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La FINMA come verifica gli investimenti critici delle banche svizzere negli Stati Uniti?

26.3157 · Interpellanza · 2026-03-18

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Le principali aziende fornitrici dell’agenzia di immigrazione statunitense («United States Immigration and Customs Enforcement»; ICE) sembrano rappresentare un’opportunità di investimento interessante per diversi investitori svizzeri.

L’ICE persegue l’obiettivo di espellere un milione di persone all’anno, vale a dire 3000 espulsioni al giorno, attuando due iniziative prioritarie:

- sorveglianza digitale di massa, ovvero l’identificazione dei migranti e la localizzazione delle zone di residenza per massimizzare gli arresti. A tal fine è previsto l’impiego di tecnologie informatiche di supporto alle operazioni, ad esempio i servizi offerti da aziende come Palantir, CACI International e AT&T;

- strutture di detenzione private: attualmente sono 68 000 le persone sotto la custodia dell’ICE, l’85 per cento delle quali sono detenute in strutture private. Il Dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti intende creare altri 80 000 posti di detenzione. Le aziende Geo Groups e CoreCivic sono tra i principali leader del settore.

Gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani sono state documentate dalle organizzazioni non governative Human Rights Watch e Amnesty International nonché confermate da migliaia di condanne (Reuters, febbraio 2026) emesse da giudici che ora temono per la propria vita (CBS, marzo 2026).

Le banche svizzere UBS, ZKB, Pictet, Lombard Odier, BCV, Raiffeisen e Julius Baer hanno investito per proprio conto o per conto dei loro clienti in questo «modello di business» (BreakFree Suisse, febbraio 2026).

Come valuta la FINMA il rischio reputazionale derivante da queste pratiche di investimento e il rischio geopolitico legato alla deriva autoritaria e all’indebolimento dell’ordine internazionale basato sul rispetto dei diritti umani, principio che la Svizzera difende e sostiene?

In che modo la FINMA esercita il suo dovere di vigilanza al fine di garantire trasparenza e informazione in merito a tali investimenti? La FINMA intende emanare un’ordinanza che garantisca la conformità degli investimenti privati svizzeri agli accordi internazionali che la Svizzera ha appoggiato o ai quali ha aderito, come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), ma anche la Convenzione sui diritti del fanciullo (1989), la Convenzione sullo statuto dei rifugiati (1951), la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990) e la Convenzione concernente la soppressione del lavoro forzato (1957)?

Stellungnahme des Bundesrates

Nell’ambito del suo mandato legale, la FINMA garantisce che gli istituti finanziari identifichino, valutino e gestiscano i rischi. Una volta all’anno pubblica un rapporto sul monitoraggio dei rischi, che fornisce una visione d’insieme dei rischi ritenuti più significativi per gli assoggettati alla vigilanza e delle priorità dell’attività di vigilanza della FINMA. In tal modo, garantisce la trasparenza sulle modalità di adempimento dei propri compiti legali nei confronti degli assoggettati alla vigilanza e dell’opinione pubblica. La circolare della FINMA sui rischi operativi e sulla resilienza (Circolare 2023/1 Rischi operativi e resilienza – banche), che fa riferimento alle disposizioni sulla separazione delle funzioni, sulla gestione dei rischi e sul controllo interno dell’ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche (OBCR; RS 952.02) e ne concretizza la prassi di vigilanza, obbliga le banche a rilevare e gestire sistematicamente i rischi reputazionali come parte integrante della propria gestione operativa dei rischi. A tal fine, è richiesto che gli eventuali effetti sulla reputazione siano identificati tempestivamente e integrati nell’analisi dei rischi e nei sistemi di controllo interni. Gli istituti devono prevedere misure e processi adeguati a monitorare e limitare tali rischi e per reagire in modo appropriato in caso di necessità. Inoltre, devono documentare i rischi essenziali, compresi gli aspetti reputazionali, in modo adeguato ai destinatari e renderli visibili all’interno delle strutture di governance. Ciononostante, in Svizzera gli investitori privati e istituzionali possono decidere liberamente in merito ai propri investimenti e, salvo alcune eccezioni (p. es. le imprese sanzionate), non sono soggetti ad alcuna restrizione fondamentale. Gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera, derivanti nello specifico dagli accordi menzionati nell’interpellanza, vincolano in primo luogo lo Stato stesso.

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