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25.3694 · Mozione · 2025-06-18

Dipartimento delle Finanze

Pianificato nel Consiglio nazionale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di:

  1. Garantire che ogni misura di semplificazione doganale sia accompagnata da meccanismi concreti di verifica e controllo, evitando che tali semplificazioni si basino esclusivamente sulla fiducia nell’importatore (fides implicita);

  2. Rafforzare la formazione specialistica doganale, garantendo che rimanga costante la presenza di funzionari esperti nel controllo delle merci e delle operazioni tariffarie, in modo da assicurare una competenza adeguata alla complessità delle procedure;

  3. Reintrodurre l’obbligo, tramite un’apposita modifica legislativa, per gli operatori doganali esteri di disporre di una stabile organizzazione in Svizzera ai fini dell’operatività nel nostro Paese, in modo da garantire condizioni di concorrenza eque e reciproche;

  4. Assicurare che il sistema doganale svizzero conservi la piena capacità operativa e non venga indebolito da semplificazioni eccessive che rischiano di compromettere la sovranità nazionale nelle relazioni commerciali.

  5. Trasmettere tempestivamente al Parlamento l’intero pacchetto delle ordinanze esecutive relativo alla riforma doganale (BAZG-VG).

Begründung

La riforma del BAZG-VG e il programma di digitalizzazione DaziT implicano cambiamenti radicali nel sistema doganale svizzero. Nel contempo, il nuovo quadro normativo consta di oltre 1300 pagine di ordinanze esecutive e ulteriori atti delegati. Questo comporta il rischio di una eccessiva delega all’esecutivo, a scapito del legislativo e del controllo democratico.

Parallelamente, la tendenza a ridurre la presenza di personale specializzato (ad esempio ricorrendo a procedure di semplificazione e autodichiarazioni da parte delle imprese) mina l’efficacia dei controlli e la sicurezza complessiva del sistema. Inoltre, l’abolizione del principio di stabile organizzazione per gli operatori esteri crea una distorsione della concorrenza a danno delle aziende svizzere, in particolare in prossimità dei confini, e potrebbe portare a un adeguamento progressivo e non dichiarato al quadro doganale dell’Unione Europea.

Data la portata storica di questa riforma, è indispensabile fornire maggiore trasparenza, tutelare le competenze doganali specialistiche e rispettare il principio di reciprocità, affinché la riforma mantenga un carattere equilibrato e sostenibile per la Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

1. Per quanto riguarda le semplificazioni previste dal diritto doganale, il rispetto delle relative condizioni viene esaminato in base ai rischi e in parte tali semplificazioni soggiacciono a un obbligo di autorizzazione. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) svolge periodicamente controlli delle procedure interne alle imprese e, in caso di comportamenti scorretti o inosservanza delle disposizioni, adotta le misure del caso. Le disposizioni odierne e future del diritto doganale offrono una base per i meccanismi di controllo e per le misure dell’UDSC. 2. La formazione dei collaboratori secondo il nuovo profilo professionale di specialista dogana e sicurezza dei confini è attuata da agosto 2021. Sulla scorta delle esperienze raccolte finora sono già stati effettuati i primi adeguamenti nei contenuti della formazione. Dal 2026 l’UDSC porrà maggiormente l’accento sulle conoscenze doganali nella formazione di base, sia nella parte teorica che in quella pratica. Dopo la formazione di base vengono offerti moduli di formazione continua che comprendono, in particolare, anche conoscenze specialistiche di natura doganale. Attualmente sono in elaborazione altre misure concrete per il mantenimento delle conoscenze doganali, che saranno disponibili nel secondo semestre del 2025. La loro attuazione, così come anche l’introduzione ad esempio di misure organizzative, avverrà in seguito gradualmente. 3. Già nel diritto doganale vigente l’allestimento di dichiarazioni doganali a titolo professionale è limitato e legato a determinate condizioni. Il nuovo diritto prevede, come quello odierno, che le persone che allestiscono dichiarazioni delle merci a titolo professionale devono avere la loro sede o domicilio nel territorio doganale. Continuano ad essere previste eccezioni solo per le persone che hanno la sede o il domicilio nell’area di confine al di fuori del territorio doganale e per quelle che sono esonerate dall’obbligo di sede in virtù di un trattato internazionale. In ogni caso, la persona deve disporre di un recapito nel territorio doganale, affinché siano garantiti l’applicazione del diritto e la collaborazione nell’ambito della procedura. 4. Secondo il Consiglio federale, le semplificazioni decise dal Parlamento non portano a un indebolimento del sistema doganale svizzero. Come già esposto al punto 1, l’UDSC effettua controlli sulla base dei rischi e, in caso di lacune o infrazioni accertate alle basi legali, decide di adottare le misure del caso. 5. Le ordinanze relative alla legge sui compiti dell’UDSC sono emanate dal Consiglio federale, sulla base delle disposizioni legali decise dal Parlamento. I principali progetti di ordinanza, tra cui l’ordinanza sui compiti dell’UDSC, l’ordinanza sui tributi doganali e tutte le ordinanze tributarie, verranno presumibilmente posti in consultazione a fine anno e, prima dell’approvazione da parte del Consiglio federale, presentati per consultazione alle Commissioni dell’economia e dei tributi di entrambe le Camere.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.