Basta misteri. Pubblicazione della proposta del DFGP, risalente al 2004, nella quale si chiedeva l'assoggettamento dell'accordo Schengen/Dublino al referendum obbligatorio per i trattati internazionali!
25.3634 · Mozione · 2025-06-17
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare i seguenti due allegati alla proposta del DFGP, risalente al 2004, nella quale si chiedeva di assoggettare l’accordo Schengen/Dublino al referendum obbligatorio per i trattati internazionali:
proposta del DFAE e del DFE [Dipartimento federale dell’economia] del 3 giugno 2004;
bozza del corapporto [del 4 giugno 2004].
Begründung
In occasione della trattazione dell’affare «Approvazione del calendario e preparazione della procedura per l’approvazione degli Accordi bilaterali II» nella seduta del Consiglio federale del 7 giugno 2004 il DFGP ha presentato la seguente proposta:
«2. Sintesi e proposta
2.1 Presentazione del risultato
In conformità con il vostro mandato vi sottoponiamo in allegato il progetto di un corapporto nel quale proponiamo di assoggettare l’Accordo Schengen/Dublino al referendum obbligatorio per i trattati internazionali, solleviamo obiezioni contro il calendario proposto per l’approvazione degli accordi e delle normative di attuazione e, in particolare, proponiamo di concedere più tempo al Consiglio federale, al Parlamento e ai Cantoni, rinunciando di conseguenza alla procedura accelerata dinanzi al Parlamento prevista dall’articolo 85 della legge sul Parlamento. Il signor Koller [Heinrich Koller, direttore dell’UFG,] ha letto e approvato il presente foglio di accompagnamento e la bozza di corapporto allegata. …
Allegati
Proposta del DFAE e del DFE [Dipartimento federale dell’economia] del 3 giugno 2004
Bozza del corapporto [del 4 giugno 2004].»
Se ha reso pubblica la summenzionata proposta di due pagine, il Consiglio federale continua a mantenere riservati i due allegati a detta proposta, nei quali essa è motivata dal punto di vista giuridico. Al contrario, nel frattempo ha persino pubblicato un’altra perizia amministrativa, più vecchia di qualche giorno (data: 1o giugno 2004) che giunge alla conclusione opposta (rapporto del gruppo di lavoro interno all’Amministrazione «Procedura di approvazione» per i Bilaterali II sotto: rapporto del gruppo di lavoro «Genehmigungsverfahren für die Bilateralen II»).
Questa politica d’informazione selettiva del Consiglio federale non è accettabile. Con la presente mozione il Consiglio federale è quindi invitato a creare trasparenza e a pubblicare, oltre alla perizia amministrativa del 1o giugno 2004, anche i due allegati alla proposta DFGP citati in precedenza.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo le disposizioni di legge il processo decisionale del Consiglio federale non è pubblico. L’articolo 21, primo periodo della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) recita: «Le deliberazioni del Consiglio federale come pure la procedura di corapporto ai sensi dell’articolo 15 non sono pubbliche».I documenti relativi alla procedura di corapporto sono di principio soggetti al segreto d’ufficio fino alla scadenza del termine di protezione di 30 anni previsto dalla legge sull’archiviazione (art. 9 cpv. 1 della legge sull'archiviazione, RS 152.1). Queste disposizioni servono a tutelare il principio collegiale sancito dall’articolo 177 capoverso 1 della Costituzione federale. La proposta al Consiglio federale e la bozza di co-rapporto (compresi i documenti preparatori) di cui nella mozione rientrano nelle disposizioni sopra citate e non possono pertanto essere pubblicate. Secondo il Consiglio federale, la pubblicazione già avvenuta del rapporto e di ulteriori documenti rientrava nei margini di discrezionalità giuridica. La comunicazione del Consiglio federale in merito alle decisioni adottate sottostà inoltre alle disposizioni di legge che regolano l'informazione attiva. Secondo l’articolo 10 capoverso 1 LOGA, il Consiglio federale assicura l’informazione dell’Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico. Inoltre, secondo le disposizioni di legge, deve rendere accessibili al pubblico anche diversi documenti di cui ha preso atto o che ha adottato. Ad esempio, devono essere pubblicati la documentazione concernente la consultazione, i disegni di legge con il relativo messaggio e le ordinanze adottate dal Consiglio federale. A tutela del principio collegiale, per evitare che quanto richiesto dalla mozione costituisca un precedente e, soprattutto, conformemente alle vigenti disposizioni di legge formali non è possibile dare seguito alla mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.