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25.445 · Iniziativa parlamentare · 2025-06-13

Parlamento

Pianificato nel Consiglio nazionale

Wortlaut

L’articolo 9 capoverso 2 della legge sulle indennità parlamentari (LI) dev’essere modificato in modo tale che, in linea di principio, non venga corrisposta alcuna indennità ai relatori. Possono essere previste eccezioni per le relazioni su oggetti particolarmente voluminosi.

Begründung

I parlamentari percepiscono una retribuzione annua di 26'000 franchi per i lavori preparatori. Ricevono inoltre 440 franchi per ogni giorno di seduta. In totale le indennità ammontano ormai a oltre 130 000 franchi all’anno – e questo per un mandato che corrisponde a circa il 50 per cento di un impiego a tempo pieno. Dovrebbe quindi essere evidente che la stesura di un rapporto è inclusa nella retribuzione.