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Garantire agli aerodromi regionali svizzeri una sicurezza finanziaria sostenibile a lungo termine

25.3630 · Interpellanza · 2025-06-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Nel 1999 la Commissione europea lanciò il progetto «Single European Sky» (SES). Nel maggio del 2006 il Consiglio federale decise di aderire al SES, rendendo così le sue norme vincolanti anche per il sistema della navigazione aerea svizzero. Oltre all’obiettivo principale di ottimizzare il funzionamento dello spazio aereo europeo, si voleva raggiungere anche un’armonizzazione finanziaria a livello europeo per le tasse relative ai servizi della navigazione aerea. Tuttavia, le regole del SES avrebbero ammesso una deroga per limitare l’armonizzazione finanziaria agli aerodromi con più di 50 000 movimenti di volo commerciali l’anno Per la Svizzera ciò avrebbe significato che sarebbero stati inclusi nel SES solo i servizi della navigazione aerea degli aeroporti di Zurigo e di Ginevra. Per contro, tutti gli altri aerodromi svizzeri provvisti di servizi della navigazione aerea (Berna, Lugano, San Gallo-Altenrhein, Buochs, Grenchen, Les Éplatures, Samedan e Sion) avrebbero dovuto rimanerne esclusi. Poiché la Svizzera non si è avvalsa della possibilità di usufruire della deroga, dal 2016 gli aerodromi regionali non riescono a coprire le spese per i propri servizi della navigazione aerea locali.

La pratica del finanziamento incrociato (da un lato attraverso gli introiti delle tasse di rotta e dall’altro con le tasse riscosse dagli aeroporti nazionali) non è più consentita da quando la Svizzera ha aderito al SES. Con questa adesione si erano previsti per la Svizzera nel medio termine una significativa riduzione dei costi per i servizi della navigazione aerea di Skyguide e notevoli guadagni di efficienza. Queste aspettative non sono state soddisfatte e il recente rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF) del 31 gennaio 2025 definisce critica e preoccupante la situazione finanziaria di Skyguide. Allo stesso tempo le Camere federali hanno incaricato il Consiglio federale di salvaguardare gli aerodromi regionali in quanto infrastrutture chiave (mozione 20.4412).

In questo contesto pongo le seguenti domande:

  • Come intende il Consiglio federale migliorare la situazione finanziaria per i servizi della navigazione aerea negli aerodromi regionali?

  • Perché non è stata scelta l’opzione di escludere dal SES gli aerodromi regionali svizzeri provvisti di servizi della navigazione aerea (Berna, Lugano, San Gallo-Altenrhein, Buochs, Grenchen, Les Éplatures, Samedan e Sion)»? Il Consiglio federale è intenzionato a porre rimedio a questa situazione?

  • Il Consiglio federale ritiene che una suddivisione dei servizi della navigazione aerea svizzeri in «servizi della navigazione aerea nazionali» e «servizi della navigazione aerea internazionali» possa rappresentare una soluzione ai problemi finanziari degli aerodromi regionali?

  • Il Consiglio federale condivide l’opinione secondo cui la riduzione dei costi prevista per il fornitore dei servizi di navigazione aerea Skyguide, di proprietà della Confederazione, dopo l’adesione della Svizzera al sistema SES non si realizzerà nemmeno in futuro e che si dovrebbe intervenire rapidamente attraverso misure orientate alla competitività per salvaguardare infrastrutture chiave come gli aerodromi regionali?

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1: Da una verifica condotta per stabilire il fabbisogno di servizi della navigazione aerea negli aerodromi e il potenziale di risparmio in tale ambito è emerso che possono essere raggiunti risultati significativi in primo luogo attraverso una riduzione delle ore di esercizio, il che però avrebbe un impatto significativo sull’operatività degli aerodromi interessati. Allo stesso tempo la legislazione UE chiede di mantenere i costi di questi servizi il più bassi possibile. L’UE approva ogni cinque anni la base dei costi dei servizi della navigazione aerea degli aeroporti di Ginevra e Zurigo sia per le tariffe di rotta che per le tariffe di avvicinamento e decollo e quindi una parte consistente dei costi complessivi di Skyguide. Poiché la metà dei costi sostenuti dagli aerodromi regionali sono costi indiretti imposti da Skyguide sulla base di diverse chiavi di ripartizione, la legislazione dell’UE ha un impatto anche sui costi dei servizi della navigazione aerea per gli avvicinamenti e i decolli negli aerodromi regionali. L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) verifica costantemente l’adeguatezza e la correttezza della ripartizione dei costi e assicura un addebito equo tra gli aerodromi regionali. Domanda 2: Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 stabilisce un sistema di controllo delle prestazioni e dei costi per il cielo unico europeo. Il regolamento si applica ai servizi della navigazione aerea erogati negli aerodromi situati nei territori degli Stati membri che operano almeno 80 000 movimenti all’anno secondo le regole del volo strumentale (IFR). Gli Stati possono decidere di applicare le disposizioni di tale regolamento anche ai servizi della navigazione aerea forniti in altri aerodromi del loro territorio. In Svizzera sono esclusi gli aerodromi regionali. Al momento del recepimento della legislazione sul cielo unico europeo la Svizzera ha deciso in tal senso perché, da un lato, le prescrizioni europee non consentono più sovvenzioni trasversali né per voli di rotta né per avvicinamenti e decolli; dall’altro, perché il Consiglio federale ha tenuto conto del principio di causalità: le compagnie aeree che operano esclusivamente negli aeroporti di Ginevra e Zurigo non dovranno più sostenere i costi dei movimenti di volo degli aerodromi regionali. Domande 3 e 4: Il progetto per una suddivisione dei servizi della navigazione aerea in un centro nazionale e in un centro internazionale è stato valutato e poi respinto nell’ambito dei lavori per il progetto «Skyguide National», in particolare a causa del basso margine di risparmio per gli aerodromi regionali. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 9a dell’ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1) dal 2019 gli aerodromi della categoria ll possono incaricare altri fornitori diversi da Skyguide per lo svolgimento dei servizi della sicurezza aerea locali. Nessun aerodromo ha però finora usufruito di questa possibilità. Un caso particolare è quello dell’aerodromo di Samedan, che fornisce esso stesso i servizi della sicurezza aerea. L’articolo 9b OSA specifica le condizioni alle quali l’UFAC autorizza la delega dei servizi della sicurezza aerea locali. La possibilità che una liberalizzazione porti a una riduzione significativa dei costi deve essere esaminata nel caso concreto. Dal punto di vista della Confederazione l’attenzione è rivolta ai costi dell’intero sistema.