25.4791 · Mozione · 2025-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è esortato a istituire le basi legali che permettano di utilizzare anche nello spazio pubblico software di riconoscimento facciale e di movimento durante eventi ad alto rischio di violenza, a fini di perseguimento penale e prevenzione.
Begründung
Soprattutto durante manifestazioni violente, molti reati sono commessi da autori che si mischiano tra la folla e dissimulano il loro volto. Attualmente software basati sull’intelligenza artificiale (IA) sono in grado di identificare persone in base a schemi di movimento e caratteristiche facciali. Dato che oggi non esiste una base legale chiara per l’utilizzo di software di questo tipo, il Cantone di San Gallo ha avviato con successo un progetto pilota con «super recognizer» umani. Questo approccio deve poter essere ulteriormente sviluppato con le attuali possibilità tecnologiche: a livello federale sono necessarie norme giuridiche chiare che permettano di utilizzare tali prove anche in sede giudiziaria. La deanonimizzazione degli autori va promossa con tutti i mezzi possibili.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) definisce il quadro normativo per il trattamento di dati personali mediante riconoscimento facciale da parte delle autorità federali e di privati. Questa legge non si applica tuttavia al trattamento dei dati da parte degli organi cantonali. I Cantoni sono però tenuti a rispettare la Costituzione federale (Cost.; RS 101), in particolare le garanzie dei diritti fondamentali di cui agli articoli 13 e 36 Cost., e le disposizioni di diritto internazionale, come quelle della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), in particolare l’articolo 8, o della Convenzione 108+ del Consiglio d’Europa. Quest’ultima, ratificata dalla Svizzera nel 2023, costituisce un aggiornamento della Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale (Convenzione 108; RS 0.235.1), tiene conto dei recenti sviluppi nel campo della digitalizzazione e rafforza la protezione dei dati. Se un sistema di riconoscimento facciale consente di identificare in modo univoco una persona, significa che vengono trattati dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 lettera c numero 4 LPD. Dato che il trattamento (acquisizione, confronto e utilizzo) di tali dati costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali (art. 13 cpv. 2 Cost., art. 8 CEDU), secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera a LPD serve una base legale che deve figurare in una legge in senso formale. Il riconoscimento facciale eseguito in modo continuo nello spazio pubblico in assenza di sospetti, quindi in tempo reale, nei confronti di un numero indeterminato di persone, partendo ad esempio da un’immagine trasmessa in diretta da una telecamera di sorveglianza ubicata nello spazio pubblico, richiede un disciplinamento dettagliato sulla portata e l’applicazione di un tale strumento nonché sulle garanzie giuridiche della persona interessata (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 4 luglio 2023, Glukhin c. Russia 11519/20). Il diritto federale vigente non contempla simili requisiti giuridici per il riconoscimento facciale, motivo per cui quest’ultimo è vietato. È invece consentito confrontare l’immagine del volto di una determinata persona registrata nel quadro di un’indagine penale con le immagini di volti già contenute nel sistema d’informazione AFIS, in futuro ABIS (sistema d’informazione per l’identificazione di persone nell’ambito del perseguimento penale e della ricerca di persone scomparse), conformemente all’articolo 354 capoverso 1 del Codice penale (CP; RS 311.0) in combinato disposto con l’articolo 2 lettera c dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica (qui di seguito «ordinanza sui dati segnaletici»; RS 361.3), nonché conformemente all’articolo 14 capoverso 2 della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361). Nel futuro sistema d’informazione ABIS, l’intelligenza artificiale (IA) verrà utilizzata in modo molto limitato, ossia nella creazione degli algoritmi necessari per i confronti. Nella fase operativa dell’esercizio del sistema non verrà applicata alcuna IA. Nel caso del riconoscimento facciale utilizzato a fini preventivi, quindi per individuare e prevenire la commissione di reati, e non di perseguimento penale, la competenza normativa non spetta alla Confederazione, bensì ai Cantoni in virtù della loro sovranità in materia di polizia. Secondo l’articolo 2 lettera c dell’ordinanza sui dati segnaletici le immagini del volto e le fotografie sono considerate dati segnaletici di natura biometrica. Possono pertanto essere rilevate alle stesse condizioni e dalle medesime fonti ed essere trattate in AFIS, ossia ABIS, alla stregua, in particolare, delle impronte digitali. Con l’attuazione del progetto AFIS2026 attualmente in corso, si presume che a partire da fine 2027 sarà possibile applicare il confronto delle fotografie anche nella pratica. In tale contesto, le fotografie possono essere registrate come immagini individuali o estratte come sequenza video. Il Consiglio federale ritiene che al momento non sia necessario adottare ulteriori misure che vadano oltre l’ampliamento dall’attuale AFIS al futuro ABIS.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.