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25.1014 · Interrogazione · 2025-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo l’art. 28 Lasi (RS 142.31), la SEM o le autorità cantonali possono assegnare al richiedente un luogo di soggiorno. Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere provvedimenti. I Cantoni sono pertanto responsabili della gestione di determinate strutture di accoglienza per richiedenti l'asilo, inclusi i minori non accompagnati.

In diversi Cantoni, tra cui il Ticino, vengono regolarmente aperti nuovi centri per rispondere all’afflusso di migranti. Due esempi recenti sono i centri di Bombinasco (Comune di Curio) e Rovio, istituiti rispettivamente presso il Centro al Süü e l’ex Park Hotel. Casi simili si registrano nella maggior parte dei Cantoni svizzeri, dove edifici originariamente destinati ad altri scopi – come vecchie strutture alberghiere, colonie o centri ricreativi – vengono riconvertiti in alloggi per richiedenti l’asilo.

Queste riconversioni sollevano interrogativi riguardo agli standard di sicurezza che tali strutture devono soddisfare, sia per quanto concerne la sicurezza del fuoco, sia in relazione alla sicurezza dei cittadini residenti nei dintorni del centro. Trattandosi spesso di edifici non progettati per un’occupazione intensiva e prolungata, si pongono le seguenti domande.

  1. Quali standard di sicurezza devono soddisfare i centri per richiedenti l’asilo in Svizzera, in particolare per quanto riguarda la protezione antincendio e altre misure di prevenzione dei rischi?

  2. Chi è formalmente responsabile in caso di incidente con feriti o vittime in un centro per richiedenti l’asilo? In particolare, nel caso di un incendio con conseguenze gravi, chi risponde legalmente e finanziariamente tra la SEM, il Cantone, il Comune, il gestore del centro o altri attori coinvolti?

  3. Quali sono le possibilità di ricorso contro l’apertura di un centro per richiedenti l’asilo? Chi è autorizzato a impugnare una decisione di apertura e quali sono le basi legali per un'eventuale opposizione, in particolare quando si suppone l’inadeguatezza della struttura?

  4. Quali possibilità di opporsi hanno i cittadini, segnatamente quando la SEM o il Cantone prevedono centri con un numero importante di asilanti in piccoli paesi, che potrebbero compromettere la sicurezza e la pace sociale dei residenti?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le normative vigenti in materia di protezione antincendio sono rigorosamente rispettate e verificate durante la procedura di autorizzazione alla costruzione dei centri federali d'asilo. Se sono riscontrate lacune, il progetto è approvato a condizione che siano attuate misure correttive oppure respinto e rinviato per revisione. Le norme SIA costituiscono le regole dell’arte vigenti nel settore edilizio e si applicano anche alla costruzione dei centri federali d’asilo. È l’unico modo per garantire la sicurezza delle persone nei centri. Nel pianificare il progetto è inoltre elaborato e considerato un piano di sicurezza. 2. In quanto auto-assicuratore, in linea di principio la Confederazione si assume il rischio di danni ai propri beni e le conseguenze della responsabilità delle sue attività. L'assunzione dei rischi e la liquidazione dei sinistri comprendono: i danni ai beni della Confederazione, i danni causati a terzi, i danni alle persone e materiali causati ai dipendenti della Confederazione. Questo vale solo per i centri federali d’asilo di proprietà della Confederazione. La Confederazione non può pronunciarsi in merito ai centri gestiti dai Cantoni o dai Comuni. 3 e 4. Durante tutta la fase di deposito pubblico per un progetto di centro federale d’asilo, la popolazione interessata ha la possibilità di presentare proposte scritte al Comune designato. È possibile fare opposizione, entro 30 giorni dalla pubblicazione della domanda di approvazione dei piani nel Foglio federale, presso il Comune ivi designato e all’attenzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Entro il medesimo termine, questo Comune può fare opposizione presso il Cantone, all’attenzione del DFGP, che è l’autorità d’approvazione.