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25.4467 · Mozione · 2025-12-04

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare all’Assemblea federale un disegno di atto normativo secondo cui i giuristi di assicurazioni di protezione giuridica, nell’ambito dell’attività specifica alla loro professione, sono sottoposti a tempo indeterminato e nei confronti di chiunque al segreto professionale per tutte le confidenze ricevute dai clienti. L’esonero dal segreto professionale non li obbliga a rivelare quanto è stato confidato loro. Essi provvedono affinché i loro ausiliari rispettino il segreto professionale.

Begründung

Gli avvocati impiegati presso un’assicurazione di protezione giuridica sottostanno al segreto professionale secondo l’articolo 321 del Codice penale (CP), poiché forniscono prestazioni di avvocato al fine di regolare casi giuridici. È quanto ha di recente stabilito implicitamente il Tribunale d’appello del Cantone di Argovia (decisione SBK.2025.99 del 16 giugno 2025). Per contro, i giuristi delle assicurazioni di protezione giuridica privi di una patente di avvocato non sottostanno al segreto professionale secondo l’articolo 321 CP, nonostante a differenza dei giuristi d’impresa (cfr. art. 167a del Codice di procedura civile) forniscano prestazioni di avvocato a favore di terzi. Sussiste pertanto una sostanziale lacuna, in quanto le assicurazioni di protezione giuridica non possono garantire ai loro clienti che le autorità non abbiano accesso alle informazioni confidate loro. Ad esempio, anche il tribunale distrettuale di Bülach ha stabilito, in una decisione del 2016 (GM160001-C/U) relativa all’acquisizione di atti presso un’assicurazione di protezione giuridica, che non ostacolare la funzione di una tale assicurazione costituisce un importante interesse pubblico. Ogni persona deve potere farsi consigliare sul piano legale da un’assicurazione di protezione giuridica senza che la sua facoltà di non rispondere e non collaborare sia erosa da misure coercitive delle autorità nei confronti dell’assicurazione medesima. Ciò può tuttavia essere garantito solo se i giuristi di queste assicurazioni sono soggetti a un segreto professionale sancito dalla legge, a prescindere dal fatto che dispongano o meno di una patente di avvocato.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il diritto vigente, i giuristi che lavorano per un’assicurazione di protezione giuridica e non dispongono di una patente di avvocato non sottostanno al segreto professionale di cui all’articolo 321 del Codice penale (CP; RS 311.0) né hanno la facoltà di non deporre nel procedimento penale ai sensi degli articoli 171–173 capoverso 1 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0). I giuristi impiegati da un’assicurazione di protezione giuridica che nel quadro della loro attività forniscono prestazioni di avvocato per terzi (p. es. una consulenza giuridica) possono tuttavia far valere il segreto dei dati secondo l’articolo 62 della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1; talvolta designato come «piccolo segreto professionale»; in precedenza art. 35 vLPD) e sono spesso qualificati come «depositari di altri segreti protetti dalla legge» secondo l’articolo 173 capoverso 2 CPP. In questa veste sono in linea di principio tenuti a deporre nel procedimento penale, ma la direzione del procedimento può esonerarli da tale obbligo se rendono credibile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale sull’interesse all’accertamento della verità. Inoltre, l’articolo 167a del Codice di procedura civile (CPC; RS 272), entrato in vigore il 1° gennaio 2025, conferisce alle parti e ai terzi un diritto speciale di rifiutarsi di cooperare nei procedimenti civili in relazione con l’attività del servizio giuridico interno di un’impresa. Pertanto, questi giuristi godono quindi già oggi di una certa protezione del segreto professionale. Tuttavia, dato che questa protezione è meno ampia rispetto al segreto professionale degli avvocati, appare oggettivamente giustificato esaminare una sua estensione. A tale proposito si rinvia al postulato 25.4056 Michel «Rafforzare il segreto della mediazione», che il Consiglio degli Stati ha trasmesso al Consiglio federale il 10 dicembre 2025. Questo intervento chiede di esaminare le possibilità di rafforzare sul piano legislativo il segreto della mediazione impostandolo come segreto professionale tutelato dal diritto penale e conferendo una facoltà di non deporre nel procedimento penale, e di stilare un pertinente rapporto. Si dovrà pure esaminare se e in che modo occorra rafforzare in modo analogo il segreto professionale di altre categorie professionali che si fondano su un particolare rapporto di fiducia o sottostanno a un segreto professionale legale o contrattuale. La questione sollevata nell’ambito della presente mozione sarà quindi già trattata nel rapporto in adempimento del postulato 25.4056. È opportuno attendere il risultato di questo esame. Al momento il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario legiferare nel senso della mozione. Va infine indicato che il Consiglio federale ha già trattato a più riprese l’estensione del segreto professionale. Si citano in particolare i lavori relativi alla legge sui giuristi d’impresa, che il Consiglio federale ha tuttavia deciso di sospendere in seguito alle critiche pervenute in sede di consultazione (www.bj.admin.ch>Comunicati>Comunicato del 4 giugno 2010: Non si farà la legge sui giuristi d’impresa: Il Consiglio federale prende atto dell’esito della consultazione).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.