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Esentare le persone inabili al servizio militare che svolgono una professione rilevante per la sicurezza dalla tassa d'esenzione dall'obbligo militare

25.3261 · Mozione · 2025-03-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le relative basi legali in modo da esentare anche le persone inabili al servizio che svolgono una professione rilevante per la sicurezza (in particolare gli agenti di polizia) dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare.

Begründung

Secondo il diritto vigente, pur svolgendo una professione rilevante per la sicurezza, le persone inabili al servizio non possono essere esentate dalla tassa.

Tale disparità di trattamento non è giustificata, poiché sia la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio ma esentata da quello militare sia la persona inabile al servizio svolgono una professione rilevante per la sicurezza e di interesse pubblico (ad es. agente di polizia).

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il mancato adempimento del servizio militare o civile può avere diverse cause, come ad esempio, l’inidoneità al servizio, che viene accertata dal Servizio medico militare, oppure l’esenzione dal servizio per attività indispensabili secondo l’articolo 18 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM; RS 510.10). Le persone esenti dal servizio personale militare o civile secondo l’articolo 18 LM sono esentate anche dalla tassa in virtù dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c della legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO; RS 661). La condizione di tale esenzione è l’idoneità al servizio e il completamento della scuola reclute. Le persone esenti dal servizio per attività indispensabili sono elencate in modo esaustivo nell’articolo 18 LM. L’elenco comprende, oltre i membri di servizi di polizia, anche i membri di servizi di salvataggio, dei corpi di pompieri, di imprese di trasporto pubbliche, del Corpo delle guardie di confine, di servizi postali e il personale medico. Alla base vi è l’idea che un agente di polizia esente dal servizio militare personale, svolgendo la sua attività quale agente di polizia civile, possa assolvere il resto dei suoi «obblighi militari» a favore del «sistema di sicurezza della Svizzera». Questa prassi, definita dalla legge, si basa sul fatto che il sistema di sicurezza militare e civile sia affidato alle stesse persone, in questo caso un agente di polizia. Se invece l’agente non è idoneo al servizio militare, allora può ricoprire solo la funzione di agente e non anche quella di militare. Di conseguenza non è necessaria un’esenzione dal servizio militare o civile e, quindi, non si è esonerati dal pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare, che viene riscossa per compensare questo servizio personale. Il Tribunale federale ha stabilito nel caso 2A.300_2003 del 24 febbraio 2004 che il diverso trattamento tra agenti di polizia, contraddistinguendo tra abili o inabili al servizio, è legittima e comprensibile. Il diverso trattamento si basa su caratteristiche personali che vengono verificate durante il reclutamento dal Servizio medico militare e non su una professione scelta volontariamente. Se gli assoggettati agli obblighi militari inabili al servizio venissero esonerati dalla tassa d’esenzione per la loro posizione professionale, si creerebbero forti disuguaglianze dal punto di vista giuridico nei confronti degli assoggettati all’obbligo militare che per motivi personali non possono prestare servizio militare e, di conseguenza, devono pagare la tassa d’esenzione (DTF 108 Ib 115 consid. 5, pag. 120).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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