26.3162 · Mozione · 2026-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 255 capoverso 1 CPP, istituendo una chiara base legale che garantisca la certezza del diritto e sia applicabile nell’attività di polizia. Sarebbe opportuno un sistema a due livelli, con disposizioni imperative e potestative in funzione della gravità del reato. Per determinati reati – in particolare quelli in cui tipicamente si rilevano tracce, come il furto (art. 139 CP) – andrebbe previsto per legge l’obbligo di effettuare un rilevamento segnaletico e uno striscio della mucosa orale (e di analizzare il campione).
Begründung
Negli ultimi anni la possibilità di disporre ed effettuare rilevamenti segnaletici è stata considerevolmente limitata. Questa restrizione riguarda sia i metodi classici di rilevamento sia lo striscio della mucosa orale per prelevare il DNA.Il Tribunale federale ha stabilito che un prelievo del DNA è possibile solo a condizioni molto rigide. Di conseguenza, all’atto pratico uno striscio della mucosa orale può essere ordinato solo in circa il 10 per cento dei casi, mentre fino a pochi anni fa era prassi comune.L’analisi del DNA svolge un ruolo sempre meno importante nella quotidianità del lavoro investigativo. Sulle scene del reato continuano a essere acquisite tracce di DNA, ma manca il materiale di confronto necessario. Le banche dati del DNA esistenti tendono a svuotarsi nel tempo a causa dei termini di cancellazione e del numero sempre più ridotto di nuovi inserimenti.Squilibrio strutturale: le tracce, seppur presenti, non possono essere attribuite per mancanza di dati di riferimento. Ciò rende difficile l’identificazione dei recidivi, rallenta le indagini e fa diminuire il tasso di reati risolti.Prevenzione: la possibilità di identificare gli autori sulla base di profili del DNA esplica un effetto deterrente. Se di fatto uno strumento di questo tipo può essere utilizzato in appena il 10 per cento dei casi, il suo effetto preventivo viene meno.Molte autorità di perseguimento penale erano solite effettuare di routine un rilevamento segnaletico e uno striscio della mucosa orale sulla base di elenchi interni di reati. Il Tribunale federale sottolinea che lo striscio della mucosa orale costituisce un’ingerenza nella libertà personale e nel diritto all’autodeterminazione informativa. Un prelievo sistematico del DNA in funzione del tipo di reato necessita quindi di una chiara base legale.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’articolo 255 capoverso 1 lettera a del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) consente alle autorità di perseguimento penale di prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell’imputato per far luce su un crimine o un delitto oggetto del procedimento. È inoltre possibile prelevare un campione e allestire un profilo del DNA dell’imputato se in base a indizi concreti si può ritenere che possa aver commesso ulteriori crimini o delitti (art. 255 cpv. 1bis CPP). Infine, nella sentenza, il giudice può disporre il prelievo di un campione e l’allestimento di un profilo del DNA di una persona condannata per un crimine o un delitto, se in base a indizi concreti si può ritenere che il condannato possa compiere ulteriori crimini e delitti (art. 257 CPP). Il rilevamento segnaletico consiste nell’accertare le caratteristiche fisiche di una persona, nonché nel prendere impronte di parti del suo corpo (art. 260 cpv. 1 CPP). Il prelievo di un campione, l’allestimento di un profilo del DNA e il rilevamento segnaletico sono provvedimenti coercitivi di procedura penale; costituiscono un’ingerenza nei diritti fondamentali dell’interessato (libertà personale, art. 10 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.; RS 101], diritto all’autodeterminazione informativa, art. 13 cpv. 2 Cost.). Conformemente all’articolo 36 capoverso 3 Cost., ingerenze di questo tipo devono essere proporzionate. Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se vi sono sufficienti indizi di reato, gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe e l’importanza del reato li giustifica (art. 197 cpv. 1 lett. b–d CPP). Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, le autorità inquirenti devono esaminare in ogni singolo caso se tali condizioni sono adempiute. Il diritto vigente fino al 2024 consentiva alle autorità inquirenti di prelevare sistematicamente campioni del DNA e di analizzarlo senza che fosse necessario per chiarire il reato o utile per far luce su possibili futuri reati. Il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile questo modo di procedere, stabilendo al contempo le condizioni alle quali è possibile allestire profili del DNA per far luce su eventuali ulteriori reati (cfr. p. es. DTF 141 IV 87, consid. 1.4.2; DTF 145 IV 263, consid. 3.4; DTAF 147 I 372, consid. 2.1). Deliberando sulla revisione del CPP (oggetto del Consiglio federale 19.048) le due Camere hanno approfondito le condizioni per l’allestimento di profili del DNA, decidendo di codificare la giurisprudenza del Tribunale federale. Le proposte volte a permettere l’allestimento sistematico di profili del DNA o ad allentare le condizioni per il prelievo sono state tutte respinte. Il Consiglio federale non ritiene opportuna una nuova modifica ai sensi della mozione in quanto pregiudicherebbe la certezza del diritto, visto che la normativa attuale è in vigore solo dal 1° gennaio 2024. Una disposizione che obblighi le autorità inquirenti a effettuare un rilevamento segnaletico e ad allestire un profilo del DNA per determinati reati, senza esaminare nello specifico se i provvedimenti sono necessari per far luce sul reato o se sussistono indizi concreti di un coinvolgimento dell’interessato in altri reati, comporterebbe un rilevamento di dati di portata molto ampia. Un tale modo di procedere violerebbe il principio di proporzionalità (art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 Cost.), secondo cui le misure statali devono essere necessarie, adeguate e ragionevolmente esigibili per l'interessato, e rischia di violare i diritti fondamentali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.