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25.4816 · Interpellanza · 2025-12-19

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Domande al Consiglio federale:1. Basi legali e competenzea. Su quali disposizioni concrete della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) ritiene si basino l’introduzione, l’assegnazione e la modifica dei valori intrinseci qualitativi nelle strutture tariffali ambulatoriali (TARDOC e importi forfettari nel settore ambulatoriale)?b. A quale istituzione o autorità spetta la responsabilità ultima di far sì che i valori intrinseci qualitativi siano definiti in modo conforme alla legge e adeguato?c. In che modo sono delimitati gli ambiti di competenza dell’Organizzazione tariffe mediche ambulatoriali (OTMA SA), della Federazione dei medici svizzeri (FMH), delle associazioni specialistiche, degli assicuratori e delle autorità federali nella definizione e nell’adeguamento dai valori intrinseci qualitativi?2. Vigilanza e controllo dell’OTMA SAa. In che modo l’OTMA SA, considerato il suo mandato legale, sottostà alla vigilanza della Confederazione (in particolare del Consiglio federale tramite l’Ufficio federale della sanità pubblica)?b. Di quali strumenti si avvale il Consiglio federale per garantire che l’OTMA SA adempia il proprio mandato legale di sviluppo delle tariffe ambulatoriali conformemente alla legge?
c. Come garantisce che l’OTMA SA coinvolga a sufficienza esperti con conoscenze mediche specialistiche nelle proprie decisioni in merito ai valori intrinseci qualitativi e che non prenda decisioni che necessitano di un fondamento medico senza disporre di competenze specialistiche in merito?

Begründung

L’OTMA SA, organizzazione competente per lo sviluppo delle strutture tariffali ambulatoriali secondo l’articolo 47a LAMal, ha il mandato di occuparsi dell’elaborazione, dell’ulteriore sviluppo, dell’adeguamento e della manutenzione delle strutture tariffali ambulatoriali. Svolge dunque un compito di diritto pubblico, pur essendo organizzata secondo il diritto privato. Nell’ambito dell’adeguamento dei valori intrinseci previsto per il 2027, l’OTMA SA ha proposto, tra le altre cose, lo stralcio del valore intrinseco qualitativo «1600 Radiologia» per determinati importi forfettari nel settore ambulatoriale (p. es. biopsie mammarie vacuum assistite mininvasive, trattamenti di medicina vascolare). Sebbene in un caso la stessa FMH ritenga espressamente che si tratti di un errore della segreteria, dalla corrispondenza tra la FMH e associazioni specialistiche emerge però che il consiglio di amministrazione dell’OTMA SA ha deciso di conferire in generale alla FMH il compito di coordinare i valori intrinseci qualitativi.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’articolo 43 capoverso 4 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) sancisce il principio dell’autonomia tariffale, in virtù del quale le tariffe e i prezzi sono stabiliti per convenzione tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni. I valori intrinseci vengono definiti sulla base dei requisiti relativi alla qualifica e alla formazione dei fornitori di prestazioni e del personale medico (fra gli altri, nell’art. 58g dell’ordinanza sull’assicurazione malattie [OAMal; RS 832.102] e nell’allegato 1 dell’ordinanza sulle prestazioni [OPre; RS 832.112.31]). Per la loro definizione si tiene conto anche dell’articolo 43 capoverso 2 lettera d LAMal, secondo cui la tariffa può, a titolo eccezionale, sottoporre le rimunerazioni di determinate prestazioni, al fine di garantirne la qualità, a condizioni più severe di quelle previste dagli articoli 36–40 LAMal, quali in particolare l’esistenza delle infrastrutture necessarie e di una formazione di base, di un aggiornamento o di un perfezionamento idonei (esclusione tariffale). Le strutture tariffali TARDOC e forfait ambulatoriali così come i valori intrinseci qualitativi in esse previsti sono stati sviluppati congiuntamente dalle federazioni dei fornitori di prestazioni (FMH per i medici e H+ per gli ospedali) e dalle federazioni degli assicuratori (oggi prio.swiss) e formalizzati tramite convenzione. La FMH (in collaborazione con le società mediche specialistiche) e H+ hanno contribuito al processo con le loro competenze mediche. Il Consiglio federale, cui compete l’approvazione delle convenzioni tariffali valide in tutta la Svizzera, verifica se queste sono conformi alla legge e ai principi di equità e di economicità. Il 30 aprile 2025, ha approvato TARDOC e i forfait ambulatoriali per una durata limitata a tre anni, subordinando l’approvazione all’attuazione di misure volte allo sviluppo delle strutture tariffali. Tutte le modifiche apportate alle strutture tariffali o ai valori intrinseci qualitativi devono essere oggetto di una convenzione tra i partner tariffali e richiedono l’approvazione del Consiglio federale. 2. Il Consiglio federale e l’Ufficio federale della sanità pubblica non hanno nessuna competenza di vigilanza legale sull’OTMA SA. Spetta ai partner tariffali definire i propri diritti, obblighi e competenze nei confronti dell’OTMA SA e tutte le altre modalità organizzative che la concernono. L’OTMA SA è stata istituita dai partner tariffali in virtù dell’articolo 47a LAMal per supportarli nell’elaborazione, nello sviluppo e nella manutenzione delle strutture tariffali. L’organizzazione è guidata e controllata da un consiglio di amministrazione in cui sono rappresentati i partner tariffali. L’ufficio esecutivo è inoltre supportato da diversi gruppi di lavoro composti da esperti dei partner tariffali e da almeno un membro dell’ufficio esecutivo. Il gruppo «Modalità di applicazione e interpretazione della tariffa regolamentare» è competente per lo sviluppo dei valori intrinseci qualitativi e per l’elaborazione delle relative proposte al consiglio di amministrazione. I fornitori di prestazioni svolgono quindi un ruolo centrale in questo processo e possono garantire, grazie alle loro competenze mediche, valori intrinseci qualitativi pertinenti dal punto di vista medico. Come esposto sopra, le modifiche devono essere stabilite per convenzione dai partner tariffali e richiedono l’approvazione del Consiglio federale.