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25.494 · Iniziativa parlamentare · 2025-12-19

Parlamento

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

L’articolo 44 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) deve essere modificato come segue:

1 Gli indipendenti possono farsi assicurare presso i seguenti istituti di previdenza l’istituto di previdenza della loro professione o dei loro lavoratori ., se sono costantemente adempiuti i principi della previdenza professionale di cui all’articolo 1 capoverso 3:

a. l’istituto di previdenza della loro professione;

b. l’istituto di previdenza dei loro lavoratori;

c. un altro istituto di previdenza che prevede questa possibilità nel suo regolamento.

Begründung

Vista la mancanza di una chiara base legale, l’affiliazione dei lavoratori indipendenti senza personale a un istituto collettivo è controversa. Secondo il vigente articolo 44 LPP, un lavoratore indipendente senza personale può assicurarsi presso l’istituto di previdenza della sua professione. Se non esiste alcun istituto di previdenza della sua associazione professionale, può assicurarsi soltanto presso la Fondazione istituto collettore LPP.

Così come proposto, l’articolo 44 capoverso 1 lettera c LPP offre un’alternativa all’affiliazione all’istituto collettore: esso autorizza esplicitamente gli indipendenti ad affiliarsi a un altro istituto di previdenza che prevede tale possibilità nel suo regolamento. In tal modo vengono rafforzate le possibilità di previdenza per gli indipendenti: nella frase introduttiva del medesimo articolo 44 capoverso 1 LPP si stabilisce infatti che deve essere sempre rispettato il principio della collettività (art. 1 cpv. 3 LPP in combinato disposto con l’art. 1c OPP 2) così come le disposizioni sull’acquisto previste all’articolo 60a capoverso 2 OPP 2.

Una richiesta del genere non è nuova. Un postulato in tal senso, intitolato Secondo pilastro per gli indipendenti senza collaboratori (12.3981), era già stato accolto più di dieci anni fa dal Consiglio nazionale; questa disposizione di legge, incontrastata e dal tenore identico, era stata inserita sia nella riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 sia nella LPP 21.