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In che modo l'approccio del Consiglio federale in materia di microinquinanti TFA è compatibile con il principio di precauzione?

25.4294 · Interpellanza · 2025-09-26

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

In risposta alla mia interpellanza 25.3205, il Consiglio federale ha affermato che la degradazione in acido trifluoroacetico (TFA) è attestata soltanto per due principi attivi, vale a dire il tritosulfuron e il flufenacet. Lo scorso mese di agosto, la SRF ha però rivelato che almeno 26 principi attivi approvati in Svizzera possono degradarsi in TFA.

L’USAV ha in seguito dichiarato che una tale degradazione va presa in considerazione soltanto se empiricamente dimostrata. A questo proposito, il professor Martin Scheringer ha però sottolineato che la degradazione in TFA di questi principi attivi è probabile. Esigere delle prove al di là di qualsiasi dubbio in merito alla tossicità di un principio attivo è contrario al principio di precauzione e comporta notevoli rischi per la salute e l’ambiente.

La Danimarca evidentemente non adotta lo stesso atteggiamento: di recente ha infatti vietato sei principi attivi poiché contribuiscono all’emissione di TFA nell’ambiente; altri pesticidi sono attualmente sotto esame. Questa decisione si fonda su un’analisi costi-benefici che ha tenuto conto dei prodotti alternativi disponibili sul mercato e dell’importanza socioeconomica della protezione delle acque sotterranee.

In Svizzera, il TFA è già stato rilevato nelle acque sotterranee in tutto il territorio nazionale. Allo stato attuale della tecnica, la sua eliminazione, in particolare nell’ambito della produzione di acqua potabile, è difficile da realizzare e comporta costi insostenibili.

  1. È corretto affermare che il TFA si forma nel quadro di processi di degradazione chimica a partire da sostanze fluorurate contenenti un gruppo C-CF3? Se sì, perché questo aspetto viene ignorato in sede di autorizzazione e perché il principio di precauzione non trova applicazione?

  2. Il Consiglio federale è disposto a vietare rapidamente l’utilizzo delle sostanze che possono degradarsi in TFA? Se sì, da quando?

  3. Se no, per quale motivo? È perlomeno disposto ad autorizzare l’utilizzo di queste sostanze unicamente se il fabbricante è riuscito a dimostrare a livello sperimentale che non si degradano in TFA?

  4. Quali passi ha intrapreso il Consiglio federale in merito ai 26 principi attivi approvati in Svizzera che possono degradarsi in TFA, e come intende procedere in futuro al riguardo?

  5. Qual è il risultato, in Svizzera, dell’analisi costi-benefici relativa al divieto dei pesticidi che possono degradarsi in TFA? Se l’esito è diverso da quello in Danimarca, per quali motivi?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. L’acido trifluoroacetico (TFA) può potenzialmente formarsi durante la degradazione di tutti i composti chimici che nella loro struttura molecolare contengono un’unità C-CF₃. Questa possibilità viene presa in considerazione, come esposto nella risposta all’interpellanza 25.3205 Klopfenstein Broggini «PFAS e TFA nell’acqua potabile. Come verrà applicato il principio del ‹chi inquina paga›?», nell’omologazione dei prodotti fitosanitari (PF): l’omologazione per un PF viene revocata o non rinnovata se non sono più soddisfatte le condizioni di omologazione di cui all’articolo 14 e seguenti dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161). 4. Secondo l’OPF, un’eventuale degradazione in TFA viene presa in considerazione se è stata provata a livello sperimentale (cfr. risposta all’interpellanza 25.3205). La prova di una potenziale degradazione in TFA non è sufficiente. Ad oggi, per i principi attivi approvati in Svizzera, esiste la prova sperimentale della degradazione in TFA soltanto per il tritosulfuron e il flufenacet. Tuttavia, in futuro altri principi potrebbero essere oggetto di una tale prova. Le autorità federali interessate seguono quindi da vicino gli sviluppi scientifici in materia e le decisioni prese dall’UE e dagli Stati membri. Con l’entrata in vigore della revisione dell’OPF il 1°dicembre 2025 (RU 2025 565), qualsiasi decisione relativa a restrizioni o mancati rinnovi dell’approvazione di principi attivi nell’UE sarà immediatamente applicabile in Svizzera. 5. Nel definire i criteri di omologazione e di divieto dei principi attivi e dei PF nella legislazione, viene effettuata una ponderazione degli interessi tra la libertà economica e la produzione agricola da un lato e la protezione dell’ambiente e della salute umana dall’altro. Ma non viene effettuata alcuna analisi costi-benefici quando si esamina un divieto di un particolare PF. In concreto, o un prodotto soddisfa i requisiti legali in materia di protezione dell’ambiente e della salute e viene omologato oppure non li soddisfa e non viene omologato. A seconda delle condizioni vigenti nel proprio Paese, gli Stati membri dell’UE sono autorizzati a stabilire prescrizioni più severe per la protezione dell’ambiente.

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