ciclo di vita, la sostenibilità, le condizioni di fornitura, l’infrastruttura e il servizio alla clientela. Vie di trasporto brevi possono generalmente influire in modo positivo sul prezzo e sulla qualità. I criteri di aggiudicazione devono avere un rapporto materiale con l’oggetto dell’appalto o della prestazione, essere descritti con sufficiente chiarezza e non essere discriminatori. Secondo il Tribunale federale, le vie di trasporto possono essere considerate come criterio di aggiudicazione se le operazioni di trasporto costituiscono un elemento importante della prestazione (cfr. sentenza 2P.342/1999 del 31.5.2000 in riferimento alla raccolta settimanale dei rifiuti) oppure se la via di trasporto risulta essere un criterio oggettivamente giustificabile (ad es. servizi di picchetto con brevi tempi di risposta). Considerare unicamente il criterio della lunghezza del tragitto o i relativi costi, anche allo scopo di dirigere il traffico dovuto ad attività economica sulle strade svizzere, penalizzerebbe in maniera inammissibile gli offerenti esterni (cfr. anche la Guida agli appalti pubblici TRIAS; scheda informativa «La sostenibilità negli appalti pubblici», criteri di aggiudicazione, pagg. 3‒4). Un criterio non può, intenzionalmente o in base al suo effetto, comportare una discriminazione nei confronti di offerenti non locali rispettivamente non regionali (cfr. Messaggio LAPub, art. 2 lett. a, pagg. 1620‒1622). Dato che i materiali da costruzione vengono consegnati percorrendo vie di trasporto di lunghezza diversa, non misurabili in maniera affidabile calcolando la distanza tra la sede dell’offerente e il luogo della prestazione, una simile regolamentazione non risulterebbe efficace neanche nella prassi. D’altro canto, per raggiungere gli obiettivi in materia di protezione del clima e dell’ambiente previsti dalla legge, ad esempio le emissioni nette pari a zero, in futuro nelle commesse pubbliche della Confederazione si potrà tenere maggiormente conto del criterio del trasporto e delle relative emissioni. Alla luce di quanto precede, in linea di principio il diritto in materia di appalti pubblici non deve disciplinare le misure da adottare contro la formazione di code correlate alla costruzione. Secondo l’ordinamento costituzionale, il Consiglio federale non ha oltretutto alcuna competenza normativa nell’ambito degli appalti pubblici a livello cantonale e comunale. Il Consiglio federale ritiene opportuno unirsi con un’intensità ancora maggiore per affrontare insieme le sfide poste dal traffico dovuto ad attività economiche, in particolare nel contesto urbano, dove si trovano i punti di contatto con le infrastrutture di tutti e tre i livelli statali. A tal fine e in relazione a questo tipo di traffico, si dovrebbero utilizzare gli strumenti esistenti dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e dell’Ufficio federale dei trasporti (cfr. pag. 4 della scheda informativa dell’ARE). L’ARE sta inoltre creando una piattaforma nazionale di dialogo con lo scopo di scambiarsi informazioni e coordinarsi nell’ambito del traffico dovuto ad attività economiche.