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26.3086 · Interpellanza · 2026-03-11

Dipartimento degli affari esteri

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il 2 marzo 2026 è stato firmato a Bruxelles il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)». Il 28 febbraio 2026 noti ex parlamentari e consiglieri di Stato, tra cui gli ex presidenti del Consiglio degli Stati Hansheiri Inderkum e Alex Kuprecht, hanno presentato al Consiglio federale una domanda concernente il diritto costituzionale che solleva una questione centrale: non se, ma quando le decisioni democratiche trovano applicazione rispetto agli sviluppi concreti del diritto e ai loro effetti. La domanda menziona il fatto che il Consiglio federale rimanda al parere consultivo di Michael Hahn del 29 agosto 2025, che conferma correttamente l’autorità decisionale formale, ma non tratta la dimensione temporale della presa di decisioni politiche, dichiarando che non è oggetto della valutazione. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande formulate di seguito.

Begründung

Come fa il Consiglio federale a garantire che le decisioni democratiche del Parlamento, del Popolo e dei Cantoni siano prese prima dell’insorgere di significativi obblighi di fatto e abbiano ancora reali possibilità concrete di controllo e correzione, soprattutto in relazione ai 95 atti giuridici dell’UE il cui effetto preliminare si applica, ai sensi dell’articolo 18 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, dalla firma del 2 marzo 2026?Quali meccanismi concreti impediscono che i preparativi amministrativi dell’attuazione o gli aggiustamenti determinati dal mercato, specialmente nei tre settori di aiuti del trasporto aereo, dei trasporti terrestri e dell’energia elettrica, pregiudichino effettivamente la decisione democratica?In che modo il Consiglio federale garantisce che la partecipazione federale dei Cantoni rimanga efficace nel tempo, in particolare attraverso la maggioranza dei Cantoni, anche in caso di sviluppi del diritto esterni graduali ed estremamente ricorrenti in virtù di atti giuridici delegati e di esecuzione ai sensi degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE)?A quali soglie qualitative o quantitative il Consiglio federale ritiene necessario riesaminare integralmente la compatibilità del quadro normativo con la Costituzione federale, soprattutto per quanto riguarda l’interazione tra effetti preliminari, recepimento dinamico del diritto, obbligo di rivolgersi alla Corte di giustizia dell’UE, sorveglianza degli aiuti di Stato e carattere vincolante del diritto ai sensi dell’articolo 190 della Costituzione federale?Come fa il Consiglio federale a garantire che gli adeguamenti già previsti o attuati rimangano politicamente e giuridicamente reversibili, in modo che le decisioni democratiche non si riducano in fin dei conti a una successiva conferma di fatti prestrutturati e che la libertà di voto ai sensi dell’articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale sia preservata anche in presenza della pressione strutturale della clausola ghigliottina?

Stellungnahme des Bundesrates

1/2. Il pacchetto Svizzera-UE è stato parafato e firmato dopo la conclusione dei negoziati, conformemente alla prassi seguita per i trattati internazionali che richiedono l’approvazione del Parlamento e, se necessario, del Popolo. La firma non vincola ancora giuridicamente la Svizzera, in quanto la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111) si limita a obbligare le parti ad astenersi dal compiere atti suscettibili di privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo. Tale disposizione non interferisce con la decisione del Parlamento e, se del caso, del Popolo. Il pacchetto Svizzera-UE e quindi anche gli atti giuridici dell’UE ivi contenuti entreranno in vigore solo dopo la ratifica di entrambe le parti contraenti. Come di consueto, anche il pacchetto Svizzera-UE richiede alcuni lavori preparatori prima di entrare in vigore. Per esempio, le procedure per la partecipazione del pubblico, del Parlamento e dei Cantoni nel quadro degli elementi istituzionali devono essere elaborate in anticipo, cosicché tale coinvolgimento possa diventare effettivo subito dopo l’entrata in vigore. La decisione del Parlamento e, se del caso, del Popolo non ne risultano pregiudicate. Se il pacchetto Svizzera-UE verrà respinto, i lavori preparatori non avranno ragione di esistere. 3/4. Per qualsiasi recepimento nell’ambito del pacchetto Svizzera-UE sarà necessario il consenso esplicito della Svizzera; il recepimento automatico è escluso. L’approvazione del recepimento di ogni singolo atto giuridico dell’UE da parte della Svizzera avverrà in conformità con le procedure costituzionali previste per l’approvazione dei trattati internazionali. L’approvazione è generalmente di competenza del Parlamento e, se del caso, del Popolo. Questa regola non si applica ai casi in cui il Parlamento ha delegato la competenza di approvazione al Consiglio federale. La Svizzera avrà inoltre il diritto di partecipare direttamente all’elaborazione degli atti giuridici dell’UE rilevanti per gli accordi relativi al mercato interno (il cosiddetto «decision shaping»). In un’ottica di trasparenza, l’Esecutivo intende pubblicare tutti i documenti non riservati dell’UE rilevanti nell’ambito del «decision shaping» in un unico luogo. Propone inoltre disposizioni specifiche per l’informazione e la consultazione del Parlamento. Le modalità di partecipazione dei Cantoni saranno oggetto di una convenzione tra questi ultimi e la Confederazione. 5. Il pacchetto Svizzera-UE non ha alcun impatto sulla libertà di voto. Nell’ambito del recepimento dinamico del diritto, la Svizzera può anche decidere di non recepire un atto giuridico dell’UE. In questo caso, l’UE potrebbe avviare una procedura di composizione delle controversie e, se necessario, adottare misure di compensazione nell’accordo in questione o in uno degli accordi relativi al mercato interno. La proporzionalità di tali misure di compensazione può essere verificata dal tribunale arbitrale. A differenza degli Accordi di associazione a Schengen/Dublino, il mancato recepimento di un atto giuridico dell’UE non comporta la cessazione dell’accordo in questione. Il pacchetto Svizzera-UE non include nemmeno una nuova clausola ghigliottina. La clausola ghigliottina dei Bilaterali I, in vigore dal 2002, rimane invariata, vale a dire che se uno di questi accordi venisse denunciato, anche gli altri Bilaterali I diventerebbero nulli.