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25.1059 · Interrogazione · 2025-12-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

La legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11) stabilisce che tutti i prodotti immessi sul mercato svizzero devono essere sicuri, indipendentemente dal canale di distribuzione o dal Paese di origine.
Secondo informazioni pubblicate dal SECO e dagli uffici federali competenti, l’aumento delle importazioni dirette ai consumatori finali tramite e-commerce (“micro-invii”) ha tuttavia modificato profondamente i modelli tradizionali di controllo, che erano concepiti principalmente per importatori professionali e distributori stabiliti in Svizzera.

L’Amministrazione federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC/AFD) e le autorità di vigilanza settoriale segnalano che il controllo di milioni di spedizioni di piccolo valore comporta nuove sfide in termini di selezione dei rischi, risorse disponibili e attribuzione delle responsabilità giuridiche.

Anche il dibattito mediatico recente ha evidenziato preoccupazioni legate alla sicurezza e alla conformità di determinati prodotti venduti tramite piattaforme di e-commerce estere, rafforzando l’esigenza di una valutazione complessiva del sistema di controlli.

Domande

Alla luce di quanto precede, si chiede al Consiglio federale:

  1. Quali categorie di prodotti importati tramite commercio elettronico B2C presentano attualmente i maggiori tassi di non conformità alle norme svizzere in materia di sicurezza dei prodotti?

  2. Quanti interventi (sequestri, ritiri dal mercato, avvisi ai consumatori) sono stati effettuati negli ultimi tre anni in relazione a prodotti venduti tramite piattaforme di e-commerce con sede all’estero?

  3. Le risorse attualmente a disposizione delle autorità federali competenti sono ritenute sufficienti per affrontare l’aumento del volume di micro-invii, oppure il Consiglio federale individua lacune operative?

  4. Come viene gestita, dal profilo giuridico e pratico, la responsabilità in caso di prodotto non conforme quando l’importazione avviene direttamente dal venditore estero al consumatore finale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. In Svizzera non esiste una banca dati centralizzata in cui sono registrati i tassi di non conformità alle norme svizzere in materia di sicurezza dei prodotti per le importazioni di e-commerce B2C (vendita dall’azienda al consumatore).

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha un mandato di esecuzione permanente solo nei settori delle telecomunicazioni e dei puntatori laser. Ogni anno scopre circa 700-800 casi nel primo settore e oltre 1100 casi nel secondo, che trasmette rispettivamente all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Altri settori (p. es. materiali da costruzione, dispositivi di protezione, prodotti medici) sono stati finora controllati solo nell’ambito di incarichi specifici.

2. In Svizzera la sorveglianza del mercato è organizzata in modo decentralizzato. Non esiste una raccolta centralizzata dei dati, pertanto non ci sono statistiche sulle misure adottate (sequestri, richiami, avvisi ai consumatori) relative specificamente ai prodotti venduti tramite piattaforme di e-commerce con sede all’estero.

3. Oltre al suo mandato di autorità fiscale, l’UDSC è principalmente un organo di controllo e di intervento. Effettua controlli basati sul rischio e sulla situazione ed esegue, ad esempio, controlli mirati per conto delle autorità di vigilanza del mercato. I compiti vengono svolti con il personale disponibile. È sempre necessario valutare quali siano gli ambiti prioritari da controllare, perché un’attività ispettiva più intensa in un settore va sempre a scapito dell’attività di controllo in altri settori. A fronte delle risorse attualmente disponibili, l’UDSC può controllare solo una minima parte del commercio online.

4 In Svizzera, come nell’UE, la maggior parte dei prodotti può essere immessa sul mercato senza un’autorizzazione statale. Il responsabile del rispetto dei requisiti legali è l’operatore economico (produttore, importatore, distributore) e tali requisiti si applicano anche ai venditori con sede all’estero che forniscono un prodotto direttamente al consumatore finale. Il contrappeso a questa libera circolazione delle merci è la sorveglianza del mercato dei prodotti. Quest’ultima avviene a posteriori, cioè dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato, viene effettuata a campione e in funzione del rischio. Se un prodotto non è sicuro o non è conforme, vengono disposte misure nei confronti dell’operatore economico, quali il divieto di vendita o il ritiro del prodotto dal mercato, e gli viene addebitata una tassa amministrativa. Tuttavia, il principio di territorialità rende difficile l’esecuzione di tali misure nei confronti di operatori economici con sede all’estero.