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25.3052 · Interpellanza · 2025-03-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Sorvegliante dei prezzi controlla i prezzi che non sono fissati dalla libera concorrenza, ma da imprese con una posizione dominante sul mercato, da cartelli o dallo Stato. Secondo le informazioni disponibili su www.preisueberwacher.admin.ch si tratta in particolare di tasse radiotelevisive, tariffe dei trasporti pubblici e dei principali servizi postali, tasse comunali per la fornitura di acqua, per lo smaltimento delle acque di scarico e sui rifiuti, tariffe del gas, delle telecomunicazioni e degli spazzacamini, prezzi dei medicamenti e tariffe mediche e ospedaliere.È lecito chiedersi se l’attività di sorveglianza dei prezzi necessiti di essere svolta da un organismo statale. Se anche si ritenesse necessario un tale organismo, l’operato dell’attuale Sorvegliante dei prezzi lascia spazio ad alcune domande.Nel recente passato, il Sorvegliante dei prezzi si è ad esempio espresso su quelli che considera prezzi eccessivamente alti per la scuola fuori sede, per la sostituzione della licenza di condurre nonché sui prezzi dell’olio di girasole e dei parcheggi per biciclette.Secondo l’autore dell’interpellanza, un organismo statale non dovrebbe permettersi tali dichiarazioni. Alla luce di quanto esposto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:Dove vede un valore aggiunto di un Sorvegliante dei prezzi per la società?Il ruolo del Sorvegliante dei prezzi è cambiato nel corso degli anni?Come valuta l’operato dell’attuale Sorvegliante dei prezzi? Concorda con l’autore dell’interpellanza sul fatto che alcune dichiarazioni dell’attuale Sorvegliante dei prezzi non sono appropriate?Ritiene che un Sorvegliante dei prezzi sia ancora necessario?Se desidera mantenere un Sorvegliante dei prezzi: è disposto a riconsiderare il ruolo di quest’ultimo e ad adeguare la legge federale sulla sorveglianza dei prezzi nonché a rafforzare il ruolo del Sorvegliante dei prezzi?

Stellungnahme des Bundesrates

1: Lo scopo della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS942.20) è impedire abusi nella formazione dei prezzi. Nei riguardi delle autorità legislative ed esecutive della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, il Sorvegliante dei prezzi ha il diritto di esprimere un parere (cfr. art. 14 LSPr). Mediante una composizione amichevole o una decisione il Sorvegliante dei prezzi può intervenire nei confronti delle parti contraenti di un accordo in materia di concorrenza o delle imprese che dominano il mercato, impedendo o eliminando l’aumento abusivo dei prezzi e il mantenimento di prezzi abusivi.2: L’attuale LSPr risale all’iniziativa popolare «contro i prezzi abusivi» adottata da popolo e Cantoni il 28 novembre 1982. La legge è stata emanata dalle Camere federali il 20 dicembre 1985. Alla luce di una seconda iniziativa popolare «sulla sorveglianza dei prezzi e degli interessi dei crediti» il Parlamento ha modificato la LSPr con la decisione del 22 marzo 1991, in seguito alla quale l’iniziativa è stata ritirata. In particolare, questa revisione ha permesso di includere i crediti nel campo di applicazione materiale della LSPr, e ha introdotto il diritto formale per il Sorvegliante dei prezzi di formulare raccomandazioni in merito ai prezzi fissati, approvati o sorvegliati in virtù di altre disposizioni di diritto federale, cantonale o comunale nonché un diritto di pubblicazione per il Sorvegliante dei prezzi. Da allora la legge è rimasta sostanzialmente invariata. L’introduzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart; RS 251) ha permesso di regolare il rapporto tra l’attuale Commissione della concorrenza (COMCO) e la Sorveglianza dei prezzi (v. anche n. 6).3–5: Il Sorvegliante dei prezzi è indipendente dal Consiglio federale, motivo per cui quest’ultimo non si esprime in merito alle attività del Sorvegliante dei prezzi.6: Il ruolo del Sorvegliante dei prezzi e l’interazione con le disposizioni della legge sui cartelli, la COMCO e la segreteria di quest’ultima sono chiaramente regolamentati (cfr. art. 3 cpv. 3 e 25 cpv. 2 LCart e art. 5 e 16 LSPr). Le procedure previste dalla LCart hanno il primato su quelle previste dalla LSPr. Al momento il Controllo parlamentare dell’amministrazione (CPA) sta svolgendo una valutazione su incarico della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) per verificare l’indipendenza e la gestione della Sorveglianza dei prezzi. Stando alle informazioni che ha fornito, il CPA presenterà una bozza del rapporto alla CdG-N al più tardi entro il secondo trimestre del 2026. La CdG-N trarrà quindi le conclusioni politiche e, se necessario, presenterà un rapporto separato con raccomandazioni al Consiglio federale. A questo punto il Consiglio federale si esprimerà in merito alle eventuali raccomandazioni.