25.4214 · Interpellanza · 2025-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Su richiesta dei media, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha confermato la propria intenzione di trasferire per via aerea in Svizzera palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza per dispensare le cure mediche urgenti di cui necessitano. Invito il Consiglio federale a fornire le informazioni seguenti:- Di quanti pazienti si tratta e quanti accompagnatori sono previsti a persona?- Che titolo di soggiorno riceveranno? - Disporranno di un’assicurazione malattie sin dal primo giorno? - Chi si assumerà i costi delle prestazioni? - È previsto un budget a tal fine?- Sarà effettuato un controllo di sicurezza?- In alternativa a questa azione a favore di pochi eletti, si potrebbe fornire aiuto in loco a molti pazienti? - Quanti pazienti accolgono i ricchi Stati arabi come l’Arabia Saudita, l’Oman, gli Emirati Arabi Uniti o il Kuwait?- Quali basi legali andrebbero modificate, e come, affinché in futuro il Parlamento sia competente per azioni di questo tipo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Confederazione e i Cantoni prevedono di accogliere complessivamente una ventina di bambini feriti provenienti dalla Striscia di Gaza, accompagnati da famigliari stretti. In totale dovrebbe arrivare in Svizzera al massimo un centinaio persone. 2. Dopo l’entrata, queste persone potranno presentare una domanda d’asilo. Le procedure d’asilo saranno svolte caso per caso e conformemente alla legislazione e alla prassi vigenti. Il tipo di titolo di soggiorno rilasciato dipende dall’esito di ogni procedura d’asilo. 3./4. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si assume i costi per l’evacuazione e il trasporto in Svizzera. I costi legati alla procedura d’asilo sono assunti come di consueto. In linea di massima le persone in procedura d’asilo sono soggette all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Gli assicuratori malattia possono tuttavia rifiutarsi di affiliare i richiedenti l’asilo che entrano in Svizzera esclusivamente per motivi medici. Dato che questo rischio è reale e occorre garantire la copertura dei costi sanitari, l’entrata in Svizzera richiede l’accordo del Cantone in cui si trova l’ospedale che ospiterà i bambini da curare o eventualmente anche dell’ospedale stesso. Se la cassa malati si rifiuta di assumere i costi sanitari dei bambini e non può essere trovata una fonte di finanziamento alternativa, i Cantoni si assumono tali costi nel quadro dell’aiuto sociale. La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per coprire i costi di aiuto sociale per cinque anni (per i rifugiati) o sette anni (per le persone ammesse provvisoriamente). 5. Sul piano operativo, questa missione umanitaria è stata attuata con una collaborazione tra vari dipartimenti. Ogni dipartimento prende una serie di decisioni nel suo settore di competenza, per cui non è previsto alcun budget straordinario. 6. Prima dell’entrata in Svizzera, le autorità di sicurezza sottopongono tutte le persone evacuate a un controllo approfondito di sicurezza per scongiurare qualsivoglia rischio per la sicurezza. Si tratta di procedure ben collaudate. Per poter uscire dalla Striscia di Gaza gli interessati dovranno ottenere l’autorizzazione delle autorità israeliane, che a tal fine effettuano un proprio controllo di sicurezza. 7. In una dichiarazione comune con vari Paesi partner, la Svizzera ha esortato Israele ad abrogare le restrizioni sui farmaci e i dispositivi medici e a riaprire il corridoio di evacuazione sanitaria da Gaza verso la Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est, affinché i pazienti possano ricevere le cure mediche urgenti di cui necessitano. Data la situazione catastrofica che regna attualmente nella Striscia di Gaza, la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) sostiene l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) versandole un contributo d’emergenza per garantire prestazioni sanitarie fondamentali salvavita e di mantenimento in vita e coordinare l’aiuto sanitario d’emergenza con tutti gli attori. 8. La Svizzera non dispone di dati ufficiali e attendibili sul numero di pazienti provenienti da Gaza accolti dagli Stati summenzionati nel quadro delle loro operazioni d’evacuazione. 9. La legge conferisce al Consiglio federale la competenza di prevedere eccezioni alle condizioni d’entrata in Svizzera, in particolare per motivi umanitari (art. 5 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). Un visto umanitario può essere rilasciato per l’entrata in Svizzera in vista di un soggiorno di lunga durata se la vita o l’integrità fisica dell’interessato è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza (art. 4 cpv. 2 dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio di un visto, OEV; RS 142.204). La LStrI non prevede la partecipazione del Parlamento nel quadro di un’operazione che comporta il rilascio di visti umanitari a un determinato gruppo di persone.