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25.3151 · Mozione · 2025-03-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a esaminare e ad adeguare le disposizioni legislative pertinenti in modo da prescrivere in maniera vincolante per la costruzione di impianti eolici una distanza minima di 500 metri dalle zone residenziali.

Begründung

Per quanto riguarda l’ubicazione degli impianti eolici, attualmente in Svizzera non esistono distanze minime dagli immobili abitati stabilite dalla legge. La distanza è regolata unicamente dalle prescrizioni contro l’inquinamento fonico, che tuttavia non tengono in considerazione l’intera portata dell’impatto dovuto a impianti eolici moderni.

Le disposizioni dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico attualmente in vigore risalgono al 1986 e non sono più sufficienti, in particolare per le gli impianti eolici odierni, molto più grandi. Questi ultimi possono infatti raggiungere un’altezza di 250 metri e il diametro del rotore può misurare fino a 160 metri. Il rumore generato da questi impianti giganteschi può sfiorare i 105 dB(A), che equivalgono grosso modo al livello di rumore dei clacson delle automobili o dei martelli pneumatici. Questo rumore è udibile sia di giorno che di notte e rappresenta un fastidio notevole per gli abitanti.

Inoltre anche l’impatto visivo degli impianti eolici non è da sottovalutare. Le dimensioni dell’impianto e il rotore che gira provocano un impatto visivo che può risultare molto fastidioso per chi abita nelle vicinanze. Anche l’ombra proiettata può essere spiacevole, visto che a seconda della direzione del vento, e quindi dell’orientamento delle pale, può raggiungere i 1400 metri.

Infine, in inverno gli impianti eolici costituiscono un ulteriore potenziale di pericolo a causa della caduta di pezzi di ghiaccio, con conseguenti rischi per la sicurezza.

Una distanza minima di 500 metri dall’insediamento abitato più vicino è un passo necessario per aumentare l’accettazione dell’energia eolica e per garantire la protezione della popolazione.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nonostante i Cantoni dispongano di un certo margine di manovra per definire nei propri piani direttori i comprensori adatti per lo sfruttamento dell'energia eolica, secondo la Concezione energia eolica della Confederazione (www.are.admin.ch > Sviluppo e pianificazione del territorio > Strategia e pianificazione > Concezioni e piani settoriali > Concezioni > Concezione energia eolica), basandosi su stime attendibili, nel quadro della pianificazione direttrice devono garantire distanze sufficienti tra le ubicazioni degli impianti eolici e le zone edificabili delimitate, per assicurare il rispetto dei valori limite d’esposizione al rumore prescritti. Nelle carte delle zone a potenziale eolico a disposizione dei Cantoni per delimitare i comprensori adatti allo sfruttamento dell’energia eolica, la Confederazione ha definito una distanza di 500 m dalle tipiche zone residenziali con grado di sensibilità II. Ciò significa che la pianificazione direttrice cantonale già prevede una distanza minima. A livello di piani di utilizzazione, i Cantoni devono tenere conto dei luoghi di determinazione secondo l’ordinanza contro l’inquinamento fonico (RS 814.41), circostanza che permette un’analisi dei singoli casi. Nel quadro delle varie procedure, in particolare nell’ambito della pianificazione territoriale, la Confederazione deve verificare il rispetto delle norme di cui sopra da parte dei Cantoni e, se necessario, ricordare loro gli obblighi da rispettare. Distanze minime come richieste nella presente mozione, invece, risultano troppo schematiche e non rendono giustizia al singolo caso. L’impatto degli impianti eolici sull’uomo e sull’ambiente può variare a seconda delle caratteristiche territoriali. È quindi possibile che la distanza minima di 500 m non sia necessaria per rispettare i valori limite d'esposizione al rumore o per evitare fastidiose esposizioni alla luce (in particolare l'effetto stroboscopio). Inoltre, non esiste una base scientifica per calcolare l’impatto visivo degli impianti eolici e, quindi, la conseguente distanza minima necessaria. Nella prassi si tiene conto del problema della caduta di pezzi di ghiaccio spegnendo gli impianti eolici durante i periodi di formazione del ghiaccio e riscaldando le pale del rotore. Se venisse definita una distanza minima fissa di 500 m dalle zone residenziali e da tutti gli edifici in generale, non sarebbero più possibili soluzioni su misura a tutela dell’uomo e dell’ambiente e per ottimizzare lo sfruttamento dell’energia eolica. Una tale imposizione limiterebbe la costruzione degli impianti eolici quale parte dell’attuazione della Strategia energetica 2050 (www.ufe.admin.ch > Politica> Strategia energetica 2050) e ostacolerebbe l’importante potenziamento dell’energia elettrica nella stagione invernale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.